Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31882 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31882 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
sul ricorso 6434/2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-ricorrenti – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 8542/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
a seguito della riassunzione del giudizio risarcitorio promosso per la morte del congiunto NOME COGNOME per responsabilità sanitaria da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in sede di rinvio innanzi alla Corte d’appello di Roma, dopo la cassazione della sentenza impugnata, con sentenza di data 29 dicembre 2021 la corte territoriale dichiarò estinto il giudizio per rinunzia agli atti e condannò NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione delle spese relative al giudizio di riassunzione in favore di NOME COGNOME nella misura di Euro 12.210,90, oltre accessori, facendo applicazione dell’art. 306, comma 6, c.p.c. e sulla base del valore della domanda (Euro 834.289,00).
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di un motivo e resiste con controricorso NOME COGNOME. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 cod. proc. civ., 5 d.m. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in relazione alla modestia dell’attività svolta dal difensore della RAGIONE_SOCIALE, il quale si è limitato a sollevare un’unica eccezione di mancanza di prove, ed alla circostanza della conclusione del giudizio con rinuncia agli atti, l’importo liquidato per le spese appare sproporzionato.
La parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, ma non vi è stata adesione dell’altra parte, che ha insistito per la rifusione delle spese processuali.
Facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il ricorso sarebbe stato improcedibile. La parte ricorrente ha dichiarato che la sentenza è stata notificata (ai fini del decorso del termine breve di impugnazione) in data 18 gennaio 2022. In base all’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., unitamente al ricorso nel termine di giorni venti dalla notificazione del ricorso medesimo deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la relazione di notificazione della sentenza.
La relazione di notifica della sentenza è stata depositata oltre il termine di giorni venti dalla notifica del ricorso. A fronte di quest’ultima notifica, avvenuta in data 9 marzo 2022 (prendendo perciò in considerazione la seconda notifica, e non la prima avvenuta il 3 marzo 2022), la relazione di notifica telematica della sentenza è stata depositata telematicamente soltanto in data 6 maggio 2022 in sede di produzione documentale ai sensi dell’art. 372 cpc, e dunque oltre il termine prescritto di giorni venti. Non risultano dedotte cause non imputabili del mancato assolvimento dell’onere processuale. Nella nota di deposito dei documenti ai sensi dell’art. 372 si precisa che soltanto in data 15 marzo 2022 è stato possibile depositare il ricorso perché nei giorni precedenti il sistema del PCT non consentiva il deposito. Nella data del 15 marzo 2022 era quindi ben possibile depositare, unitamente al ricorso, la relazione di notifica della sentenza.
Non può farsi riferimento alla c.d. prova di resistenza perché, considerando la data di pubblicazione della sentenza (29 dicembre 2021), il termine di giorni sessanta scadeva il 28 febbraio 2022 ed il ricorso è stato notificato successivamente.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono pertanto la soccombenza virtuale.
Stante l’estinzione per rinuncia, non ricorrono i presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario e che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2022