Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4989 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4989 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 891/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE 1 RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2106/2022 depositata il 20/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di autotrasporto per conto terzi, otteneva dal Tribunale di Parma il decreto ingiuntivo n. 97/2012 per il pagamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 312.001,97, oltre accessori, a titolo di differenze tra i corrispettivi effettivamente percepiti per i trasporti eseguiti nell’anno 2011 e i costi minimi di esercizio di cui all’art. 83 -bis del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008.
Proposta opposizione dalla debitrice, la società convenuta eccepiva l’inapplicabilità dell’art. 83 -bis per incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, richiamando la pronuncia della Corte di giustizia che aveva dichiarato contraria al diritto comunitario la disciplina sui costi minimi di sicurezza.
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 416/2018, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, deducendo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 47/2018, aveva affermato la compatibilità dell’art. 83 -bis con la Costituzione e con il diritto europeo, e chiedendo il riconoscimento del credito per differenze tariffarie.
2.1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2106 del 20 ottobre 2022, pur riconoscendo la piena validità della norma richiamata, rigettava l’appello ritenendo la domanda «sfornita di prova», in quanto i fascicoli (cartacei) di parte dell’appellante (mai riprodotti in telematico) relativi alla
fase monitoria e ai due giudizi di merito riuniti, contenenti la documentazione elencata nel ricorso monitorio e nella comparsa di risposta, e mai ritirati all’esito del giudizio di primo grado, non risultavano rinvenuti nel fascicolo d’ufficio trasmesso alla Corte territoriale.
La Corte affermava che il difensore «non si era curato, come avrebbe dovuto, di ritirare i propri fascicoli di parte presso il Tribunale di Parma e di provvedere al loro deposito», né di verificare la loro effettiva presenza nel fascicolo d’ufficio, a prescindere dalla prassi eventualmente seguita dal Tribunale (anche in accordo con il Consiglio dell’Ordine territoriale) in ordine alla custodia dei fascicoli di parte una volta definito il procedimento.
Su tali premesse, la Corte territoriale riteneva, pertanto, che, qualora l’appellante ometta di depositare, entro il termine prescritto, il fascicolo di parte formato in primo grado, il giudice d’appello debba decidere il gravame sulla base degli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove. Escludeva altresì la possibilità di esaminare i documenti depositati dalla RAGIONE_SOCIALE in primo grado in via telematica con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto non nuovamente depositati in appello, traendo da ciò la conclusione che l’onere del deposito del fascicolo di parte non possa ritenersi venuto meno per effetto dell’introduzione delle modalità telematiche di deposito.
Infine, per completezza, osservava che i documenti prodotti, consistenti in ordini di carico e buoni, sarebbero comunque insufficienti a fornire gli elementi necessari per verificare la fondatezza della domanda del trasportatore, ritenendo così che agli atti mancasse la prova degli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa creditoria della RAGIONE_SOCIALE, integralmente contestata dalla RAGIONE_SOCIALE 1, la quale aveva dedotto di averle corrisposto complessivi euro 789.466,00 per trasporti i cui costi
minimi, a suo dire, ammontavano alla inferiore somma di euro 669.647,00, come da analitica ricostruzione da essa prodotta.
Avverso tale sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.
Resiste con controricorso nel quale propone ricorso incidentale condizionato la RAGIONE_SOCIALE con un motivo.
Fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Bologna rigettato il gravame sul presupposto della mancanza di prova del credito, senza attivare i poteri istruttori d’ufficio volti alla ricerca o ricostruzione del fascicolo di parte smarrito.
La ricorrente deduce che il fascicolo di parte, contenente la documentazione probatoria prodotta nel giudizio di primo grado, non era mai stato ritirato dal proprio difensore presso la cancelleria del Tribunale di Parma e doveva ritenersi custodito nel fascicolo d’ufficio, come risultava anche dal verbale di trasmissione del fascicolo al giudice d’appello. La Corte territoriale, pur dando atto dell’assenza di annotazioni di ritiro, ha erroneamente addebitato alla parte il mancato rinvenimento del fascicolo, omettendo di disporre le necessarie ricerche d’ufficio.
Secondo la ricorrente, la giurisprudenza di legittimità impone al giudice, in caso di smarrimento del fascicolo di parte non ritirato, di disporne la ricerca tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, di assegnare un termine per la ricostruzione, non potendo gravare sulla parte le conseguenze della perdita del fascicolo.
A sostegno di tale tesi, la ricorrente evidenzia che: dagli atti e dalla sentenza di primo grado risulta l’effettiva esistenza del fascicolo di parte; la controparte non ha mai contestato tale circostanza; non vi è traccia di alcuna annotazione di ritiro da parte del difensore, unico legittimato; il fascicolo era stato trasmesso dal Tribunale alla Corte d’appello nel 2019, tre anni prima della decisione; il difensore non poteva verificare personalmente la presenza del fascicolo, poiché le udienze si sono svolte in trattazione scritta durante l’emergenza Covid -19.
Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre le ricerche o la ricostruzione del fascicolo anziché rigettare il gravame per difetto di prova, con conseguente violazione dell’art. 2729 c.c. e dei principi in tema di custodia e conservazione degli atti processuali.
5. Il motivo è inammissibile.
Queste le ragioni.
In primo luogo, indica come violata la norma dell’art. 2729 c.c., ma nella sua illustrazione non argomenta in alcun modo la sua violazione e, peraltro, non si vede come avrebbe potuto e con quale pertinenza.
Inoltre:
allega che la corte territoriale avrebbe dato atto che il fascicolo di parte di primo grado non era stato ritirato, ma lo fa senza che tale affermazione sia stata effettivamente fatta dalla corte territoriale;
assume la presenza del proprio fascicolo di parte ed il mancato ritiro nel fascicolo d’ufficio di primo grado, senza documentare né l’una né l’altra cosa e pretendendo di desumere la sua presenza in esso da un brano motivazionale della sentenza di primo grado del tutto inconferente al riguardo;
omette di censurare l’affermazione della corte bolognese di non avere comunque verificato la presenza effettiva nel fascicolo d’ufficio trasmesso dal tribunale parmense ed anche la prassi cui allude la sentenza;
al riguardo si rileva che del tutto priva di giustificazione risulta l’affermazione fatta nel paragrafo 10 circa il non aver potuto controllare se il fascicolo di parte era presente nel fascicolo d’ufficio: ci si appella al COVID, ma il giudizio di appello venne introdotto nel 2018 e, peraltro, l’udienza di rimessione in decisione del 1° marzo 2022 venne tenuta ben dopo la cessazione dell’emergenza COVID: frattanto parte ricorrente rimase del tutto inattiva.
L’inammissibilità del ricorso principale determin erebbe l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Peraltro, il controricorso contenente il ricorso incidentale condizionato si deve dire preliminarmente inammissibile perché tardivamente depositato. Il ricorso principale è stato notificato il 7 gennaio 2023 e, pertanto, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., nel testo introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, il controricorso avrebbe dovuto essere depositato entro giovedì 16 febbraio 2023; esso risulta invece depositato soltanto il 3 marzo 2023. Inammissibile è anche la memoria di parte resistente.
Il ricorso principale, pertanto, è dichiarato inammissibile. L’inammissibilità del controricorso contenente il ricorso incidentale condizionato esclude che debba provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità.
Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inammissibile il controricorso contenente il ricorso incidentale condizionato. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME