Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8483 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8483 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8042-2021 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 33 del 2020 del la CORTE D’APPELLO DI TRENTO, depositata il 22 settembre 2020 (R.G.N. 6/2020).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 26/11/2024
giurisdizione Sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 33 del 2020, depositata il 22 settembre 2020, la Corte d’appello di Trento ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, annullando l’avviso di addebito notificato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’indebita fruizione degli sgravi e riconoscendo il diritto RAGIONE_SOCIALEa signora NOME COGNOME di fruire dei benefici previsti dall’art. 25, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 luglio 1991, n. 223, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘assunzione RAGIONE_SOCIALEa signora NOME COGNOME, iscritta nelle liste di mobilità.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che condizione necessaria e sufficiente per la fruizione degli sgravi in esame è l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità . Nel caso di specie, l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa signora NOME COGNOME, iscritta alle liste di mobilità dopo il licenziamento intimato dal curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si è perfezionata il 30 novembre 2016 , in data anteriore all’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223 del 1991, efficace soltanto a decorrere dal primo gennaio 2017.
Non può essere condivisa la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘appellante, che riconduce la fattispecie alle previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 10 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b ), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 99, e quindi modificato, a decorrere dal 24 settembre 2015, dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
-La signora NOME COGNOME resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
6. -All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223 del 1991 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 10 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere alla signora NOME COGNOME i benefici legati all’assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità, che non percepiva l’indennità di mobilità, ma soltanto l’indennità di disoccupazione. In tale ipotesi, si applicherebbe l’art. 2, comma 10 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, che contempla agevolazioni meno favorevoli per chi assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sociale per l’impiego (ASpI), sostituita a decorrere dal primo maggio 2015 dalla Nuova prestazione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (NASpI).
Ad avviso del ricorrente, si configurerebbe un concorso apparente di norme, che dovrebbe essere risolto a vantaggio RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, lex specialis caratterizzata dall’elemento qualificante RAGIONE_SOCIALEa percezione del trattamento di disoccupazione. La lettura restrittiva s’imporrebbe anche alla stregua RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa disciplina sugli sgravi, che derogherebbe «rispetto all’ordinario obbligo contributivo» e racchiuderebbe, pertanto, «norme di stretta interpretazione» (pagina 9 del ricorso per cassazione).
Non sarebbe conforme a legge la soluzione adottata dalla Corte di merito, che avrebbe rimesso al datore di lavoro la scelta tra due diversi benefici, e non sarebbero pertinenti le disquisizioni sulla disciplina intertemporale, che non suffragherebbero in alcun modo il riconoscimento del beneficio richiesto.
2. -Il ricorso è infondato.
3. -Il presente giudizio concerne la sussistenza dei presupposti per accedere al regime contributivo più favorevole previsto dall’art. 25, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223 del 1991.
La disciplina richiamata, nella formulazione applicabile ratione temporis , dispone che, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sia, per i primi diciotto mesi, «quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni».
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesta gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione e sostiene che, a tutto concedere, l’odierna controricorrente possa beneficiare del meno favorevole regime di cui all’art. 2, comma 10 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012.
La controricorrente replica che la normativa menzionata dall’RAGIONE_SOCIALE, inequivocabile nel presupporre un’assunzione a tempo pieno e indeterminato, non si attaglia a un’assunzione a tempo parziale, quale è quella rilevante nel caso di specie.
-Il ricorso devolve a questa Corte una questione d’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente e il richiamo alla disciplina dettata dall’art. 2, comma 10 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, contraddistinta da diversi presupposti, si prefigge di avvalorare l’inconferenza RAGIONE_SOCIALEe previsioni applicate dai giudici d’appello e l’ error in iudicando in cui essi sarebbero incorsi, senza sollecitare nuove indagini.
-Giova premettere che la vicenda controversa s ‘inquadra nel percorso di transizione al nuovo assetto degli ammortizzatori sociali, che ha visto il superamento, a decorrere dal primo gennaio 2017 (art. 2, comma 71, lettera e , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012), RAGIONE_SOCIALEa normativa di favore invocata dalla controricorrente, in concomitanza con la soppressione, sempre a far data dal primo gennaio 2017, RAGIONE_SOCIALEe liste di mobilità (art. 2, comma 71, lettera b , RAGIONE_SOCIALEa citata legge n. 92 del 2012).
Come ha evidenziato la Corte territoriale (pagine 9 e seguenti RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello), la fattispecie si colloca sul crinale tra la disciplina previgente, legata all’iscrizione nelle liste di mobilità, e la disciplina posteriore, modulata secondo presupposti diversi e più restrittivi: l’assunzione dev’essere a tempo pieno e indeterminato e deve riguardare lavoratori che godano RAGIONE_SOCIALEe nuove prestazioni per la disoccupazione.
Non si può ritenere, in difetto di ogni appiglio letterale e sistematico, che il d.l. n. 76 del 2013, con efficacia retroattiva, travolga il diritto di fruire del regime più favorevole anche per fattispecie che si sono perfezionate nel vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223 del 1991, in contrasto con l’espressa scelta del legislatore di disporne l’abrogazione solo a decorrere dal gennaio 2017.
Ratione temporis la vicenda in esame ancora si pone nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa disciplina recata dalla legge n. 223 del 1991 ed è ai requisiti tipizzati da tale legge che occorre, dunque, avere riguardo.
6. -L’art. 25, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223 del 1991 subordina a condizioni tassative e stringenti il riconoscimento del regime contributivo di maggior favore: l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Nessun altro requisito il dato testuale prescrive e, pertanto, merita d’essere confermata la pronuncia d’appello, che valorizza l’elemento letterale, in quanto puntuale e univoco (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia).
Né vi sono argomenti che, sul versante testuale e sistematico, possano dimostrare la necessità di un ulteriore requisito non espressamente previsto, che si declinerebbe, in positivo, come concreta percezione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mobilità e, in negativo, come mancata percezione di un diverso trattamento di disoccupazione.
Inoltre, la lettera RAGIONE_SOCIALEa legge, nel conferire rilievo soltanto all’iscrizione nelle liste di mobilità, rispecchia in modo coerente la ratio RAGIONE_SOCIALEa misura di sostegno: il legislatore si ripromette d’incrementare
l’occupazione stabile, sfoltendo le liste di mobilità e alleviando gli oneri che, per la finanza pubblica, l’iscrizione nelle predette liste determina.
7. -Anche l’evoluzione diacronica RAGIONE_SOCIALEa disciplina conferma l’interpretazione che si è delineata.
Il regime di favore, legato all’iscrizione nelle liste di mobilità, è stato abrogato non appena hanno cessato di operare le liste di mobilità e la modulazione degli sgravi è stata così armonizzata con il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali, incentrato sull’indennità ASpI e, da ultimo, su quella NASpI.
Anche in questa prospettiva, trova conferma l’importanza cruciale RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nelle liste di mobilità e RAGIONE_SOCIALE‘assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti in tali liste.
8. -La Corte di merito, nel riconoscere la riduzione degli oneri contributivi a favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, ha rettamente inteso ed applicato la normativa applicabile, riscontrando la sussistenza dei presupposti che tale normativa ex professo prevede : l’assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità, secondo la disciplina operativa ratione temporis .
Tale interpretazione, corroborata dall’insuperabile dato testuale e dalla ratio legis , non svilisce l’inderogabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni contributive e non demanda all’insindacabile arbitrio del datore di lavoro la scelta tra due regimi distinti.
È stato applicato il regime di più spiccato favore, in quanto ne ricorrono tutti i requisiti.
Né si può privilegiare un’interpretazione sguarnita di ogni sostegno testuale e sistematico, sol perché determina un minor aggravio di costi (pagina 11 del ricorso).
9. -Dalle considerazioni svolte discende, in ultima analisi, il rigetto del ricorso.
10. -Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione ermeneutica
sottoposta al vaglio di questa Corte, questione che involge il complesso avvicendarsi RAGIONE_SOCIALEe discipline di legge.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione