Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3310 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3310 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 4241-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
ricorrenti – ricorrenti incidentali -nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto
Sgravi
Soccida
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 11/11/2025
CC
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 662/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2021 R.G.N. 632/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE agiva per l’ accertamento negativo del credito, oggetto di un accertamento ispettivo dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il disconoscimento delle agevolazioni contributive di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 .
La domanda era integralmente accolta in primo grado; l a pronuncia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bologna a seguito del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, successivamente illustrati da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso contenente ricorso incidentale per un motivo, cui replica la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo del ricorso principale -ai sensi de ll’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -, è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, come interpretato autenticamente dall’art. 32, comma 7 -ter , della legge n. 98 del 2013, e dell’art. 9, comma 5 -bis , della legge n. 67 del 1988, per avere la Corte di appello ritenuto che
requisito per lo sgravio fosse non solo la provenienza del prodotto da zona di montagna o svantaggiata ma anche la regolarità contributiva del socio conferitore.
1.2. Con il secondo motivo del ricorso principale -ai sensi de ll’art. 360 n. 3 c. p.c.- è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 375 del 1993, per aver la sentenza impugnata gravato la RAGIONE_SOCIALE di un onere non previsto dalla normativa, ossia quello di provare la regolarità contributiva dei soci, senza considerare che la RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato la correttezza degli sgravi con gli elenchi attestanti il quantitativo e la provenienza degli animali in entrata negli stabilimenti, avallati dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE competente.
1.3. Con il terzo motivo del ricorso principale -ai sensi del l’art. 360 n. 5 c.p.c. -è dedotto l’omesso esame di documentazione decisiva per la decisione ( l’omissione è riferita agli elenchi di cui al precedente motivo).
1.4. Con il quarto motivo del ricorso principale -ai sensi de ll’art. 360 n. 3 c.p.c. – è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in tema di illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per difetto di motivazione.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7 ter , del d.l. n. 69 del 2013, convertito nella legge n. 98 del 2013 in relazione agli artt. 2170 e ss. c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto gli sgravi ai soccidanti i cui soccidari hanno optato per la monetizzazione degli animali.
Sui temi qui rilevanti la sentenza impugnata ha osservato che:
-le questioni (di cui al ricorso principale) erano già state vagliate in precedenti della medesima Corte, espressamente richiamanti ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c;
-l’onere della prova della spettanza degli sgravi incombe va su chi li invocava, quindi sulla RAGIONE_SOCIALE (come da Cass. n. 15639 del 2020);
-a fronte di contestazioni specifiche, in relazione ad ogni allevamento, sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE con la memoria di costituzione in primo grado, sarebbe stato onere della RAGIONE_SOCIALEerativa contrastare analiticamente le allegazioni mentre gli originari capitoli di prova, riproposti anche in seconde cure, erano generici o irrilevanti;
-infatti, il diritto allo sgravio non poteva che essere relazionato ad un conferimento, da un lato, realmente proveniente da una zona montana o svantaggiata (e con riferimento ad alcuni allevamenti l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ne contesta va o in radice l’esistenza o la eccessività dei relativi conferimenti, rispetto agli operai in forza e regolarmente denunciati), dall’altro , proveniente da parte di un socio (o soccidario) in regola con gli adempimenti contributivi, come da comma 5 bis . Il difetto di denuncia annuale o la presenza della rimarcata incongruenza tra capi conferiti e operai in forza evidenziavano, presuntivamente, la sussistenza di rapporti di lavoro non regolarizzati.
Quanto, poi, al diritto allo sgravio per la quota parte del prodotto (pur di provenienza da zone di montagna o svantaggiate) conferito in RAGIONE_SOCIALE dai soci ma monetizzata al soccidario, ha così argomentato:
-la disciplina, tra cui l’art. 2178 c.c., era derogabile dagli accordi delle parti;
non mutava la tipologia contrattuale sub iudice il fatto che l’utile del lavoro del soccidario non fosse solo in natura ma anche in denaro (nella specie, l’intero accrescimento in natura era risultato di proprietà del soccidante previo conguaglio in denaro)
-si era di fronte ad un unico negozio, quello di soccida, in forza del quale, all’esito della cd . stima di fine ciclo, il soccidario riceveva non capi di bestiame ma il corrispondere valore in denaro;
-la consegna della somma di spettanza non era equiparabile alla cessione di denaro o altro titolo di credito soggetta ad IVA (Cass. n. 8727 del 2013), costituendo al contrario condivisione egli utili conseguenti allo svolgimento di un’attività eseguita in forma associativa.
Il ricorso principale va rigettato.
4.1. Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
-L’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988 stabiliva che «I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40
per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996».
-Il d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, ha disposto (con l’art. 32, comma 7ter ) che «Il comma 5 dell’articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla RAGIONE_SOCIALE. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
4.2. Dalla lettura del testo della norma come autenticamente interpretata emerge che i requisiti perché le cooperative che non operano in zone svantaggiate o di montagna possano fruire dello sgravio è che venga loro conferito prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate; il pagamento in misura ridotta è poi riconosciuto in misura proporzionale alla quantità di prodotto conferito.
4.3. Ciò è quanto si ricava altresì da Corte Cost. n. 49 del 2019, secondo cui, espressamente, «il legislatore attribuisce rilievo dirimente alla provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate. Ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e i consorzi non operino in zone agricole svantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al
prodotto successivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa. Quel che rileva è la provenienza del prodotto, secondo una scelta coerente con la finalità di promozione che il legislatore discrezionalmente si prefigge nel valutare mutevoli situazioni di svantaggio di particolari territori (sentenza n. 354 del 1992, punto 3. del Considerato in diritto, e ordinanza n. 184 del 1999)».
Tanto premesso, la motivazione della Corte territoriale si articola attraverso il seguente -e corretto- percorso logico: l’onere di provare il diritto al godimento degli sgravi grava su chi li invoca (come ripetutamente affermato da questa Corte, ex multis , Cass. n.11764 del 2024); l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha effettuato analitiche contestazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per la fruizione, poiché ha contestato, in alcuni casi, la stessa esistenza degli allevamenti di provenienza dei conferimenti (per i quali gli sgravi erano chiesti) e, in altri, la effettività dei conferimenti, incongruente rispetto alla forza lavoro regolarmente denunciata dai soci conferenti; a fronte di ciò, la ricorrente non ha contrastato analiticamente le allegazioni e ha proposto capitoli di prova generici o irrilevanti.
5.1. Alla stregua di tale motivazione, i primi due motivi, che possono essere analizzati insieme per l’intima connessione che li unisce, censurando la decisione ove ha ritenuto che requisito per lo sgravio fosse non solo la provenienza del prodotto ma anche la regolarità contributiva del socio conferitore, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
5.2. Sono inammissibili nella parte in cui imputano alla Corte di merito di aver indicato, quale ulteriore presupposto per la fruizione degli sgravi, la regolarità contributiva dei soci.
Si comprende bene dalla lettura della pronuncia impugnata che l’ affermazione censurata costituisce un passaggio
argomentativo concorrente, o addirittura eccedente, rispetto alla statuizione centrale secondo cui, a fronte di analitiche contestazioni in relazione ad ogni allevamento, da parte dell’ente previdenziale, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva offerto elementi dimostrativi contrari a supporto del diritto alla riduzione contributiva: resistendo alle censure quest’ultima ratio , come si vedrà infra , diventa superfluo analizzare i rilievi mossi all’ulteriore passaggio motivazionale . E’ sufficiente rammentare che qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 11493 del 2018; in senso analogo già Cass. Sez. Un., n. 7931 del 2013; n. 2108 del 2012).
5.3. Alcuna inversione dell’onere probatorio è imputabile alla Corte di appello che, correttamente, ha individuato nella RAGIONE_SOCIALE la parte tenuta alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto agli sgravi; viene evidenziata la inadeguatezza delle deduzioni della parte onerata della prova a confutare le ragioni del disconoscimento degli stessi.
Lo sgravio spetta solo in relazione a conferimenti realmente provenienti da zona montana o svantaggiata.
Nella specie l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha riconosciuto l’esistenza di alcuni allevamenti -in difetto del la denuncia annuale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 375/1993 -e ha rilevato, per altri, la incongruenza tra il numero dei capi conferiti ed il numero degli operai impiegati.
Di conseguenza, gli sgravi sono stati disconosciuti dall’ente previdenziale perché i conferimenti in relazione ai quali erano stati fruiti sono stati considerati non effettivi, in quanto i soci conferenti o non operavano in zona montana/svantaggiata o non potevano aver allevato il numero di capi che affermavano di aver conferito, considerata la forza lavoro a loro disposizione.
A fronte di tali dettagliati elementi, la parte che invocava il diritto allo sgravio avrebbe dovuto dimostrare l’effettività e l’esatta consistenza dei conferimenti in modo analitico e ciò non ha fatto.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sostiene di aver fornito prova sia della esistenza degli allevamenti che dei conferimenti attraverso la certificazione dei veterinari della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, come tale facente fede sino a querela di falso.
6.1. Il terzo motivo di censura, che denuncia l’omesso esame del documento, è inammissibile per difetto di specificità.
Le censure sono genericamente argomentate; difetta peraltro la trascrizione, almeno nei passaggi salienti, del documento indicato, in contrasto con l’onere di completezza richiesto dall’art. 366 c.p.c. che, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non riassuma adeguatamente il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione.
Infondato è, infine, il quarto motivo di censura, con cui si lamentano violazioni delle garanzie endoprocedimentali nel procedimento ispettivo id est , che l’avviso di accertamento non fosse motivato- violazioni che, anche ove ritenute sussistenti, non potrebbero determinare l’esito preteso, posto che il giudice
del lavoro non è giudice dell’atto amministrativo ma del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, trattandosi di giudizio avente ad oggetto non l’atto amministrativo bensì il rapporto sostanziale.
7.1. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, per il caso di opposizione ad avviso di addebito o a cartella di pagamento, il ricorso introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine al rapporto contributivo, sicché, anche in caso di eccepita nullità dell’avviso o della cartella, deve essere esaminato il merito della pretesa contributiva e deve essere vagliata la sussistenza o meno della dedotta obbligazione contributiva (Cass. n. 13313 del 2024, n. 8792 del 2024, n. 8781 del 2024 tra le più recenti).
Anche in questo caso l’azione promossa ha instaurato un giudizio a cognizione piena, che non può arrestarsi al riscontro dei vizi formali dell’atto, denunciati nel ricorso, ed investe, in una prospettiva più ampia, la fondatezza della pretesa dedotta dall’ Istituto. È nel giudizio e nel dispiegarsi del contraddittorio processuale che la pretesa dev’essere vagliata in tutti i suoi elementi costitutivi. Del resto, si è più volte detto che «nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.» (Cass. n. 5851 del 2024).
Il ricorso incidentale dell’Istituto previdenziale è, del pari, infondato.
8.1. La Corte territoriale ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALEerativa/soccidante potesse beneficiare dello sgravio contributivo anche nei casi nei quali avesse pattuito con i soccidari la c.d. soccida monetizzata, che si ha ove le parti -in
deroga all’art. 2178 c.c. pattuiscano la «monetizzazione» della percentuale di accrescimento spettante al soccidario (Cass. n. 15764 del 2023), con esclusione della remunerazione sotto la normale forma dell’accrescimento del bestiame.
8.2. Tale accordo, ad avviso di questa Corte, influisce esclusivamente sulle modalità con cui viene remunerato il soccidario ma non rileva ai fini dei requisiti necessari (e sufficienti) per riconoscere gli sgravi contributivi, come sopra indicati.
L’Istituto non contesta che le attività di allevamento da parte dei soccidari, nelle ipotesi di soccida monetizzata, sia avvenuto al di fuori delle zone di montagna o svantaggiate ma si limita a censurare la specifica modalità di remunerazione, che però nulla ha a che vedere con i fatti costitutivi della obbligazione contributiva.
8.3. Nella memoria depositata in vista dell’odierna adunanza camerale, parte ricorrente ha evidenziato che lo stesso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con circolare n. 94 del 21 maggio 2025, ha invitato le Direzioni provinciali a «riesaminare i contenziosi in essere in materia di soccida alla luce dei principi sopra delineati procedendo in autotutela, a seconda dei casi, all’annullamento o alla riforma dei provvedimenti di inquadramento o di recupero dei benefici illegittimi», tanto che, facendo seguito a detta circolare, ha proceduto al ricalcolo della contribuzione dovuta per i periodi di causa.
Pertanto, vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale; la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ult eriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME