Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6514 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19192/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di essa in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di L’Aquila , n. 208/2019, pubblicata e notificata il 4 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Teramo, esponendo di essere dipendente del RAGIONE_SOCIALE con contratto a tempo indeterminato, di avere svolto servizi pre-ruolo in forza di contratti a tempo determinato e di avere presentato domanda di ricostruzione della carriera.
Essa ha chiesto che si tenesse conto integralmente del servizio svolto preruolo, essendo ingiustificata la disciplina interna che riconosceva per intero solo i primi quattro anni di precariato, mentre i restanti erano valutati per 1/3 ai fini economici e per 2/3 a quelli giuridici.
Ha domandato pure il riconoscimento giudiziale, ai fini della mobilità, dell’intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 356/2018, ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, limitatamente alla parte della decisione impugnata che ha riconosciuto valore al servizio pre-ruolo presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 208/2019, ha rigettato il gravame.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso e ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si precisa che oggetto del contendere è solo la questione concernente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla controricorrente, mentre è ormai passata in giudicato la decisione del giudice di primo grado relativa all’assegnazione , n ell’ambito territoriale della Regione Marche, di docenti privi di ragioni di precedenza e in possesso di un punteggio inferiore a quello a ttribuito fin dall’inizio a NOME COGNOME.
Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati insieme, il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell a clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE, degli artt. 485, 489, 490 e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 , dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001, della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016 e della legge n. 62 del 2000.
Parte ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione di carriera operata dopo l’immissione in ruol o con la diversa questione della progressione stipendiale rivendicata dal lavoratore a tempo determinato.
Inoltre, avrebbe errato nel riconoscere in favore della dipendente il periodo d’insegnamento pre -ruolo presso le RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che la Corte d’appello di L’Aquila si è occupata della sola ‘questione relativa alla validità del servizio pre ruolo prestato nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità ‘ , essendo questo il profilo oggetto del gravame del RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell ‘ inquadramento e del trattamento economico dei docenti della RAGIONE_SOCIALE statale, non è riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 il servizio pre-ruolo prestato presso le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ragione della non omogeneità dello status
giuridico del personale delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello della RAGIONE_SOCIALE statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del detto servizio pre-ruolo (Cass., Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023 e Cass., Sez. L, n. 7583 dell’8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In particolare, deve ritenersi che il legislatore, con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette RAGIONE_SOCIALE un trattamento equipollente a quello della RAGIONE_SOCIALE statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quello instaurato con la RAGIONE_SOCIALE statale né ha voluto estendere alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il regime in precedenza vigente per la RAGIONE_SOCIALE pareggiata.
3) Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME concernente il riconoscimento del servizio pre-ruolo da lei prestato nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si ribadisce che è, invece, ormai passata in giudicato la decisione del giudice di primo grado relativa all’assegnazione , n ell’ambito territoriale della Regione Marche, di docenti privi di ragioni di precedenza e in possesso di un punteggio inferiore a quello a ttribuito fin dall’inizio a NOME COGNOME.
Le spese dei gradi merito sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della recente formazione dell’indirizzo giurisprudenziale della RAGIONE_SOCIALE in materia, mentre seguono la soccombenza con riferimento al giudizio di legittimità e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da NOME COGNOME relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo da lei prestato nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
compensa le spese dei gradi di merito e condanna NOME COGNOME a rifondere le spese di lite del giudizio di legittimità a parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 22