Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11764 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29619-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro
COGNOME NOME;
ricorrente principale e controricorrente incidentale –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
avverso la sentenza n. 1130/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 06/06/2022 R.G.N. 1789/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 6.6.2022, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto a NOME COGNOME, previa revoca delle agevolazioni contributive precedentemente fruite, il pagamento dei contributi IVS omessi in danno degli operai assunti a tempo determinato nel periodo 2008-2011, condannandolo al pagamento della minor somma di € 158.057,37 oltre accessori;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, fondato su un motivo;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 31.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i tre motivi del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 27.11.1991, 6.7.2006 e 25.5.2010, in relazione all’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, nonché violazione degli artt. 2071, 2074, 1362, 1363 e 1367 c.c. con riferimento sia ai contratti collettivi dianzi cit. che ai contratti provinciali di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Bari del
28.2.2005 e del 7.6.2011, e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata riproduzione nel testo del contratto collettivo provinciale del 7.6.2011 della disposizione già contenuta nell’a rt. 10 del precedente contratto collettivo provinciale del 28.2.2005, che individuava per la manodopera addetta alle operazioni di raccolta specifici periodi durante i quali, in relazione alle specifiche campagne di raccolta ivi previste, era possibile l’a ssunzione a tempo determinato con inquadramento nell’area 3^, livello 2°, non fosse decisiva al fine di affermare che l’assunzione a tempo determinato per le campagne di raccolta potesse essere possibile solo nei limitati periodi di tempo della durata delle stesse e, conseguentemente, per aver ritenuto dovute le maggiori somme richieste dall’RAGIONE_SOCIALE per contributi sul p resupposto che l’azienda non avesse né allegato né dato prova di aver impiegato i lavoratori assunti con tale qualifica soltanto in attività riconducibili alla raccolta;
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989) e dell’art. 10, l. n. 67/1988, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accertamento dell’irregolarità contributiva comportasse la perdita delle agevolazioni limitatamente a quei lavoratori per i quali non erano stati rispettati i minimali e limitatamente ai periodi per i quali ciò era accaduto, invece che la decadenza integrale dalle agevolazioni;
che, con riguardo alle doglianze di cui al ricorso principale, va premesso che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui la censura concernente l’interpretazione dei contratti collettivi provinciali, così come in genere quella concernente l’interpretazione dei contratti di diritto comune, è possibile, in questa sede di legittimità, nei
limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero dell’omesso esame circa fatti decisivi (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 947 del 1962: v. da ult. Cass. n. 40400 del 2021);
che questa Corte ha inoltre affermato che ruolo preminente, nell’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, dev’essere assegnato alla regola di cui all’art. 1363 c.c., stante la natura complessa e particolare dell’ iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l’articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale, ecc. (così, tra le più recenti, Cass. n. 2996 del 2023);
che, alla stregua del superiore insegnamento, nessuna violazione degli anzidetti canoni di ermeneutica può rimproverarsi alla sentenza impugnata, che ha desunto dai criteri di classificazione del personale, e segnatamente dal riferimento alla manodopera a tempo determinato addetta alle operazioni di raccolta, la necessità di circoscrivere la legittimità dell’assunzione a termine di tale categoria di operai soltanto ai circoscritti periodi in cui le operazioni di raccolta importino picchi di domanda di manodopera;
che a diverse conclusioni non potrebbe pervenirsi in ragione della plausibilità della diversa interpretazione del contratto provinciale propugnata nel ricorso per cassazione, essendosi da tempo chiarito che la censura per cassazione dell’interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di
un’interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata (così già Cass. nn. 9950 del 2001, 319 del 2003 e, da ult., Cass. n. 40400 del 2021, cit.);
che, sotto altro profilo, affatto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che gravasse sull’odierno ricorrente l’allegazione e la prova dei presupposti per la fruizione dello sgravio, costituendo orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie di volta in volta invocata, e ciò sia che si controverta sulla spettanza in sé del beneficio, sia che l’oggetto del contendere riguardi la sua misura (cfr. ex aliis Cass. n. 1157 del 2018);
che non rileva in contrario la circostanza che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse contestato l’allegazione contenuta nel ricorso in opposizione di addebito, secondo cui nessun operaio sarebbe stato mai inquadrato nella qualifica ‘grandi raccolte’ se non nei periodi in cui è stata effettuata la raccolta ortofrutticola e per l’espletamento delle relative mansioni, atteso che l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa (così da ult. Cass. n. 4681 del 2023);
che il ricorso principale, pertanto, si appalesa infondato; che del pari infondato è il ricorso incidentale, essendo consolidato il principio secondo cui, in materia di sgravi
contributivi, i commi 9 e 10 dell’art. 6, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), debbono essere interpretati nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro che non abbia denunziato agli istituti previdenziali taluni lavoratori oppure li abbia denunziati per orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, dev’essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l’inadempimento e le sanzioni da applicare, rispondendo ad un criterio di razionalità vigente per tutti i sistemi sanzionatori che l’entità della sanzione sia rapportata, almeno tendenzialmente, all’entità della violazione (così già Cass. n. 20891 del 2007, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 1571 del 2013 e 2112 del 2016);
che a non diverse conclusioni induce la previsione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall’art. 9ter , d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n. 608/1996), secondo cui ‘le agevolazioni previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti’, atteso che trattasi di disposizione che si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previsto dal d.l. n. 338/1989 (peraltro espressamente richiamato dall’art. 4, d.lgs. n. 140/1997, che -superando il criterio della commisurazione dell’imponibile contributivo al salario medio convenzionale -ha ancorato quest’ultimo alla retribuzione di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit.) e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell’art. 6, che come già rilevato -sono volte a commisurare l’entità della sanzione all’entità della violazione;
che entrambi i ricorsi, pertanto, vanno rigettati, compensandosi le spese del giudizio di legittimità in ragione della soccombenza reciproca;
che, in considerazione del rigetto dei ricorsi, va dichiarata la sussistenza per entrambi i ricorrenti dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 31.1.2024.