Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28700 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28700 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di BRINDISI R.G. n. 2782/2019 depositata il 10/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal ricorrente.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi resa in data 10 marzo 2020 nel procedimento R.G. n. 2782/2019.
Non ha svolto attività difensive l’intimato RAGIONE_SOCIALE della Giustizia.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Tribunale di Brindisi ha accolto l’ opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 alla liquidazione del compenso in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, ha liquidato in favore dello stesso AVV_NOTAIO la somma di € 3.552,50 per compensi, oltre rimborso forfetario, CAP e IVA, ed ha però dichiarato ‘irripetibili’ le spese del giudizio di opposizione ‘per mancata costituzione del RAGIONE_SOCIALE‘ .
4. L’unico motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME denuncia la violazione degli art. 91, comma 1, 92 e 132 c.p.c., assumendo che l’ordinanza impugnata, ‘nel dichiarare irripetibili le spese processuali in considerazione della contumacia del RAGIONE_SOCIALE si è posta in contrasto con il disposto degli artt. 91 e 92 cpc, pervenendo – nei fatti – ad un’erronea pronuncia di compensazione, che poteva essere adottata solo in presenza dei requisiti indicati dall’art. 92 cpc (nel testo applicabile ratione temporis ), non anche per la semplice contumacia dell’amministrazione ‘.
Il motivo di ricorso è palesemente fondato.
Per consolidata interpretazione giurisprudenziale di questa Corte, la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano, perciò, i
comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l’esclusione del dissenso né importano l’adesione all’avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all’accoglimento della domanda dell’attore. Di tal che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all’autorità giudiziaria (così Cass. n. 5813 del 2023; n. 5320 del 2023; n. 13498 del 2018; n. 4485 del 2001; n. 4485; n. 6722 del 1988). Peraltro, l’art. 92, comma 2, c.p.c. utilizza il termine ‘compensare’ per indicare la negazione del diritto al rimborso delle spese processuali alla parte che le abbia effettivamente sopportate, sicché è piuttosto in caso di esito della lite favorevole al convenuto contumace, il quale in realtà non ha anticipato spese, che si rende correttamente la statuizione, ove esistano le ragioni di cui alla citata norma, consistente nell’escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice (cfr. Cass. n. 5320 del 2023; n. 10445 del 2011).
6. Non può accogliersi la richiesta formulata dal ricorrente nella memoria depositata il 29 settembre 2023 di enunciare principio di diritto in ordine ai criteri da seguire nella liquidazione del compenso. La Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza, pur sempre nei limiti in cui provvede al controllo di legittimità di statuizioni effettivamente rese dal giudice del merito, delle quali sia stata accertat a l’erroneità, e non già in via
preventiva rispetto a questioni sulle quali la decisione impugnata non si è pronunciata.
Va dunque accolto il ricorso e l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Brindisi in persona di diverso magistrato, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione