Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30534 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25293-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 190/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 06/06/2019 R.G.N. 427/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Sgravi contributivi
l. 223/91
R.G.N.25293/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2024
CC
La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’ opposizione proposta dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il recupero di c ontributi dovuti in relazione all’indebita fruizione delle agevolazioni previste dall’art.8, co.4 legge n.223/91.
Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse assunto i lavoratori in mobilità provenienti da una società, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che aveva assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con la prima: l’amministratore unico di questa era infatti anche socio al 50% e amministratore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, unica socia della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE L’assunzione dei lavoratori non aveva creato alcuna nuova occupazione, anche considerando che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stata costituita circa un mese prima.
Avverso la sentenza ricorre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.8, co.4 e 4-bis l. n.223/91, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello trascurato le deduzioni istruttorie orali, e in particolare il cap.6 di prova testimoniale in base al quale risultava che erano stati i lavoratori messi in mobilità a chiedere
all’amministratore della ricorrente di poter essere assunti, in quanto in cerca di lavoro. Tale circostanza era tale da escludere l’esistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Con il secondo motivo, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.8, co.4 e 4-bis l. n.223/91. Il motivo contesta che la presenza di legami personali tra soci delle due società (quella che colloca in mobilità i lavoratori e quella che provvede ad assumerli) possa integrare il requisito della sostanziale coincidenza di assetti proprietari. Tale interpretazione troppo rigorosa vulnererebbe la libera d’impresa e penalizzerebbe le ragioni dei lavoratori.
Il primo motivo è inammissibile.
Va premesso che il beneficio contributivo previsto all’art.8, co.4 legge n.223/91 è escluso quando, in base al comma 4 bis della stessa disposizione, i lavoratori siano stati assunti ‘da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo’. Come precisato da questa Corte, la norma ha riguardo alle ipotesi in cui le diverse società presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovverosia tutte le situazioni in cui consti la presenza di un comune nucleo proprietario in grado di ideare ed attuare operazioni coordinate di assunzione e licenziamento del medesimo personale (Cass.9662/19). Si è precisato che gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa di più e di diverso rispetto al
concetto di stessa proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato (Cass.8988/08, Cass.20499/08). Deve aggiungersi che non è necessario, ai fini della sostanziale coincidenza di assetti proprietari, che entro le due imprese figurino uno o più soggetti comuni a entrambe. Questa Corte ha infatti dato rilevo anche a legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci (così Cass.20499/08), tali per cui tra le due imprese si instauri una collaborazione e un comune agire sul mercato capaci di realizzare un’operazione unitaria e coordinata comportante i l licenziamento dei dipendenti da una impresa e la loro assunzione da parte dell’altra.
Tanto premesso, le sentenze di primo e secondo grado, hanno valorizzato gli stessi elementi di fatto al fine di riconoscere la presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero: l’amministratore unico della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era anche socio al 50% e amministratore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, unica socia della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; inoltre, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stata costituita circa un mese prima dell’assunzione.
Il primo motivo critica la valutazione delle prove compiute dalla Corte d’appello, specialmente per aver trascurato il cap.6 di prova orale, in base al quale risultava che erano stati i lavoratori messi in mobilità a chiedere di essere assunti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La Corte ha ritenuto irrilevanti tutti i capitoli di prova orale, compreso il n.6, e dunque non ha trascurato alcun
elemento di fatto, semplicemente considerando che il cap.6 non poteva smentire la presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Il motivo, nel limitarsi a criticare la valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte, si mostra inammissibile, secondo il consolidato orientamento per cui la violazione degli artt.115 e 116 c.c. non può concretarsi in un sindacato sul modo in cui il giudice di merito abbia apprezzato il materiale istruttorio (Cass. S.U. 20867/20, Cass.6774/22).
Il secondo motivo è infondato.
L’orientamento giurisprudenziale sopra citato in tema di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti va riconfermato poiché non incide affatto sulla libertà di iniziativa economica, non impedendo alcuna assunzione. Altro infatti è la libertà di iniziativa economica, altro è la pretesa di fruire di sgravi contributivi connessi all’assunzione di lavoratori quando, come nel caso in questione, tale assunzione non realizza alcun sostanziale incremento d’occupazione inserendosi entro un’operazione unitaria e coordinata comportante il licenziamento dei dipendenti da una impresa e la loro assunzione da parte di un ‘altra.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 6000 per
compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 17.10.24