Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35661 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35661 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19518/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in persona del Sindaco pro tempore , giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
-controricorrente –
nonché
COMUNE DI MONTEROTONDO, COMUNE DI VELLETRI, COMUNE DI FIUMICINO e COMUNE DI MORLUPO
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1202/2021, pubblicata in data 19 gennaio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di sentire accertare la nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali sottese all’intimazione di pagamento, deducendo, tra l’altro, la nullità della notificazione e la prescrizione del credito.
Nel giudizio si costituivano l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci.
Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 37362/18, respingeva l’opposizione, condannando l’attrice al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti, ivi compresi quelli rimasti contumaci.
La sentenza è stata appellata dalla soccombente.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto parzialmente il gravame, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i crediti azionati con le cartelle di pagamento emesse dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed annullando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato l ‘opponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali di primo grado in favore del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, rimasti contumaci; ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistono con autonomi controricorsi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, va rilevato che il controricorso depositato da NOME è inammissibile perché tardivamente notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ .
La causa ha, infatti, ad oggetto un’opposizione a ll’ esecuzione, riguardo alla quale non si applica, neppure in ordine ai termini per proporre impugnazione, la sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 e tale principio trova applicazione anche ai termini per depositare controricorso ed a quelli per proporre l’impugnazione incidentale (tra le altre, specificando che il ricorso incidentale per cassazione va dispiegato entro i quaranta giorni, non sospesi nel periodo feriale, dalla notifica di quello
principale: Cass., 7/03/1979, n. 1419; Cass., sez. 3, 20/04/2006, n. 9196; Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6107), non venendo meno per essi -ed anzi riproponendosi negli stessi esatti contorni ed ambiti -le esigenze di sollecita trattazione che la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistere nella natura dell’oggetto della controversia (Cass., sez. 1, 11/04/2019, n. 10212; Cass., sez. 6 -3, 28/02/2020, n. 5475).
Il controricorso di NOME, siccome notificato in data 24 settembre 2021, è tardivo, essendo a tale data già decorsi quaranta giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 16 luglio 2021.
Ancora in via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e fondata sull’assunto che l’esposizione dei fatti in esso contenuta non sarebbe chiara e specifica.
La ricorrente, infatti, ha posto a questa Corte una questione di puro diritto e ben chiara: se possa essere condannata alle spese la parte parzialmente vittoriosa.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce ‹‹ violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo agli artt. 91 e 92 c.p.c. ››.
La ricorrente lamenta che il Tribunale, pur avendo accolto in parte le domande attorea, ha confermato la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado di giudizio nei confronti dei convenuti costituiti (e dunque l’RAGIONE_SOCIALE ed i Comuni di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dal momento che in primo grado i Comuni di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rimasero contumaci), mentre avrebbe potuto al massimo compensarle, ma non porle a carico della parte parzialmente vittoriosa.
3.1. Nei confronti dei Comuni di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il motivo è manifestamente infondato.
All’esito del doppio grado di merito, infatti, le opposizioni proposte
da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali emesse per la riscossione dei crediti vantati dalle amministrazioni di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si sono rivelate infondate, quando non pretestuose .
Correttamente, quindi, il Giudice di pace condannò NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE suddette amministrazioni ed altrettanto correttamente il Tribunale ha confermato tale statuizione.
3.2. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla posizione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice d’appello ha infatti lasciato ferma la condanna alle spese pronunciata in primo grado, sebbene abbia riconosciuto la parziale fondatezza dell’opposizione, così in correndo nella violazione contestata dall’odierna ricorrente.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, a composizione dei precedenti contrasti, hanno di recente stabilito che l’accoglimento in misura ridott a d’una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063- 01).
Nel caso in esame il Tribunale ha accolto, sia pure in minima parte, l’opposizione proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e quindi dell’Agente della riscossione): nello stesso tem po, però, ha lasciato ferma la condanna dell’opponente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese nei confronti di essi, pronunciata in primo grado.
Vi è stata dunque effettivamente la violazione dell’art. 91 cod.
proc. civ., in quanto è stata confermata una condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese pronunciata a carico d’una parte che, all’esito RAGIONE_SOCIALE fasi di merito, era risultata parzialmente vittoriosa.
La sentenza impugnata deve, quindi, in parte qua , essere cassata e, in accoglimento del motivo, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, disponendo la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di primo grado nei rapporti tra la ricorrente, da un lato, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE dall’altra , in ragione del rilevante iato tra petitum e decisum .
La decisione di merito impone di provvedere anche sulle spese del grado di appello ( ex multis, Sez. L -, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021, Rv. 661300 -01; Sez. L, Sentenza n. 6938 del 07/05/2003, Rv. 562722 -01), che per la medesima ragione appena esposta vanno anch’esse compensate tra le parti appena indicate.
Le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra la ricorrente, da un lato, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dall’altro , seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione in solido ( ex multis, Sez. 6 -2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 -01; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486 -01); esse sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio di primo e di secondo grado nel rapporto tra la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Condanna RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 1.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento; agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Terza Sezione