Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11829 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11829 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9559-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
Oggetto
Lavoro agricolo sgravi
R.G.N. 9559/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
avverso la sentenza n. 792/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 681/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di addebito avente ad oggetto il recupero di sgravi contributivi non dovuti per non avere l’impresa impiegato i lavoratori nei territori montani del Comune di Meldola.
Per quanto qui rileva, riteneva la Corte che, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria testimoniale svolta, l’attività prevalente RAGIONE_SOCIALE‘azienda fosse diretta alla coltivazione di piante e arbusti in un terreno sito nel Comune di Meldola e condotto in affitto, mentre risultava accessoria l’attività svolta al di fuori del Comune avente ad oggetto la realizzazione di giardini.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per un motivo illustrato da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.9, co.5 l. n.67/88, 11, co.27 d.lgs. n.537/93, 1, co.2 d.l. n.2/06 conv. con mod. dalla l. n.81/06 e RAGIONE_SOCIALE‘art.2697 c.c., per non avere la Corte svolto alcun accertamento sul fatto costitutivo previsto dall’art.9, co.5 l. n.67/88 per il diritto all’agevolazione contributiva, ovvero che i dipendenti fossero impiegati in territori svantaggiati; restava invece irrilevante l’accertamento sulla prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta entro o fuori dei territori svantaggiati.
Il ricorso è infondato.
La Corte ha affermato che prevalente è l’attività svolta dalla società sul terreno condotto in affitto e situato nel territorio del Comune di Meldola, avente ad oggetto la coltivazione di piante e arbusti; accessoria è risultata l’attività di installazione di giardini. La Corte, diversamente da quanto sostenuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non si è però fermata a tale accertamento. Seppur in modo succinto, la Corte ha compiuto un ulteriore accertamento relativo proprio al dato normativo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art.9, co.5 l. n.67/88, ovvero che i dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, siano impiegati in lavorazioni entro i territori svantaggiati (sul punto v. Cass.29955/17). La Corte ha infatti affermato: ‘D’altronde alla luce RAGIONE_SOCIALEe emergenze probatorie acquisite non si può non rilevare come il personale sia prevalentemente impiegato nell’attività di coltivazione’, cioè nell’attività di coltivazione di piante e arbusti svolta nel territorio del Comune di Meldola. Dunque, la Corte ha accertato che i rapporti di lavoro con il personale
dipendente erano incentrati su lavorazioni da svolgersi entro il territorio svantaggiato, come richiesto dall’art.9, co.5 l. n.67/88.
Sussistendo un accertamento sui fatti costitutivi normativamente previsti a fondamento del diritto, il ricorsa va respinto, senza pronuncia sulle spese essendo rimasta intimata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.