Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32323 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32323 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8293-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE*, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME*,
— ricorrenti —
-contro-
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE*, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME*;
— controricorrente — avverso la sentenza n. 379/2021 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 745/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto
Sgravi l. 223/91
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 13/11/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito promossa da RAGIONE_RAGIONESOCIALE* nei confronti dell’RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE** , il quale pretendeva il recupero dei contributi inizialmente oggetto di sgravio ai sensi dell’art.8 l. n.223/91.
Secondo la Corte d’appello RAGIONE_RAGIONESOCIALE* non era mera continuazione dell’impresa RAGIONE*RAGIONESOCIALE*, già assoggettata alla procedura di concordato preventivo e datrice di lavoro del personale collocato in mobilità poi assunto dalla prima, la quale aveva altresì ottenuto in affitto un ramo d’azienda dalla stessa RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE**.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE**, ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.8, co.4 e 4-bis, l. n.223/91 e dell’art.2697c.c., per non avere la Corte d’appello compiuto l’accertamento necessario ad escludere che l’odierna controricorrente fosse oggettivamente
un’azienda nuova e non la mera continuazione della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**
Il motivo è inammissibile.
Si verte in tema di c.d. doppia pronuncia conforme, poiché sia il primo giudice sia la Corte d’appello ha nno ritenuto accertato che RAGIONE_RAGIONESOCIALE* fosse impresa nuova e diversa da RAGIONE*RAGIONESOCIALE*, anziché mera continuazione della stessa. Entrambe le pronunce si sono basate sui medesimi elementi di fatto al fine di giungere a tale conclusione, ovvero: a) venne affittato solo un ramo d’azienda, relativo a macchinari necessari alla produzione di occhiali in plastica, mentre non fu affittato l’immo bile dove operava la precedente impresa; b) non vi erano evidenze per cui la affittuaria avesse anche acquisito la clientela o le commesse della affittante; c) i lavoratori in mobilità assunti erano 10, ovvero un numero modesto in rapporto al totale delle maestranze occupate, pari a 67; d) le attività delle due società erano diverse: la RAGIONE*RAGIONESOCIALE* produceva e commercializzava occhiali in platica, mentre RAGIONE*RAGIONESOCIALE* si occupava della sola produzione, però non soltanto di occhiali in plastica, producendo infatti occhiali anche in metallo; e) RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE esisteva dal 2008, ovvero 3 anni prima del l’acquisizione dei lavoratori, datata 2011, e già esisteva come realtà aziendale con specificità ben diversa e più ampia di quella di RAGIONE_SOCIALE; f) mancavano assetti proprietari in comune tra le due società, le quali nemmeno avevano forme di collegamento in essere.
S’intende che, diversamente da quanto assume l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’accertamento in fatto è stato condotto ed ha portato a concludere per l’alterità oggettiva delle due imprese, con
un’assunzione di lavoratori finalizzata non a continuare la pregressa attività, ma ad implementare i livelli occupazionali di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**
Dato tale accertamento, non può parlarsi di violazione di legge, come sostenuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**. In realtà, l’Istituto contrappone agli elementi di fatto valorizzati dalla Corte d’appello altri elementi di fatto e, così facendo, deduce l’omesso esame di circostanze fattuali asseritamente rilevanti al fine di escludere l’autonomia delle due imprese.
Nella sostanza, il motivo ricade sotto la previsione dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. Ne va allora dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c. trattandosi, come visto, di doppia pronuncia conforme.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.