Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10978 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10978 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31973-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 31973/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 275/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 279/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza del 18.4.2019 n. 275, la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva l’appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del T ribunale di Chieti che aveva respinto l’opposizione di quest’ultima società avverso l’avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, relativo a violazioni contestate con il verbale unico di accertamento del 30.5.2014, riferite all’illegittima fruizione di sgravi contributivi, ex art. 8 comma 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223/91, in riferimento all’assunzione di lavoratori in mobilità, prima occupati dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dopo essere stati da questa licenziati, assunti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che ha svolto la medesima attività commerciale (con la stessa struttura aziendale), appaltata dalla proprietaria committente, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla stessa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha accertato che non risultava allegato prima ancora che provato che vi fossero rapporti di collegamento, controllo e/o partecipazione, tra la società che aveva licenziato i lavoratori posti in mobilità e l’odierna società controricorrente e se pure eran o rimasti invariati gli strumenti, i locali e le strutture aziendali, tali beni appartenevano a un soggetto terzo, cioè la società committente, rispetto alla quale non era emerso alcun tipo di collegamento. Anche il periodo di disoccupazione, RAGIONE_SOCIALE‘ordine di qualche settimana, poteva considerarsi sufficiente per ritenere che vi fosse stata soluzione di continuità tra la precedente datrice di lavoro e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: non risultava, in buona
sostanza provata, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, l’esistenza di un’operazione (comportante il licenziamento e la successiva riassunzione di lavoratori), finalizzata al solo godimento degli incentivi.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha riserva to il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 primo e quarto comma RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223/91, RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 sesto comma RAGIONE_SOCIALEa legge n. 264/49, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2555 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva dichiarato la legittimità RAGIONE_SOCIALEa fruizione degli sgravi contributivi, di cui all’art.8 primo e quarto comma citato in rubrica, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , nonostante l’attività istruttoria svolta in corso di causa avesse dimostrato che l’attività svolta da quest’ultima società fosse uguale a quella svolta in precedenza dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con le stesse attrezzature e presso gli stessi locali, e che i lavoratori licenziati e posti in mobilità dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avevano continuato, pertanto, ad essere occupati nella stessa azienda in senso oggettivo.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ Il beneficio contributivo previsto dall’art. 8, comma quarto, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 luglio 1991, n. 223 non compete ai datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità, ma lungi dal realizzare lo scopo
RAGIONE_SOCIALEa loro rioccupazione, che il beneficio in questione intende incentivare, continuino ad occuparli, tuttavia, nella medesima azienda, intesa in senso oggettivo, sebbene ne sia mutato il titolare come nel caso di mero passaggio del personale per effetto RAGIONE_SOCIALEa cessione di un ramo di azienda ‘ (Cass. n. 5304/2007, cfr. più di recente, Cass. n. 12589/2024, con la quale si sottolinea la necessità RAGIONE_SOCIALE‘effettivo incremento RAGIONE_SOCIALE‘occupazione in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; vedi anche, Cass. n. 2528/2025, secondo cui, ‘l a valutazione che il giudice è chiamato a compiere non investe solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratio RAGIONE_SOCIALEa disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul piano occupazionale (di recente, Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n. 8786, punto 15 del Considerato) ‘ .
Nella specie, la Corte d’appello ha errato nel ritenere dirimente la circostanza che l’immobile , gli strumenti e i macchinari utilizzati da entrambe le società appartenessero a un soggetto terzo (la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, società appaltante). Infatti, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa stessa azienda in senso oggettivo, non è necessario che i beni siano di proprietà RAGIONE_SOCIALEo stesso imprenditore che esercita l’attività economica, rilevando solo che l’imprenditore abbia un titolo giuridico per avvalersi dei suddetti beni; pertanto, il fatto che i beni appartenessero a terzi non costituiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, un’argomentazione favorevole alla legittima fruizione degli sgravi, ma al contrario, dimostrava la identità RAGIONE_SOCIALE‘azienda in senso oggettivo, poiché i suddetti beni erano stati utilizzati
prima dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e poi dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa medesima attività oggetto dei contratti di appalto stipulati con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che ne era la proprietaria.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila , affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.2.25.