DECRETO TRIBUNALE DI BOLOGNA – N. R.G. 00009534 2024 DEL 10 10 2024 PUBBLICATO IL 11 10 2024
CP_1
CP_2
(C.F.
P.IVA_1
C.F.
Controparte_3
Controparte_4
ha emesso il seguente
DECRETO
1. Il ricorrente nella sua qualità di socio della ha chiesto che il tribunale provvedesse alla nomina del liquidatore della società. Parte_1 CP_1
Al riguardo, il ricorrente ha allegato che:
-era stata fondata in data 6.4.2023 per la gestione di pubblici servizi; CP_1
la compagine sociale era composta da:
(30% del capitale sociale),
Persona_1
(30% del capitale sociale),
CP_2
(20% del capitale sociale) e
Controparte_3
[…]
(20% del capitale sociale); Controparte_4
– sin dalla costituzione, amministratore unico della società era stato il socio che, in data 18.9.2023, aveva comunicato le proprie dimissioni da amministratore e il recesso da socio; CP_2
C.F._2
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME
presidente giudice relatore giudice
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
all’esito dell’udienza del 9.10.2024
nel procedimento ai sensi dell’art. 2487 comma 2 c.c. iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Ravenna, INDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME NOME Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
)
(C.F.
C.F._3
(C.F.
C.F._4
)
resistenti
in data 13.2.2024 si era tenuta una prima assemblea sociale, cui non aveva partecipato avente ad oggetto l’esame della documentazione contabile della società e i provvedimenti da adottare in seguito alle dimissioni dell’amministratore unico; all’esito, i soci avevano dato atto dell’impossibilità di deliberare in merito ai provvedimenti da adottare per mancanza della documentazione sociale e avevano respinto le dimissioni dell’amministratore CP_2 CP_2
sempre in data 13.2.2024 si era tenuta una seconda assemblea sociale, in sessione notarile, all’esito della quale i tre soci, rappresentanti il 70% del capitale sociale, avevano preso atto dell’impossibilità di svolgere un compiuto esame della documentazione contabile, economica, finanziaria e patrimoniale della società e, pertanto, avevano deliberato di sciogliere anticipatamente la società e di porla in liquidazione, rimandando ai singoli soci più diligenti l’iniziativa di adire il tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di imprese, affinché provvedesse alla nomina di un liquidatore;
nessuno dei soci era intenzionato ad assumere l’incarico di liquidatore.
Non si sono costituiti in giudizio, nonostante regolare notifica, i resistenti.
Il ricorso deve essere accolto.
È documentalmente provato che è stata posta in liquidazione con delibera assembleare del 13.2.2024, iscritta presso l’ufficio del registro delle imprese in data 16.2.2024. CP_1
È anche provato che l’assemblea non ha nominato un liquidatore e anzi ha demandato ‘ ai singoli soci più diligenti ‘ il compito di adire il tribunale affinché nominasse un liquidatore.
Spetta dunque al tribunale provvedere alla nomina del liquidatore, ai sensi dell’art. 2487 comma 2 c.c., dovendosi assicurare lo svolgimento della funzione liquidatoria, a oggi paralizzata a seguito dell’inerzia dell’assemblea.
Considerato il manifesto disinteresse dei soci, il liquidatore dovrà essere individuato in una persona esterna alla compagine sociale.
Non vi è da provvedere in ordine alle spese di lite, avendo il presente procedimento natura di giurisdizione volontaria.
Al decreto deve essere conferita immediata efficacia, onde poter sollecitamente provvedere nell’interesse dei creditori e della società stessa.
p.q.m.
nomina liquidatore di la dottoressa con studio in INDIRIZZO INDIRIZZO; CP_1 Persona_2
dichiara il presente decreto immediatamente efficace;
nulla in ordine alle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del 10.10.2024
l’estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
il presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME