Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12591 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20800-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 286/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/03/2022 R.G.N. 705/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 10.3.2022, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_SOCIALE le aveva intimato il pagamento di somme per sgravi indebitamente fruiti in assenza del Documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC);
che avverso tale pronuncia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 18.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, nonché ‘irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione emergente immediatamente e direttamente dal testo de lla sentenza’, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza della situazione di irregolarità contributiva ancorché, nella specie, vi fosse stata una irregolarità nel procedimento con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva contestato il mancato pagamento di premi e l ‘aveva invitata alla regolarizzazione;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, per avere la Corte territoriale ritenuto che il rilascio del DURC negativo nel 2018 potesse legittimare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a recuperare le agevolazioni concesse nel periodo 2016-2018, laddove la norma invocata impedirebbe la concessione di benefici per il
futuro ma non legittimerebbe il recupero di sgravi fruiti prima che l’irregolarità venga accertata;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver compiutamente esposto le ragioni per le quali l’odierna ricorrente aveva contestato la legittimità del diniego del DURC da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, hanno rilevato che, ‘a prescindere dal quantum delle somme dovute dalla società per regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dalla stessa difesa dell’opponente emerge la sussistenza di una irregolarità di tale posizione nel 2017 (ossia nel periodo cui si riferiscono le agevolazioni contributive oggetto di recupero dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE)’, che ‘è stata sanata solo a seguito della proposizione di istanza di rateizzazione, in virtù della quale è stato poi emesso il DURC’ (così la sentenza impugnata, pag. 6);
che appare pertanto evidente che, con la censura in esame, la ricorrente pretende una rivisitazione delle medesime circostanze fattuali che hanno indotto i giudici di merito a ravvisare la prova dell’irregolarità nel pagamento dei premi nell’inoltro da parte dell’odierna ricorrente di una richiesta di rateazione per la minor somma di € 9.619,09, che, accolta dall’agente della riscossione in data 7.3.2018, ha successivamente messo capo all’emissione in data 4.4.2018 di un DURC regolare;
che, trattandosi di questione di fatto non scrutinabile da questa Corte di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (nell’interpretazione datane da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli succ. conf.), il motivo di censura va dichiarato inammissibile;
che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente fatto applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Cass. n. 27107 del 2018, secondo cui l’irrituale svolgimento del procedimento
amministrativo volto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi non può determinare a carico degli enti previdenziali l’inesigibilità delle consequenziali differenze contributive, gravando sul datore di lavoro gli obblighi inerenti la regolarità con tributiva ed essendo quest’ultima presupposto dell’applicazione degli sgravi;
che, sotto questo profilo, va rimarcato che, prevedendo l’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, che ‘i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali’, affatto correttamente i giudici territo riali, una volta accertato l’esistenza di una irregolarità nel pagamento dei premi per l’anno 2017, hanno reputato legittima l’ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell’anno, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post ) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si
liquidano in € 1.200,00, di cui € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18.1.2024.