La vicenda prende il via quando La Donataria richiede l’esecuzione di un presunto accordo economico. La richiedente aziona un decreto ingiuntivo contro La Donante per ottenere la somma di 115.000 euro. Tale somma risultava formalmente da un atto notarile denominato donazione.
La Donante si oppone fermamente alla richiesta di pagamento. La Donante sostiene che le parti non hanno mai voluto trasferire alcuna somma di denaro. Il documento notarile configurava una simulazione assoluta della donazione, ossia un accordo solo apparente privo di qualsiasi effetto reale.
Durante il rogito notarile, un familiare ha compilato un assegno bancario per l’importo indicato. Subito dopo la sottoscrizione, lo stesso familiare ha distrutto l’assegno davanti a tutti i presenti. Il titolo di credito non è mai giunto nelle mani della Donataria. Questo gesto palese ha dimostrato l’assenza totale di volontà di donare.
L’efficacia dell’atto pubblico e le prove testimoniali
La Donataria sostiene che l’atto redatto dal notaio costituisce una prova insuperabile. Secondo questa tesi, il documento notarile attesta l’avvenuta consegna dell’assegno. La Donataria afferma che per superare il rogito occorre presentare una formale querela di falso.
I giudici chiariscono un principio fondamentale del diritto civile. L’atto pubblico fa piena prova soltanto dei fatti avvenuti alla presenza del notaio. Il notaio attesta le dichiarazioni rese dalle parti, ma non garantisce la loro intrinseca verità. Il notaio non può verificare la reale intenzione nascosta dai contraenti.
La prova della simulazione può emergere attraverso le testimonianze raccolte durante la causa. I testimoni presenti al momento della firma hanno descritto la distruzione dell’assegno. Se la parte interessata non contesta subito l’ammissione dei testimoni, la prova rimane pienamente valida nel processo.
Le motivazioni: la verità intrinseca dell’atto notarile e la simulazione assoluta della donazione
I giudici di legittimità confermano la decisione del secondo grado. La Corte ribadisce che la simulazione assoluta della donazione si dimostra analizzando il comportamento pratico delle parti. Il rogito notarile garantisce la provenienza delle affermazioni, ma non dimostra che le parti dicessero la verità.
La distruzione dell’assegno al tavolo delle trattative costituisce un fatto incompatibile con la volontà di donare. Questo elemento reale prevale sulla forma solenne del documento. La Donataria non ha contestato tempestivamente l’assunzione delle prove testimoniali in primo grado. Di conseguenza, ogni eventuale vizio procedurale risulta sanato.
La Cassazione evidenzia che la veridicità delle dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale si può contestare con ogni mezzo di prova. Non serve avviare il complesso procedimento per querela di falso. La prova testimoniale sul comportamento delle parti basta a smascherare l’accordo fittizio.
Le conclusioni: il rigetto del ricorso e le sanzioni economiche
La Corte di Cassazione respinge integralmente il ricorso presentato dalla Donataria. La Donataria perde definitivamente la possibilità di incassare la somma di 115.000 euro. Il decreto ingiuntivo originario resta revocato in modo irrevocabile.
La Donataria subisce gravi conseguenze economiche sul piano processuale. La ricorrente deve versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende a causa della manifesta infondatezza del ricorso. La legge punisce con severe sanzioni chi insiste in giudizio contro proposte trasparenti di definizione anticipata.
La ricorrente deve pagare anche un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La pronuncia stabilisce con chiarezza che un atto pubblico non copre la finzione contrattuale. Chi simula un contratto non può prenderne i benefici economici davanti ai giudici.
Come si dimostra che una donazione fatta dal notaio è simulata?
La simulazione si dimostra provando la mancanza di vera volontà tra le parti. Le testimonianze su fatti concreti, come la distruzione dell’assegno al momento della firma, servono a smascherare l’accordo fittizio.
Serve la querela di falso per smentire le dichiarazioni contenute nell’atto pubblico?
No, la querela di falso non serve per contestare la veridicità delle dichiarazioni delle parti. L’atto notarile attesta solo che la dichiarazione è stata resa, ma non garantisce che fosse vera.
Quali sanzioni rischia chi propone un ricorso manifestamente infondato in Cassazione?
Chi prosegue la causa con un ricorso privo di fondamento rischia la condanna al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende e il raddoppio del contributo unificato.