Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2528 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29549-2019 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. 29549/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 16/10/2024
giurisdizione Sgravi contributivi per le assunzioni di lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
per la cassazione della sentenza n. 97 del 2019 del la CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, depositata il 12 luglio 2019 (R.G.N. 220/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16
ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 97 del 2019, depositata il 12 luglio 2019, la Corte d’appello di Trieste ha accolto il gravame della Fondazione RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Udine, ha annullato l’avviso di addebito 415 2016 00020910 16 000, che aveva intimato alla Fondazione il pagamento dell’importo di Euro 1.324.936,50, in riferimento all’indebita fruizione dei benefici contributivi riconosciuti dall’art. 8 della legge 23 luglio 19 91, n. 223 (periodo gennaio 2012-settembre 2013).
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha escluso il ricorrere di cause ostative alla fruizione degli sgravi, nei termini sanciti dal comma 4bis del citato art. 8, previsione che non può essere interpretata in maniera estensiva.
Nel caso di specie, non si possono configurare assetti proprietari coincidenti, con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE e alla Fondazione, che si caratterizza come ente morale senza fini di lucro, con fini latamente assistenziali. Nella Fondazione non è dato ravvisare soci, azioni, quote, titoli, elementi indispensabili per avvalorare la coincidenza di un nucleo proprietario con RAGIONE_SOCIALE
Né rileva il controllo esercitato dall’Azienda Pubblica di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Fondazione, in quanto la convenzione tratteggia un’azione d’indirizzo e di controllo improntat a a indirizzi generali pubblicistici. Si tratta dello stesso controllo che l’Azienda Pubblica svolge sui propri uffici.
D ecisiva si rivela la natura pubblica dell’ente, che persegue finalità assistenziali.
-L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
-La Fondazione RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8, commi 2 e 4bis , della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto della RAGIONE_SOCIALE di fruire degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8 della legge n. 223 del 1991 , ad onta dei rapporti di collegamento e di controllo tra la Fondazione, che aveva provveduto alle nuove assunzioni, e la RAGIONE_SOCIALE che aveva intimato i licenziamenti del personale successivamente assunto.
Ad avviso del ricorrente, tali rapporti sarebbero comprovati dal ruolo svolto dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, titolare di una partecipazione del 90% nella RAGIONE_SOCIALE e legittimata a nominare il Presidente e due dei tre componenti del co nsiglio d’amministrazione della Fondazione RAGIONE_SOCIALE.
La decisione impugnata meriterebbe censura, per aver considerato in termini eminentemente privatistici la nozione più ampia di controllo
e di collegamento, delineata dalla legge n. 223 del 1991, e per aver polarizzato l’esame soltanto sul profilo degli assetti proprietari coincidenti e sull’assenza di finalità di lucro in capo alla Fondazione. Nella prospettiva del ricorrente, tali elementi sarebbero sprovvisti di valenza decisiva, al pari della natura pubblicistica del controllo esercitato, nei confronti della Fondazione, dall’Azienda Pubblica di RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
-Il ricorso è fondato.
-Non sono controversi gli antecedenti di fatto, da cui trae origine il presente giudizio.
3.1. –RAGIONE_SOCIALE, società deputata a svolgere, per conto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, servizi di assistenza sociosanitaria per persone non autosufficienti, è stata dapprima posta in liquidazione il 22 dicembre 2010 e quindi è stata dichiarata fallita, con sentenza n. 101 del 2011, pronunciata dal Tribunale di Udine.
Il curatore del fallimento, previo accordo con le parti sociali per l’avvio della procedura per la dichiarazione di mobilità, ha licenziato e posto in mobilità centoventisette lavoratori, nel periodo dal gennaio al marzo 2012.
3.2. -La Fondazione RAGIONE_SOCIALE, costituita per iniziativa dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e destinata a svolgere attività di natura socio-assistenziale e sanitaria, strumentale al conseguimento dei fini istituzionali della medesima Azienda Pubblica, ha proceduto all’assunzione di tutti i lavoratori già facenti capo a RAGIONE_SOCIALE e quindi collocati nelle liste di mobilità.
In virtù di tali assunzioni, la Fondazione ha fruito degli sgravi regolati dall’art. 8 della legge n. 223 del 1991.
3.3. -Non è contestato che l’Azienda Pubblica di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE detenesse una partecipazione del 90% nella RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE successivamente dichiarata fallita, e che, all’interno di tale società, nominasse anche il Presidente del consiglio d’amministrazione.
3.4. -È parimenti pacifico che l’RAGIONE_SOCIALE designi il Presidente e due dei tre membri del consiglio d’amministrazione della Fondazione, oltre al revisore dei conti.
Con deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2012, l’Azienda Pubblica ha approvato un regolamento, al fine di attuare la più efficace azione d’indirizzo e di controllo analogo verso la Fondazione, secondo indirizzi generali pubblicistici, e di orientare così il comportamento degli organi della Fondazione.
A tale scopo, l’art. 3 del regolamento ha istituito un organismo tecnico di controllo, composto dal Direttore generale, dal Direttore amministrativo e dal Direttore socioassistenziale dell’Azienda e deputato a rilasciare pareri vincolanti e autorizzazioni preventive.
4. -L’odierno giudizio verte sulla fondatezza della pretesa della controricorrente di accedere agli sgravi e ha il suo punto nodale nell’interpretazione dell’art. 8, comma 4 -bis , della legge n. 223 del 1991, poi abrogato a decorrere dal primo gennaio 2017, al pari di tutte le altre previsioni dell’art. 8 (art. 2, comma 71, lettera b , della legge 28 giugno 2012, n. 92).
La disposizione in esame , introdotta dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, così stabiliva, nella formulazione applicabile ratione temporis : «Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell ‘ impresa che assume ovvero risulta con quest ‘ ultima in rapporto di collegamento o controllo. L ‘i mpresa che assume dichiara,
sotto la propria responsabilità, all ‘ atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».
5. -La previsione menzionata, lungi dal configurarsi come norma eccezionale, esprime la ratio stessa del beneficio, che si correla all’effettivo incremento dell’ occupazione con riguardo ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro (Cass., sez. lav., 8 maggio 2024, n. 12589).
Allo scopo di evitare applicazioni distorte di tutte le fattispecie di sgravi contemplate dall’art. 8 , il comma 4bis individua un elemento costitutivo del diritto di lucrare un regime contributivo più favorevole, diritto che dev’essere allegato e dimostrato in tutti i suoi presupposti ad opera di chi ne domandi tutela.
Nell’evocare gli ‘assetti proprietari sostanzialmente coincidenti’ e il ‘rapporto di collegamento o controllo’, il legislatore adopera consapevolmente espressioni contraddistinte da un ampio tenore, che devono essere interpretate in coerenza con la ratio descritta.
Quanto agli ‘ assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ‘ , il dettato normativo include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possa così individuare un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e attuare un ‘ operazione coordinata di ristrutturazione, con il licenziamento di taluni dipendenti da un ‘ azienda e la loro assunzione da parte dell ‘ altra (Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n. 13583; in precedenza, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2011, n. 16288).
Mediante il richiamo al ‘rapporto di collegamento o controllo’, la legge non si riferisce soltanto ai rapporti tipizzati dall’art. 2359 cod. civ. (Cass., sez. lav., 3 agosto 2018, n. 20504).
Vengono in rilievo tutti i rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in virtù di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni che attestino costanti legami d ‘ interessi
anch ‘ essi comuni e denotino finalità diverse rispetto a quelle per cui sono riconosciuti i benefici in esame (Cass., sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20499).
Il riferimento agli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e ai rapporti di collegamento e di controllo dev’essere considerato in una prospettiva unitaria e converge nel condizionare il diritto di conseguire gli sgravi a un presupposto tassativo: dev’essere nuova la struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo (Cass., sez. lav., 7 maggio 2019, n. 11935).
Novità che non si può evincere dalla mera circostanza che sia sopravvenuto un fallimento, di per sé inidoneo, come anche la sentenza impugnata ricorda, a determinare una cesura tra l’organizzazione pregressa, preordinata all’esercizio dell’impresa, e quella che si ritiene nuova (Cass., sez. lav., 27 aprile 2017, n. 10428).
Il beneficio, dunque, non può essere riconosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni debbano essere ascritti a un unico centro decisionale (Cass., sez. lav., 5 aprile 2019, n. 9662), a un comune centro d’interessi, in grado di elaborare e gestire l’operazione in tutte le fasi in cui si articola.
La valutazione che il giudice è chiamato a compiere non investe «solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul piano occupazionale» (di recente, Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n. 8786, punto 15 del Considerato ).
È necessario, dunque, verificare «se la vicenda concreta presenti significativi elementi che denotano la ‘ permanenza ‘ della preesistente struttura aziendale (quella che ha cioè licenziato), con valutazione non atomistica degli elementi istruttori: le risultanze di causa devono,
piuttosto, essere esaminate nella loro convergenza globale, onde accertare se i dati acquisiti, privi di significativa pregnanza, singolarmente presi, siano in grado di acquisirla, in termini di intento elusivo della normativa, ove valutati nella loro sintesi (così in motivazione Cass. nr. 17214 del 2023)» (ordinanza n. 8786 del 2024, cit., punto 16 del Considerato ).
-A tali princìpi non si è uniformata la Corte territoriale, nello svolgere l’indagine che la normativa di riferimento prescrive.
6.1. -La sentenza impugnata muove dalla premessa che il comma 4bis sancisca un’eccezione alla regola generale e abbracci un numerus clausus d’ipotesi (pagina 13), senza prestarsi a un’interpretazione estensiva.
Tale premessa sminuisce l’importanza sistematica del comma 4 -bis e si riflette anche nel percorso argomentativo che sorregge la decisione d’appello.
6.2. -La Corte territoriale, nel riformare la decisione di prime cure, ha conferito rilievo primario a indici meramente formali, come la natura della Fondazione, descritta come ente morale senza fini di lucro e organizzazione non lucrativa di utilità sociale, «cui compete personalità giuridica in base a decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ed il cui Statuto è stato approvato con decreto del Presidente stesso» (pagine 10 e 11 della sentenza impugnata).
6.3. -Tra gl’indici meramente formali , valorizzati dai giudici del gravame, si deve annoverare anche la tipologia di controllo esercitato dall’Azienda Pubblica di RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e improntato a criteri pubblicistici (pagine 11 e 12), che valgono a identificarlo con lo stesso controllo che l’Azienda Pubblica esercita sui propri uffici (pagine 14 e 15) e a marcare la distanza dal controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. (pagina 16).
6.4. -Anche nell’esame dei profili inerenti agli ‘assetti proprietari sostanzialmente coincidenti’, la Corte d’appello di Trieste osserva che,
per la peculiare struttura della Fondazione, non si ravvisano proprietari, quote, azioni, titoli (pagina 14) e pone così l’accento sugli aspetti eminentemente dominicali della questione, laddove la normativa ha riguardo agli aspetti sostanziali della capacità di adottare e attuare le decisioni.
6.5. -Nel vaglio compiuto dai giudici d’appello alla stregua di un’interpretazione restrittiva della regola racchiusa nel comma 4 -bis e di un’accezione formale degli assetti proprietari e del controllo , rivestono rilievo dirimente, in ultima analisi, la «natura pubblica dell’ente affidatario», il «carattere pubblico del servizio di assistenza prestato in favore della collettività», la stessa tipologia dei rapporti di lavoro coinvolti nella vicenda (pagina 17).
-Nondimeno, i dati formali, atomisticamente considerati, non possono assurgere a rilevanza esclusiva.
L a sentenza d’appello è incorsa , pertanto, negli errores in iudicando che il ricorso ha censurato in maniera specifica, senza sollecitare a questa Corte una valutazione più appagante dei fatti di causa e senza prestare il fianco alle eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla Fondazione nel controricorso e nella memoria illustrativa.
La scelta di arrestarsi alla considerazione della natura dei soggetti coinvolti e a un’accezione formale degli assetti proprietari coincidenti e dei rapporti di controllo e di collegamento si riverbera sulla corretta sussunzione della fattispecie, in quanto ne pretermette un elemento saliente, funzionale all’esigenza di salvaguardare le finalità d’incremento dell’occupazione e di contrasto alle operazioni fittizie .
È proprio il paradigma normativo definito dal comma 4bis a rendere ineludibile una ricostruzione complessiva della vicenda, al fine di valutare se i licenziamenti e le assunzioni, pur a fronte del ruolo ricoperto dall’Azienda Pubblica e del sopraggiungere del fallimento della RAGIONE_SOCIALE dopo la liquidazione, siano comunque
fondamentalmente imputabili a un unico centro decisionale e d’interessi.
In tale disamina, si devono ponderare le diverse fasi (fra queste, la liquidazione della RAGIONE_SOCIALE, il successivo fallimento , l’istituzione della Fondazione), i rapporti non estrinseci che intercorrono tra l’Azienda Pubblica, da un lato, e la RAGIONE_SOCIALE e la Fondazione controricorrente, dall’altro , e tutti gli elementi acquisiti al processo, inquadrati nel loro complessivo interagire.
Solo una ricognizione che analizzi la ‘realtà effettuale’ e non si esaurisca nel riscontro dei caratteri formali dei soggetti coinvolti consente di verificare, come richiede la legge, se sia genuino l’incremento dell’occupazione e se la concatenazione dei licenziamenti e delle assunzioni non dissimuli un intento elusivo, alla luce della sostanziale identità del centro d’interessi cui le scelte imprenditoriali devono essere imputate.
8. -Il ricorso è accolto.
-La sentenza d’appello è cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa in conformità ai princìpi ribaditi dalla presenza ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione