Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33547 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33547 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 38447-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, NOME, rappresentati e difesi da sé stessi; COGNOME NOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
R.G.N. 38447/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 16/10/2024
CC
avverso la sentenza n. 55/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 10/06/2019 R.G.N. 140/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 10.6.19 la corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del 22.5.18 che aveva evidenziato la peculiarità del rapporto di apprendistato ed accertato l’infondatezza della pretesa contributiva Inps per alcuni apprendisti dello studio professionale in epigrafe, pretese espresse con avvisi di addebito che avevano escluso la possibilità di fruire dei benefici contributivi ai sensi della legge n. 190 del 2014.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo ; resistono con controricorso gli avvocati in proprio e quali rappresentanti dello studio associato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 1 comma 118 legge 190 del 14, per avere la corte territoriale ammesso la fruizione di sgravio contributivo previsto dalla legge anche allorquando si assumano a tempo indeterminato lavoratori precedentemente assunti con contratti di apprendistato.
Questa Corte ha in tema già affermato (Sez. L – , Sentenza n. 17373 del 13/07/2017, Rv. 644994 -01, e Sez. L – , Sentenza n. 2365 del 03/02/2020, Rv. 656696 – 01) che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla l. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, nella seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato; ne consegue che, nel caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento “ante tempus” nel rapporto di lavoro a tempo determinato.
Ciò posto, la decisione impugnata, con affermazione del tutto condivise da questa Corte, ha correttamente puntato l’attenzione sulla stabilità del rapporto mancante per gli apprendisti e sulla finalità della legge incentivante le assunzioni stabili, applicabili in quanto tale anche agli apprendisti e del tutto coerente con la funzione tipica dello sgravio contributivo in questione.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.875 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 16