Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34706 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34706 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30377-2019 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata a margine del controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore, ora in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. 30377/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 16/10/2024
giurisdizione Sgravi contributivi per le nuove assunzioni
per la cassazione della sentenza n. 140 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 30 luglio 2019 (R.G.N. 130/2017). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 140 del 2019, depositata il 30 luglio 2019, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di addebito n. 368 2015 00058649 12 000 (Euro 8.796,58) e contro l’avviso di adde bito n. 368 2015 00058650 13 000 (Euro 3.044,55). Gli avvisi impugnati sono stati emessi in riferimento all’indebita fruizione degli sgravi per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la signora NOME COGNOME assunta dalle liste della ‘ piccola mobilità ‘ .
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che è irrilevante la mancata proroga degli sgravi per l’anno 2013, in quanto, per effetto della trasformazione dell’originario contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dall’origine (16 maggio 2012), con la conseguente applicabilità della disciplina sugli sgravi vigente nel 2012.
-L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
–RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
7. -All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell’art. 4 del decreto -legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto di beneficiare degli sgravi contributivi per una lavoratrice assunta a tempo indeterminato nel 2013 dalle liste della ‘piccola mobilità’ , a dispetto della mancata proroga degli sgravi per l’anno in questione . Elemento costitutivo della fattispecie dedotta in causa non sarebbe la stipulazione dell’originario contratto a termine, ma la trasformazione di tale contratto in contratto a tempo indeterminato.
2. -Le censure colgono nel segno.
3. -L’art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 prevede, per i lavoratori in mobilità, assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, una più favorevole quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, «pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni» (secondo periodo).
Identica agevolazione contributiva spetta, per ulteriori dodici mesi, ove «il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato» (terzo periodo).
L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 148 del 1993 ha consentito d’iscrivere nelle liste di mobilità (cosiddetta ‘piccola mobilità’) anche «i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell ‘ articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall ‘ articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108».
L’ art. 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riconosce gli sgravi contributivi di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 ai datori di lavoro «che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012» i lavoratori iscritti nelle liste della ‘piccola mobilità’.
4. -È in questo contesto normativo che s ‘inquadra la vicenda controversa.
RAGIONE_SOCIALE ha assunto NOME COGNOME iscritta nelle liste della ‘ piccola mobilità ‘ , con contratto a termine, per il periodo dal 16 maggio 2012 al 15 maggio 2013, e il contratto è stato quindi trasformato, il 16 maggio 2013, in contratto a tempo indeterminato.
Il giudizio verte sul diritto del datore di lavoro di accedere ai benefici contributivi, in riferimento alla sopraggiunta trasformazione.
5. -L’ art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 contempla due agevolazioni contributive autonome, che, pur modulate secondo le medesime caratteristiche, sono ancorate a presupposti distinti, legati all’ assunzione con contratto a termine e alla trasformazione di tale contratto in un contratto a tempo indeterminato.
Non si può ritenere, pertanto, in difetto di ogni supporto testuale, che l’assunzione con contratto a termine cristallizzi la disciplina applicabile anche alla successiva trasformazione, che si connota come un’evoluzione meramente eventuale , assoggettata a requisiti peculiari.
6. -Né a diverse conclusioni induce l’art. 1, comma 114, della legge n. 190 del 2014, invocato dalla parte controricorrente anche nella memoria illustrativa.
La disciplina menzionata, proprio per fugare ogni dubbio sulle situazioni pendenti, chiarisce che gli sgravi spettano a condizione che
il fatto genetico, enucleato con il sintagma onnicomprensivo ‘hanno assunto’, risulti integrato prima del 31 dicembre 2012.
Il legislatore si prefigge di confermare l’applicabilità delle disposizioni di favore, allorché la scelta imprenditoriale di assumere, con contratto a termine o con contratto a tempo indeterminato, ricada nel periodo di vigenza di tale disciplina.
Dall’assetto normativo così congegnato non si può evincere alcuna efficacia ultrattiva dei benefici anche per le trasformazioni intervenute dopo il 31 dicembre 2012, nell’ipotesi in cui l’assunzione con contratto a termine, presupposto di un diverso sgravio, risalga a una data antecedente.
Nessun elemento letterale e sistematico avvalora un’interpretazione di tal fatta, che travalica la finalità di tutela del legittimo affidamento e si rivela, peraltro, foriera di un aggravio di spese , in antitesi con l’intento restrittivo che ispira la normativa sopravvenuta.
7. -Il ricorso, in definitiva, dev’essere accolto e la sentenza d’appello va cassata, in applicazione del principio di diritto , che di séguito si enuncia: «In virtù de ll’art. 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli sgravi contributivi di cui all’art. 8, comma 2, terzo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, spettano al datore di lavoro che abbia trasformato in contratto a tempo indeterminato il contratto di lavoro a termine, stipulato con un lavoratore assunto dalle liste della ‘piccola mobilità’ (art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni), a condizione che tale trasformazione sia intervenuta entro il 31 dicembre 2012. L ‘agevolazione contributiva non può essere riconosciuta per le trasformazioni avvenute in data posteriore, a nulla rilevando che l’originario contratto a termine, presupposto del l’autonomo sgravio
disciplinato dall’art. 8, comma 2, secondo periodo, della legge n. 223 del 1991, sia stato concluso prima del 31 dicembre 2012».
8. -A tale principio si uniformerà la Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui la causa dev’essere rinviata per un nuovo esame e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione