Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10230 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10230 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9558-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Lavoro agricolo sgravi
R.G.N. 9558/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 791/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 682/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di addebito avente ad oggetto il recupero di sgravi contributivi non dovuti per non avere l’impresa impiegato i lavoratori nei territori montani del Comune di Meldola.
Riteneva la Corte che, alla luce dell’istruttoria testimoniale svolta, l’attività prevalente dell’azienda fosse diretta alla coltivazione di piante e arbusti in due terreni siti nel Comune di Meldola e condotti in affitto, mentre risultava accessoria l’attività svolta al di fuori del Comune avente ad oggetto la realizzazione di giardini.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per un motivo illustrato da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.9, co.5 l. n.67/88, 11, co.27 d.lgs. n.537/93, 1, co.2 d.l. n.2/06 conv. con mod. dalla l. n.81/06 e dell’art.2697 c.c., per non avere la Corte svolto alcun accertamento sul fatto costitutivo previsto dall’art.9, co.5 l. n.67/88 per il diritto all’agevolazione contributiva, ovvero che i dipendenti fossero impiegati in territori svantaggiati; restava invece irrilevante l’accertamento sulla prevalenza dell’attività svolta entro o fuori dei territori svantaggiati.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per novità della questione svolta dalla controricorrente.
Il ricorso non pone una questione nuova, ma, basandosi sull’accertamento svolto in sentenza, deduce che tale accertamento sarebbe inconferente, in quanto estraneo ai fatti costitutivi richiesti dall’art.9, co.5 l. n.67/88 ai fini del diritto all’agevolazione contributiva.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
La Corte ha affermato che prevalente è l’attività svolta dalla società sui due terreni condotti in affitto e situati nel territorio del Comune di Meldola, avente ad oggetto la coltivazione di piante e arbusti; accessoria è risultata l’attività di installazione di giardini. La Corte, diversamente da quanto sostenuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non si è però fermata a tale accertamento. Seppur in modo succinto, la Corte ha compiuto un ulteriore accertamento relativo proprio al dato normativo rilevante ai fini dell’art.9, co.5 l. n.67/88, ovvero che i dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, siano impiegati in lavorazioni entro i territori svantaggiati (sul punto v.
Cass.29955/17). La Corte ha infatti affermato: ‘D’altronde alla luce delle emergenze probatorie acquisite non si può non rilevare come il personale sia prevalentemente impiegato nell’attività di coltivazione’, cioè nell’attività di coltivazione di piante e arbusti svolta nel territorio del Comune di Meldola. Dunque, la Corte ha accertato che i rapporti di lavoro con il personale dipendente erano incentrati su lavorazioni da svolgersi entro il territorio svantaggiato, come richiesto dall’art.9, co.5 l. n.67/88.
Sussistendo un accertamento sui fatti costitutivi normativamente previsti a fondamento del diritto, il ricorsa va respinto, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.