Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 89 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 89 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9710/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIOCOGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
–
contro
ricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3775/2018 depositata il 26/09/2018, R.G.N. 5840/2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con cui erano state respinte le domande di NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dalla provincia RAGIONE_SOCIALE), dirette all’accertame nto dell’intercorrenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall’1/1/2010, alla declaratoria dell’illegittimità del recesso intimato con nota del 12/11/2012, alla condanna alla corresponsione di € 83.072 a titolo di mancato preavviso ex art. 35 CCNL di settore e di € 207.680 a titolo di indennità supplementare ex art. 29 CCNL di settore, ovvero, in subordine, di € 384.208 a titolo di risarcimento del danno per l’illegittimità del recesso intimato ante tempus , e comunque, in via autonoma, di € 133.385,07 a titolo di compensi aggiuntivi per attività AVV_NOTAIOessionali svolte (progettazione, direzione lavori, collaudi e responsabile RAGIONE_SOCIALE del procedimento relativamente a contratti di fornitura e servizi stipulati con ditte esterne separatamente fatturati);
la Corte territoriale ha, in particolare, osservato che:
il ricorrente ha svolto l’incarico di direttore tecnico della neocostituita RAGIONE_SOCIALE dall’11/1/2010 come consulente e dall’1/1/2011 con contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato con scadenza al 31/12/2015, risolto anticipatamente (con nota del 12/11/2012) per dedotta nullità del contratto, in quanto stipulato in violazione di norme di legge imperative;
la natura pubblica di RAGIONE_SOCIALE la assoggettava ai vincoli normativamente imposti dall’art 35 d. lgs. n. 165/2001 circa il reclutamento del personale, stante il disposto dell’art. 18 d.l. n. 112/2008, norma con cui il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro sottratti alla disciplina dettata dal d. lgs. n. 165/2001, ha inteso estendere alle RAGIONE_SOCIALE partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale;
come precisato da Cass. n. 3621/2018 espressamente richiamata, la nullità prevista dall’art. 19, comma 4, d. lgs. n. 175/2016 non ha portata innovativa, ma ha reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali, con immediata precettività e diretta applicabilità del citato art. 18 d.l. n. 112/2008 alla RAGIONE_SOCIALE;
ciò anche per il contratto di lavoro dirigenziale, e non escluso dalla sua natura fiduciaria, in quanto la normativa pubblicistica deve applicarsi non solo al reclutamento del personale, ma anche al conferimento degli incarichi, con conseguente nullità del contratto a tempo determinato stipulato tra le parti in assenza di procedura selettiva idonea a rendere palesi i criteri di scelta adottati nell’individuazione del contraente;
non era applicabile al rapporto di lavoro in questione l’art. 11, comma 2, d.l. n. 195/2009 (‘
diretta a regolare i negozi conclusi nella fase emergenziale con soggetti privati che svolgono attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei RAGIONE_SOCIALE, ma non il contratto di lavoro dell’appellante;
la domanda di adempimento del pagamento di prestazioni AVV_NOTAIOessionali non era fondata per genericità e perché diretta all’esecuzione di un contratto affetto da nullità;
avverso la sentenza il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. COGNOME propone ricorso per cassazione con sei motivi; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE; entrambe le parti hanno comunicato memoria;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt. 12 e 15 preleggi, 18 d.l. n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008), 19 d. lgs. n. 175/2016, 35 d. lgs. n. 165/2001, 110 d. lgs. n. 267/2000, 19 d. lgs. n. 165/2001, per avere la Corte d’Ap pello errato nell’attribuire natura immediatamente precettiva al disposto dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 ed affermato, in assenza dei provvedimenti previsti da tale norma, la diretta applicabilità delle procedure di reclutamento previste dall’art. 35 d. lgs. n. 165/2001 al contratto di lavoro stipulato il 27/12/2010;
con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 12 preleggi, 11, comma 2, d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010 (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’Appello errato nel non riconoscere la natura di legge speciale del d.l. n. 195/2009 istitutivo della RAGIONE_SOCIALE, che ha disposto il ricorso alla disciplina privatistica nell’affidamento dei servizi e nel reclutamento del personale al fine di rendere immediatamente operativa la RAGIONE_SOCIALE del ciclo integrato dei RAGIONE_SOCIALE nel passaggio dalle relative attività dalla fase emergenziale alla RAGIONE_SOCIALE ordinaria;
con il terzo, violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere errato la Corte d’Appello nel ritenere generica la domanda di pagamento di compensi AVV_NOTAIOessionali, nonostante la presenza di specifiche allegazioni e richieste nel ricorso introduttivo;
con il quarto, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’Appello dichiarato la genericità della domanda di pagamento dei compensi AVV_NOTAIOessionali reiterando argomentazioni della sentenza di primo grado, senza tener conto dei motivi di gravame, rendendo così non percepibile il ragionamento che l’ha portata a condividere le conclusioni del giudice di prime cure;
con il quinto, omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte d’appello omesso di valutare lo svolgimento dell’attività di R.U.P. da parte del ricorrente, circostanza allegata in ricorso, attestata nei documenti allegati e non contestata da parte resistente;
con il sesto, violazione e f alsa applicazione dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 19, comma 4, d . lgs. n. 175/2016, per non avere la Corte d’Appello riconosciuto il trattamento retributivo previsto dal contratto di lavoro dichiarato nullo perché stipulato in violazione delle procedure di reclutamento previste dall’art. 18 d.l. n. 112/2008;
il primo motivo non è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (art. 360-bis c.p.c.);
questa Corte ha di recente ribadito (Cass. n. 28840/2022, n. 27126/2022, n. 4571/2022, n. 21378/2018, in continuità con il precedente richiamato nella sentenza qui gravata) che, in tema di reclutamento del personale da parte di RAGIONE_SOCIALE cd. “in house”, l’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008 – nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102 del 2009, di conversione del d.l. n. 78 del 2009 -, che ha disposto che, ai fini del reclutamento in questione, le predette RAGIONE_SOCIALE adottino, entro un preciso limite temporale – “id est”: sessanta giorni successivi all’entrata in
vigore della legge di conversione -, criteri che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, è norma immediatamente precettiva, in quanto il successivo d.P.R. n. 168 del 2010, adottato sulla base dell’art. 23 bis, comma 10, lett. A), del citato d.l. n. 112 del 2008, non ha integrato il precetto dettato dalla fonte primaria, essendosi limitato a richiamare detto precetto senza aggiungervi alcun contenuto sostanziale;
neppure è meritevole di accoglimento il secondo motivo, che non trova riscontro nel dato letterale della norma richiamata, che, come osservato dalla Corte di merito, si riferisce ai rapporti negoziali con i soggetti operanti nel settore della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e non ai rapporti di lavoro con la neo-costituita RAGIONE_SOCIALE e controllo pubblici RAGIONE_SOCIALE (si fa riferimento a subentro
i motivi dal terzo al sesto, tutti riguardanti sotto diversi AVV_NOTAIOili la domanda di pagamento di compensi aggiuntivi e pertanto da trattare congiuntamente perché connessi, non sono ammissibili;
essi, in primo luogo, non si confrontano con la ratio decidendi del capo di sentenza impugnato, che conferma la valutazione di genericità operata dal Tribunale e qui contestata, ma altresì afferma l’infondatezza della doman da ‘in quanto diretta a dare applicazione ad un contratto affetto da nullità, secondo quanto accertato in precedenza’;
ora, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne
consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi , neppure sotto il AVV_NOTAIOilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293/2016; conf. Cass. n. 16314/2019);
né, nel caso in esame, a fronte di tale sintetica ma chiara motivazione argomentativa, sono configurabili i lamentati vizi di motivazione apparente o di omessa pronuncia, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., o di omesso esame di un ‘fatto storico’, che abbia formato oggetto di discussione e ch e appaia ‘decisivo’ ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019, n. 22598/2018);
d ‘altra parte, l a Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può concernere esclusivamente la motivazione in fatto, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche; il ricorrente in cassazione, dunque, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo ri formulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019, n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi
dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è RAGIONE_SOCIALE corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018);
neppure la domanda di liquidazione di compensi AVV_NOTAIOessionali aggiuntivi, collegati ad un conferimento di incarico dirigenziale dichiarato nullo, può trovare fondamento nella norma di chiusura di cui all’art. 2126 c.c., che fa salvo il solo trattamento retributivo dovuto per il periodo in cui la prestazione lavorativa ha avuto esecuzione, ma non copre gli emolumenti ulteriori non aventi diretta natura retributiva, ovvero in un indennizzo, perché la fonte del compenso richiesto è stata collegata ad una clausola del contratto, non valido per i motivi sopra evidenziati;
il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato complessivamente inammissibile, con regolazione delle spese del presente grado di legittimità secondo soccombenza, e con conseguente raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 novembre 2022.