Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10460 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29919/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Personale docente -Mobilità -Valutazione servizio pre-ruolo in scuole RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 29919/2019
Ud. 20/03/2024 CC
avverso la sentenza della Corte d’appello Firenze n. 362/2019 depositata il 02/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 362/2019 del 2 maggio 2019, la Corte di Appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata COGNOME, ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 99/2018, e per l’effetto ha respinto la domanda proposta dalla medesima COGNOME, volta a conseguire il riconoscimento, ai fini delle graduatorie utili per la mobilità territoriale, del periodo di insegnamento pre-ruolo svolto dalla ricorrente presso una scuola RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, richiamati gli artt. 1, L. n. 62/2000, e 2, comma 2, D.L. n. 255/2001 (conv. con L. n.333 / 2001), ha osservato che dette fonti descrivono un principio di equivalenza tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto nelle scuole RAGIONE_SOCIALE, ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, mentre ha escluso che tale parificazione valga a superare il dato oggettivo costituito dal fatto che il servizio risulta prestato presso due datori di lavoro diversi.
Ha quindi argomentato la Corte d’appello che, anche volendo dare applicazione al principio di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole RAGIONE_SOCIALE non appare valutabile né ai fini della mobilità né ai fini della ricostruzione di carriera, trovando tale esclusione fondamento nell’art. 485, D. Lgs. n. 297/1994 nella versione ratione temporis vigente – che riproduce gli artt. 1 e 2, D.L. n. 370/1970 (conv. con L. n. 576/1970)
-dal momento che tale previsione -nello stabilire, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari) del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali -costituisce norma a carattere eccezionale, come tale non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali.
La Corte d’appello, infine, ha escluso che a diverse conclusioni potesse pervenirsi sulla base delle previsioni di cui alla L. n. 62/2000 ed al D.L. n. 255/2001, osservando che il servizio prestato presso la scuola RAGIONE_SOCIALE rimane comunque servizio prestato presso un ente privato con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del punteggio nell’ambito delle procedure di mobilità
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre COGNOME.
È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della L. n. 62/2000, nonché degli artt. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001; 3 e 97 Cost.; 4, Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.
Argomenta, in particolare, il ricorso che dalla legge sulla parità scolastica viene a discendere un principio generale di equiparazione tra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali ed insegnamento
presso le scuole private RAGIONE_SOCIALE, traducendosi ogni diversità di trattamento in una violazione dell’art. 4, Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, nonché delle altre previsioni di legge costituzionale ed ordinaria.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la novità della questione trattata e la presenza di orientamento giurisprudenziali contrastanti avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Preliminarmente deve essere rilevata la irritualità della notifica del ricorso, effettuata nei confronti dell’Avvocatura distrettuale di Firenze e non, come sarebbe stato corretto, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Questa Corte, tuttavia, non ritiene di disporre la rinnovazione della notifica, dovendo invece trovare applicazione il principio, più volte applicato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 –
Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte, infatti, ha recentemente chiarito che, anche in relazione alla mobilità (come, in altri precedenti, era stato già affermato in relazione all’anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera), non è riconoscibile, ex art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole RAGIONE_SOCIALE, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello della scuola RAGIONE_SOCIALE e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023 e le successive Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6514 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6280 del 2024, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.)
È stato, in particolare, rilevato che il legislatore, con la Legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole RAGIONE_SOCIALE, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola RAGIONE_SOCIALE, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di i struzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola RAGIONE_SOCIALE a quello instaurato con la scuola RAGIONE_SOCIALE né ha voluto estendere alla scuola RAGIONE_SOCIALE il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.
A i sensi dell’art. 356 , D. Lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: ‘ a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali; b) che le cattedre siano occupate da personale nominato,
secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell’articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti ‘ .
Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l’assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola RAGIONE_SOCIALE, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l’insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse s tata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch’esse oggetto della valutazione prescritta dall’art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condiz ioni richieste dall’art. 356.
Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola RAGIONE_SOCIALE e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485, D. Lgs. n. 297/1994.
Al contrario, per la scuola RAGIONE_SOCIALE il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, ‘(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore ‘ e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l’assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati
dall’art. 1 , Legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001.
Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola RAGIONE_SOCIALE, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuola RAGIONE_SOCIALE, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutt i i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola RAGIONE_SOCIALE della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli ist ituti pareggiati.
Questa tesi è smentita in radice dall’art. 1 -bis , D. L. n. 250/2005 (conv. con Legge n. 27/2006), che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole RAGIONE_SOCIALE e fra queste non ha incluso l’art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti alla ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell’art. 360 , comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola RAGIONE_SOCIALE dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo ‘personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti’ .
Questo approdo non si pone in contrasto con la Clausola 4 dell’Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come invece argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento -riconosciuti anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 – esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non
discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ciò in quanto quest’ultima prevede che ‘ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive’ e che ‘i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ‘ , laddove nel caso di specie il postulato della comparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cui vengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione , e quindi complessivamente non comparabili (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7583 del 2022).
È utile rammentare al riguardo che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro, ‘il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze’.
Si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni,
seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell’ambito di strutture aziendali distinte.
Si deve ancora aggiungere che, allegando l’ equiparazione della scuola RAGIONE_SOCIALE a quella RAGIONE_SOCIALE, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola RAGIONE_SOCIALE, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre -ruolo.
Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l’art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro, giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l’orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, COGNOME, C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42).
Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.
È sufficiente, al riguardo, il richiamo al principio per cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione delle spese medesime tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere
censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017)
5. Il ricorso deve quindi essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 20 marzo 2024.
La Presidente
NOME COGNOME