Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16033 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 16033 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22884/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA CENTRALE, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 36/2018 depositata il 02/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Potenza, ha rigettato l’impugnazione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto parzialmente, solo quanto ai 21 lavoratori indicati ai numeri da 35 a 55 del verbale ispettivo, l’opposizione a l medesimo verbale con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva disconosciuto la legittima fruizione degli sgravi previsti dall’art. 3, comma 6, legge n. 448 del 1998 relativamente a 55 lavoratori;
la Corte territoriale, precisato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva impugnato la sente nza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto legittima la fruizione degli sgravi per i 21 lavoratori che erano stati assunti in situazione di rischio occupazionale, ha ribadito i principi giurisprudenziali relativi al riparto dell’onere della prova in materia di benefici contributivi ed ha riscontrato come documentalmente provate le circostanze relative al fatto che le maestranze in esame erano state licenziate nel corso del periodo agevolato ‘ per fine fase lavorativa’, cioè per un evento prevedibile ex ante dal datore di lavoro;
inoltre, riteneva infondato il motivo d’impugnazione con cui era stata denunciata l ‘assenza di prova a supporto della mera asserzione ispettiva relativa ai lavoratori indicati ai nn. da 18 a25, posto che l’appellante si era limitata a sollevare generiche contestazioni e la richiesta di c.t.u. era meramente esplorativa in quanto carente di indicazione di parametri di calcolo concreti e precisi; peraltro, gli ispettori avevano constatato il mancato mantenimento del livello occupazionale raggiunto con le assunzioni agevolate esaminando la documentazione aziendale e confrontandola con la realtà e tale accertamento non era stato validamente contrastato dal mero richiamo alla giurisprudenza euro unitaria;
avverso tale sentenza, ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
Considerato che :
con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art, 3, comma 6, lett. c della legge n. 448 del 1998; la nullità della sentenza impugnata e del procedimento con riferimento agli artt. 61,112, 115, 116 e 437, secondo comma, c.p.c., dell’art. 421, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma n. 4. c.p.c., in
quanto la sentenza, a proposito dei lavoratori indicati ai nn. da 1) a 17) e da 26) a 32) del verbale ispettivo del 24.11.2005, per i quali il verbale aveva rilevato che quanto agli stessi non vi era diritto allo sgravio, in quanto licenziati per fine fase lavorativa, aveva del tutto omesso di considerare la relazione di parte depositata per calcolare correttamente le unità lavorative annue (ULA), e che su tale argomento era stata incentrata la specifica critica sul mancato incremento occupazionale; dunque, la motivazione adottata era del tutto illogica, carente, arbitraria e manifestamente infondata anche perché era stata del tutto omessa la valutazione delle risultanze istruttorie testimoniali acquisite in primo grado, che avevano dimostrato come i licenziamenti intervenuti nel periodo agevolato fossero idonei ad integrare la nozione di fatti non prevedibili e non imputabili al datore di lavoro, essendo dipendenti dalla volontà dei lavoratori di non voler proseguire il lavoro, dopo il licenziamento, in altri cantieri della medesima società; peraltro, contrariamente a quanto affermato da alcuni precedenti di legittimità, l’attività edilizia resa nel sistema degli appalti pubblici non poteva qualificarsi come prevedibile, essendo invece costantemente condizionata da eventi estranei all ‘organizzazione imprenditoriale; dunque, ipotizzare la prevedibilità dei licenziamenti per fine lavorazione solo in edilizia costituiva una evidente discriminazione fra imprese, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con riguardo alle attività stagionali, con la sentenza C417/07 del 2 aprile 2009, il cui rilievo giustificherebbe il porsi di una questione di costituzionalità;
con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 6, legge n. 448 del 1998 e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61,112,115,116 e 437 c.p.c., dell’art. 421 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in quanto la motivazione adottata, in ordine al mancato recepimento della relazione di parte, integrerebbe una motivazione apparente e ciò soprattutto con riferimento ai contenuti dei prospetti illustrativi esibiti unitamente a copia dei libri paga e matricola, depositate nel corso del giudizio di primo grado, ed ai corretti parametri di calcolo delle U.L.A. indicati attraverso la produzione della sentenza CGUE sopra indicata, riferite alle criticità logiche del verbale; la sentenza sarebbe dunque nulla
per non aver dato corso ad una consulenza tecnica d’u fficio che non sarebbe stata di certo esplorativa;
i due motivi, connessi quanto alle questioni poste, vanno trattati congiuntamente e sono complessivamente infondati oltre che, per alcuni aspetti, privi della necessaria specificità;
sul piano formale, delle modalità di redazione del ricorso, pretendono di trarre la nullità della sentenza da affermate violazioni degli articoli del codice di rito che disciplinano diversi aspetti dell’attività giurisdizionale senza indicare in che modo essi sarebbero stati violati;
il primo motivo, in particolare, si incentra sulla considerazione della erroneità della tesi secondo cui, nell’ambito d ell’attività imprenditoriale edilizia, non possono ritenersi estranei alla sfera datoriale i licenziamenti adottati per fine fase lavorativa, con la conseguenza che essi, se intervenuti nel triennio dalla frui zione degli sgravi previsti dall’art. 3 legge n.448/1998, comportano la decadenza dal beneficio;
in particolare, il motivo, in prima battuta, attacca la sentenza sotto il profilo della errata valutazione delle risultanze testimoniali acquisite nel corso di primo grado, che riproduce per stralci, ritenendo che le stesse avevano provato in modo non equivoco che i lavoratori licenziati avevano rifiutato di essere riassunti presso altri cantieri aperti della medesima società;
la ricorrente, nella sostanza, identifica tali circostanze con la prova della sussistenza di una causa di licenziamento non imputabile al datore di lavoro, posto che, ad avviso della medesima parte, l’accettazione dei dipendenti licenziati di proseguire il rapporto presso altri cantieri ‘ avrebbe determinato il completamento del triennio lavorativo idoneo a garantire il godimento degli sgravi contributivi’; tale assunto è evidentemente basato sul presupposto errato che il licenziamento, se seguito da offerta di riassunzione presso altro cantiere, sia equiparabile a dimissioni ed escluda la volontà datoriale di operare il recesso; in realtà, la tesi dimostra, tutto al contrario, che le strategie datoriali avevano comportato l’utilizzo strumentale dei licenziamenti, posto che piuttosto che licenziare i medesimi dipendenti avrebbero potuto essere semplicemente trasferiti o distaccati; pure infondato è il capo del motivo che critica il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione (Cass. n. 15688 del 2016; Cass. n. 8240 del 2015; Cass. n. 14316 del 2013 e Cass. n. 6196 del 12) riassumibile
nell’affermazione di principio secondo cui , in tema di sgravi contributivi di cui all’art. 3, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di cessazione anticipata dei lavori edili per mancato rinnovo del contratto di appalto, il licenziamento del personale prima della scadenza del triennio di cui alla citata disposizione, determina la decadenza dal diritto allo sgravio, atteso che nel settore dell’edilizia la mancanza di ulteriori commesse di lavoro non può considerarsi evento imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, rientrando, piuttosto, nel normale rischio di impresa connesso alla natura dei lavori in questione;
le deduzioni difensive svolte in ricorso, relative alle condizioni operative tipiche dell’impresa di edilizia pubblica, a ben guardare, piuttosto che inficiare, confermano che la lavorazione per fasi è connaturata alla nozione di rischio di tale attività, mentre resta ben distinto il concetto di fatto (compreso il factum principis ) che intervenga in modo imprevedibile sulla organizzazione programmabile; nessuna possibilità di ritenere discriminante tale interpretazione è possibile ravvisare, giacché il concetto di ordinario rischio d’impresa è comune a qualunque tipo di attività, ma si declina in termini differenti in ragione dell’ ambito in cui opera concretamente l’impresa interessata dalla disposizione agevolatrice;
il secondo motivo è inammissibile ove censura la motivazione, definita superficiale sommaria, non conformandosi ai criteri selettivi di tale tipo di vizio posti dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c. vigente, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, a partire da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, secondo cui il vizio di motivazione deve essere inteso come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione, con riferimento all’art. 360 n. 4) c.p.c., solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione; inoltre, (Cass.
SS.UU. n. 34476 del 2019) è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, posto che questa è la finalità della censura in esame , trattandosi di critica all’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza impugnata in ordine all’effettivo decremento occupazionale; le critiche, peraltro, sono comunque mosse mediante rinvio generico ai ‘ n. n. 4 prospetti illustrativi esibiti, confortati dalla esibizione dei libri matricola’ ed all a affermata violazione dei criteri elaborati dalla CGUE con la sentenza C/415/07, non si indica né si spiega dove si anniderebbe l’errore di computo addebitato al verbale ispettivo ed alla sentenza che ne ha accertato la correttezza;
le argomentazioni difensive sono irrilevanti anche sul piano meramente giuridico e come tali inidonee, comunque, a scalfire la struttura motivazionale della sentenza impugnata che ha deciso in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 27277 del 2018; n. 15688 del 2016; n. 9662 del 2019) in ordine alla essenzialità dell’incremento o ccupazionale al fine di riconoscere la fruizione degli sgravi stessi;
in realtà, il motivo di ricorso non contesta i principi di diritto, ma i fatti accertati dal giudice di merito, proponendo censure che presuppongono una diversa ricostruzione degli stessi;
a fronte, poi, di una struttura difensiva nel merito articolata genericamente quanto a specifiche circostanze fattuali, del resto comune alla formulazione del motivo di ricorso per cassazione, è evidente che la sentenza impugnata abbia correttamente ritenuto meramente esplorativa la richiesta di espletamento di c.t.u. contabile;
invero, costituisce consolidato convincimento di questa Corte di legittimità ritenere che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a
supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 30218 del 15/12/2017; Cass. n. 10373 del 2019);
è evidente che quelle che vengono proposte non sono questioni di diritto, ma istanze di diversa valutazione delle prove e quindi una diversa ricostruzione dei fatti, il che non è possibile in sede di giudizio di legittimità, in assenza di censure specifiche conformi ai limiti indicati dall’art. 360, primo comma n. 5), c.p.c.;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in euro 9000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23/02/2023.