Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8483 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8042-2021 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 33 del 2020 del la CORTE D’APPELLO DI TRENTO, depositata il 22 settembre 2020 (R.G.N. 6/2020).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 8042/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 26/11/2024
giurisdizione Sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 33 del 2020, depositata il 22 settembre 2020, la Corte d’appello di Trento ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, annullando l’avviso di addebito notificato dall’INPS per l’indebita fruizione degli sgravi e riconoscendo il diritto della signora NOME COGNOME di fruire dei benefici previsti dall’art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in virtù dell’assunzione della signora NOME COGNOME iscritta nelle liste di mobilità.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che condizione necessaria e sufficiente per la fruizione degli sgravi in esame è l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità . Nel caso di specie, l’assunzione della signora NOME COGNOME, iscritta alle liste di mobilità dopo il licenziamento intimato dal curatore del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE si è perfezionata il 30 novembre 2016 , in data anteriore all’abrogazione dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, efficace soltanto a decorrere dal primo gennaio 2017.
Non può essere condivisa la prospettazione dell’appellante, che riconduce la fattispecie alle previsioni dell’art. 2, comma 10 -bis , della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b ), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 99, e quindi modificato, a decorrere dal 24 settembre 2015, dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
-L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
-La signora NOME COGNOME resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
6. -All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dell’art. 2, comma 10 -bis , della legge n. 92 del 2012.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere alla signora NOME COGNOME i benefici legati all’assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità, che non percepiva l’indennità di mobilità, ma soltanto l’indennità di disoccupazione. In tale ipotesi, si applicherebbe l’art. 2, comma 10 -bis , della legge n. 92 del 2012, che contempla agevolazioni meno favorevoli per chi assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), sostituita a decorrere dal primo maggio 2015 dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
Ad avviso del ricorrente, si configurerebbe un concorso apparente di norme, che dovrebbe essere risolto a vantaggio della legge n. 92 del 2012, lex specialis caratterizzata dall’elemento qualificante della percezione del trattamento di disoccupazione. La lettura restrittiva s’imporrebbe anche alla stregua delle caratteristiche della disciplina sugli sgravi, che derogherebbe «rispetto all’ordinario obbligo contributivo» e racchiuderebbe, pertanto, «norme di stretta interpretazione» (pagina 9 del ricorso per cassazione).
Non sarebbe conforme a legge la soluzione adottata dalla Corte di merito, che avrebbe rimesso al datore di lavoro la scelta tra due diversi benefici, e non sarebbero pertinenti le disquisizioni sulla disciplina intertemporale, che non suffragherebbero in alcun modo il riconoscimento del beneficio richiesto.
2. -Il ricorso è infondato.
3. -Il presente giudizio concerne la sussistenza dei presupposti per accedere al regime contributivo più favorevole previsto dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991.
La disciplina richiamata, nella formulazione applicabile ratione temporis , dispone che, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sia, per i primi diciotto mesi, «quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni».
L’INPS contesta gli elementi costitutivi dell’agevolazione e sostiene che, a tutto concedere, l’odierna controricorrente possa beneficiare del meno favorevole regime di cui all’art. 2, comma 10 -bis , della legge n. 92 del 2012.
La controricorrente replica che la normativa menzionata dall’Istituto, inequivocabile nel presupporre un’assunzione a tempo pieno e indeterminato, non si attaglia a un’assunzione a tempo parziale, quale è quella rilevante nel caso di specie.
-Il ricorso devolve a questa Corte una questione d’interpretazione della normativa vigente e il richiamo alla disciplina dettata dall’art. 2, comma 10 -bis , della legge n. 92 del 2012, contraddistinta da diversi presupposti, si prefigge di avvalorare l’inconferenza delle previsioni applicate dai giudici d’appello e l’ error in iudicando in cui essi sarebbero incorsi, senza sollecitare nuove indagini.
-Giova premettere che la vicenda controversa s ‘inquadra nel percorso di transizione al nuovo assetto degli ammortizzatori sociali, che ha visto il superamento, a decorrere dal primo gennaio 2017 (art. 2, comma 71, lettera e , della legge n. 92 del 2012), della normativa di favore invocata dalla controricorrente, in concomitanza con la soppressione, sempre a far data dal primo gennaio 2017, delle liste di mobilità (art. 2, comma 71, lettera b , della citata legge n. 92 del 2012).
Come ha evidenziato la Corte territoriale (pagine 9 e seguenti della sentenza d’appello), la fattispecie si colloca sul crinale tra la disciplina previgente, legata all’iscrizione nelle liste di mobilità, e la disciplina posteriore, modulata secondo presupposti diversi e più restrittivi: l’assunzione dev’essere a tempo pieno e indeterminato e deve riguardare lavoratori che godano delle nuove prestazioni per la disoccupazione.
Non si può ritenere, in difetto di ogni appiglio letterale e sistematico, che il d.l. n. 76 del 2013, con efficacia retroattiva, travolga il diritto di fruire del regime più favorevole anche per fattispecie che si sono perfezionate nel vigore della legge n. 223 del 1991, in contrasto con l’espressa scelta del legislatore di disporne l’abrogazione solo a decorrere dal gennaio 2017.
Ratione temporis la vicenda in esame ancora si pone nell’alveo della disciplina recata dalla legge n. 223 del 1991 ed è ai requisiti tipizzati da tale legge che occorre, dunque, avere riguardo.
6. -L’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 subordina a condizioni tassative e stringenti il riconoscimento del regime contributivo di maggior favore: l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Nessun altro requisito il dato testuale prescrive e, pertanto, merita d’essere confermata la pronuncia d’appello, che valorizza l’elemento letterale, in quanto puntuale e univoco (pagina 5 della pronuncia).
Né vi sono argomenti che, sul versante testuale e sistematico, possano dimostrare la necessità di un ulteriore requisito non espressamente previsto, che si declinerebbe, in positivo, come concreta percezione dell’indennità di mobilità e, in negativo, come mancata percezione di un diverso trattamento di disoccupazione.
Inoltre, la lettera della legge, nel conferire rilievo soltanto all’iscrizione nelle liste di mobilità, rispecchia in modo coerente la ratio della misura di sostegno: il legislatore si ripromette d’incrementare
l’occupazione stabile, sfoltendo le liste di mobilità e alleviando gli oneri che, per la finanza pubblica, l’iscrizione nelle predette liste determina.
7. -Anche l’evoluzione diacronica della disciplina conferma l’interpretazione che si è delineata.
Il regime di favore, legato all’iscrizione nelle liste di mobilità, è stato abrogato non appena hanno cessato di operare le liste di mobilità e la modulazione degli sgravi è stata così armonizzata con il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali, incentrato sull’indennità ASpI e, da ultimo, su quella NASpI.
Anche in questa prospettiva, trova conferma l’importanza cruciale dell’iscrizione nelle liste di mobilità e dell’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti in tali liste.
8. -La Corte di merito, nel riconoscere la riduzione degli oneri contributivi a favore della controricorrente, ha rettamente inteso ed applicato la normativa applicabile, riscontrando la sussistenza dei presupposti che tale normativa ex professo prevede : l’assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità, secondo la disciplina operativa ratione temporis .
Tale interpretazione, corroborata dall’insuperabile dato testuale e dalla ratio legis , non svilisce l’inderogabilità della disciplina delle agevolazioni contributive e non demanda all’insindacabile arbitrio del datore di lavoro la scelta tra due regimi distinti.
È stato applicato il regime di più spiccato favore, in quanto ne ricorrono tutti i requisiti.
Né si può privilegiare un’interpretazione sguarnita di ogni sostegno testuale e sistematico, sol perché determina un minor aggravio di costi (pagina 11 del ricorso).
9. -Dalle considerazioni svolte discende, in ultima analisi, il rigetto del ricorso.
10. -Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della novità della questione ermeneutica
sottoposta al vaglio di questa Corte, questione che involge il complesso avvicendarsi delle discipline di legge.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione