Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34999 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34999 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ingiuntivo
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME CLOTILDE PARISE NOME COGNOME NOME
Presidente
Consigliere
Consigliere
Ud. 28/09/2023 CC Cron. R.G.N. 4200/2018
Consigliere- COGNOME.
Consigliere
ORDINANZA
sul ricorso 4200/2018 proposto da:
NOME, elett.te domic . presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro p.t., rappres. e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso la quale elett.te domic. in Roma;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 7370/2017 de lla Corte d’appe llo di Roma, pubblicata il 23.11.2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura di espropriazione di un immobile in Capracotta, il Prefetto di Roma, con ordinanza del 12.2.88, ordinò il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti RAGIONE_SOCIALEa somma di lire 6.933.894.350, a titolo d’indennità d’espropriazione in favore di diversi soggetti espropriati, di cui la somma di lire 8.184.000 riferita all’espropriazione di un terreno intestato al catasto alla ditta RAGIONE_SOCIALE.
L’amministrazione RAGIONE_SOCIALE FRAGIONE_SOCIALE, con provvedimento del 12.4.88, autorizzò il versamento di tale minore somma alla tesoreria centrale, con conseguente deposito a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
A seguito del decreto d’esproprio del 13.7.88 nei confronti del suddetto NOME, con successivo decreto del 25.11.88 il Prefetto corresse il nome del proprietario con il nome di NOME COGNOME, senza che tale rettifica fosse comunicata alla Cassa Depositi e Prestiti.
L’COGNOME impugnò il decreto d’e sproprio per poi siglare con l’RAGIONE_SOCIALE una transazione con la quale fu determinata la somma dovuta per l’esproprio; tuttavia, la Prefettura, con provvedimento del 2004, autorizzò la direzione RAGIONE_SOCIALE Roma a svincolare il deposito a favore RAGIONE_SOCIALE‘NOME NOME quale si era dichiarato proprietario esclusivo RAGIONE_SOCIALE‘immobile oggetto RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, manlevando l’ente pagatore da ogni responsabilità. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vari di Roma, sulla base RAGIONE_SOCIALE svincolo RAGIONE_SOCIALEa Prefettura, restituì il deposito amministrativo a favore RAGIONE_SOCIALE‘NOME con mandato del 9.2.2005, per la somma di euro 5283,18 comprensiva degli interessi; successivamente, la Prefettura di Roma adottò due provvedimenti di svincolo per lo stesso deposito a favore sia RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, sia RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME. Quest’ultimo richiese decreto
ingiuntivo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per la somma svincolata erroneamente a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE propose, innanzi al Tribunale di Roma, opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo di convenire in giudizio anche l’NOME perché quest’ultimo fosse condannato, in caso d’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALE‘opposto , alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma predetta; il terzo chiamato si costituì e propose domanda riconvenzionale nei confronti del chiamante.
Interrotto il giudizio nel 2011 per il decesso RAGIONE_SOCIALE‘NOME, la causa fu riassunta dall’NOME il quale dichiarava di proseguire il giudizio per ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Il Tribunale, rilevato che la riassunzione parziale RAGIONE_SOCIALEa causa nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avesse determinato l’estinzione de l giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo , riteneva che tale estinzione comportasse l’inutilità di pronunciarsi sulla domanda del RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘NOME, e rigettava la domanda proposta dal terzo chiamato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
NOME COGNOME propose appello riproponendo la domanda di condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che fu respinta dalla Corte territoriale confermando l’argomentazione secondo la quale la mancata riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa nei confronti degli eredi RAGIONE_SOCIALE‘attore aveva prodotto l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘inter o giudizio, considerando che l’RAGIONE_SOCIALE mministrazione statale non era stata dichiarata soccombente, essendo dunque l’appellante da considerare soccombente virtuale.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; con comparsa di costituzione di nuovo difensore il ricorrente ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
E’ necessario esaminare le censure al solo fine di provvedere alla decisione sulle spese processuali del presente giudizio in virtù del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale, dovendosi chiudere questa fase processuale con una statuizione d’inammissibilità p er sopravvenuta carenza d’interesse manifestata dal ricorrente con l’atto di rinuncia depositato (Cass., n. 10140/20; n.9474/20).
Va disattesa l’eccezione d’inammissibilità come formulata dalla parte controricorrente perché la statuizione finale RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello è di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello e non d’inammissibilità, così da non poter escludere che la ratio oggetto dei motivi di ricorso avesse una sua autonomia nel corpus RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 91, 92, c.p.c., per non aver la Corte d’appello applicato correttamente il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, in quanto l ‘A mministrazione erariale non aveva riassunto il giudizio di primo grado, sebbene non avesse accettato la rinunzia agli atti RAGIONE_SOCIALE‘opposto COGNOME.
La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, fondata sulle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ascrivibili esclusivamente alla parte che ha provveduto in modo incompleto alla riassunzione.
Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, circa l’incasso in buona f ede RAGIONE_SOCIALE somme liquidate dall’A mministrazione erariale e la rinunzia RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME alla domanda proposta.
La censura è parimenti inammissibile per la medesima ragione illustrata nel primo motivo, avendo la Corte d’Appello, fondata sulla
condotta endoprocessuale del ricorrente la statuizione relativa alle spese di lite.
In conclusione all’inammissibilità per difetto d’interesse consegue, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale, la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte rinunciante
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse e condanna il ricorrente, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale, al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali del presente procedimento che liquida nelle somme di euro 2200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2023.