Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14058-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Sgravi lavoro agricolo
R.G.N. 14058/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
AULA B
2024
152
avverso la sentenza n. 892/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 29/10/2018 R.G.N. 225/2013; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catania rigettava l’opposizione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avvero un verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE in cui si contestava l’illegittima fruizione di sgravi contributivi dovuta al fatto che la società aveva pagato retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL da applicare, ovvero non il CCNL del settore agricolo ma il CCNL del settore terziario (CCNL Ortofrutticoli e Agrumari).
Riteneva la Corte che la contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘esatto CCNL, applicabile ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sgravi contributivi, non fosse tardiva, poiché sin dal verbale di accertamento il tema era quello del CCNL applicabile in ragione del settore di appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘impresa (settore terziario o agricolo), anziché del CCNL applicabile all’interno RAGIONE_SOCIALEo stesso settore produttivo. Inoltre, ai fini dei benefici contributivi, occorreva far riferimento al CCNL determinato in relazione al settore di appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘impresa. La Corte concludeva per l’applicazione del CCNL del terziario, risultando dai fogli paga che gli operai erano retribuiti seguendo il livello retributivo previsto dal CCNL RAGIONE_SOCIALEe aziende ortofrutticole.
Avverso la sentenza, ricorre la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt.115, 116, 416, 437 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art.1 d.l. n.338/89, conv. con mod. in l. n.389/89, nonché omesso esame di un fatto decisivo. Argomenta che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo tardivamente, ovvero in sede d’appello, aveva contestato che il CCNL applicabile fosse quello indicato dalla società, ovvero quello del settore agricolo. In primo grado nemmeno aveva prodotto il CCNL del settore terziario Ortofrutticoli e Agrumari. La prova del diverso contratto invocato spettava all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Aveva poi errato la Corte a ritenere applicabile il CCNL del settore terziario basandosi sui prospetti paga, poiché non aveva considerato vari elementi di fatto da cui risultava che la società aveva applicato il CCNL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.6 l. n.92/79, in relazione all’art.20, co.2 d.lgs. n.375/93. La Corte non aveva considerato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6, lett. d) l. n.92/78, gli addetti alla raccolta di prodotti agricoli, anche se assunti da imprese non agricole, si considerano lavoratori agricoli ai fini previdenziali.
Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1 CCNL Ortofrutticoli e Agrumari, RAGIONE_SOCIALE artt.1 e 45 CCNL RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. La Corte non aveva considerato che l’art.1 CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non prevede l’attività di raccolta di prodotti agricoli.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione, e sono infondati.
Si discute RAGIONE_SOCIALEa fruizione di sgravi legati all’assunzione di lavoratori agricoli. Recita in proposito l’art.20, co.2 d.lgs. n.375/93 che ‘
/15,
Cass.10374/00), cui va data continuità, secondo cui, mentre ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo RAGIONE_SOCIALE‘impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa fiscalizzazione RAGIONE_SOCIALE oneri sociali e RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo RAGIONE_SOCIALE‘impresa. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.49 l. n.88/89, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che il settore produttivo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non era quello agricolo, bensì quello del terziario, con dovuta applicazione del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari. Tale accertamento di fatto non è sindacabile, se non nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n.5 c.p.c.
Ora, il ricorso deduce alcuni elementi di fatto che non sarebbero stati valutati dalla sentenza (le lettere di assunzioni e le comunicazioni all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE facevano emergere l’applicazione del CCNL del settore agricolo; sarebbe stato erogato ai lavoratori il
terzo elemento, proprio del CCNL agricoli) e li riconduce alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.116 c.p.c. Come detto, però, l’accertamento di fatto compiuto in base alle risultanze istruttorie è censurabile solo nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n.5 c.p.c., laddove non si ha violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.116 c.p.c. nel caso in cui ci si limiti a contestare un’erronea valutazione del quarto probatorio acquisito (Cass. S.U. 20867/20). A ciò tende invece il primo motivo di ricorso, senza dedurre alcunché, secondo i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n. 5 c.p.c., sulla decisività dei fatti omessi e sulla circostanza che essi furono oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di merito.
Vertendosi in materia di sgravi contributivi, va poi richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui quando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE allega inadempienze contributive che portano al disconoscimento del concesso sgravio, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge richieste per lo sgravio (tra le tante, v. Cass.1157/18, Cass.18160/18). La dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2697 c.c. dunque non sussiste, poiché non spettava all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dimostrare quale fosse il CCNL applicabile; spettava bensì alla ricorrente, la quale intende fruire RAGIONE_SOCIALEo sgravio contributivo per il lavoro agricolo, dimostrare che il settore produttivo cui andava inscritta era quello agricolo e non quello del terziario. Non essendo onerato RAGIONE_SOCIALEa relativa prova l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è irrilevante che l’RAGIONE_SOCIALE abbia prodotto solo in appello il CCNL Ortofrutticoli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Agrumari.
Quanto alla censura secondo cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.416 c.p.c., non aveva mai contestato specificamente che il contratto applicabile non fosse quello RAGIONE_SOCIALE agricoli, si osserva che: da un lato, la mancata contestazione appare irrilevante, poiché si verte in tema di fatto costitutivo del diritto allo sgravio, e spettava quindi alla società, indipendentemente da successive contestazioni, allegare il CCNL applicabile; dall’altro lato, la
sentenza ha ben osservato – e sul punto il ricorso non contiene alcuna critica specifica, mostrandosi inammissibile per genericità – che la contestazione circa il reale CCNL applicabile era già contenuta nel verbale d’accertamento cui si opponeva la società, sicché non aveva ragion d’essere la denunciata tardività RAGIONE_SOCIALEa contestazione.
Resta da dire che l’art.6, lett. d) l. n.92/79, secondo cui i lavoratori addetti alla raccolta di prodotti agricoli assunti da imprese non agricole sono considerati lavoratori agricoli ai fini previdenziali, non confuta quanto fin qui detto. La norma si basa su un dato di fatto, ovvero che si tratti di operai addetti alla raccolta di prodotti agricoli, e li ‘considera’ lavoratori agricoli. La norma non incide tuttavia sul versante RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, e non impedisce che l’impresa applichi un CCNL riferito al suo settore di appartenenza, e che su tale contratto collettivo vada accertato il diritto agli sgravi. Del resto, se il datore di lavoro sceglie l’applicazione di un CCNL più favorevole per il lavoratore – nel caso di specie in CCNL Ortofrutticoli rispetto a quello che deriverebbe dalla sua classificazione come imprenditore agricolo, è a tale regime più favorevole, e ai relativi minimi retributivi, che va parametrato l’obbligo contributivo. Invero, l’art.1 d.l. n.338/89 ammette la deroga in melius dei minimi retributivi previsti dal CCNL (v. Cass.6966/10), essendo consentito che il contratto individuale, tramite l’applicazione in concreto da parte del datore di un CCNL diverso e più favorevole, rechi regime più favorevole del CCNL altrimenti di riferimento. Stesso discorso vale per gli sgravi contributivi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6 d.l. n.338/89, nel suo richiamo all’art.1.
Infine, il rilievo di cui al terzo motivo di ricorso, secondo cui sarebbe stato violato l’art.1 CCNL Ortofrutticoli e Agrumari che non prevede l’applicazione di tale CCNL alle aziende con
dipendenti che esercitano attività di raccolta di prodotti agricoli, si mostra inconferente: come detto, l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza sul settore produttivo cui andava riferita l’attività RAGIONE_SOCIALEa ricorrente è censurabile nei soli limiti RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n.5 c.p.c.
Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.