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Servizio scuole paritarie: no alla piena equiparazione

Un docente ha richiesto il riconoscimento del servizio svolto in scuole paritarie ai fini del punteggio per la mobilità e della ricostruzione di carriera, equiparandolo a quello statale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6280/2024, ha respinto il ricorso. Secondo i giudici, il servizio scuole paritarie non può essere equiparato a quello pubblico per la progressione economica e giuridica, data la diversa natura dello status giuridico dei docenti e l’assenza di una norma di legge che lo consenta.

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Pubblicato il 5 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Servizio Scuole Paritarie: Vale come quello Statale? La Cassazione Dice No

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per il mondo della scuola: il servizio scuole paritarie non è pienamente equiparabile a quello svolto negli istituti statali ai fini della ricostruzione di carriera e delle graduatorie di mobilità. Questa decisione chiarisce i confini normativi e le differenze sostanziali tra i due rapporti di lavoro, con importanti implicazioni per migliaia di docenti.

I Fatti del Caso

Un docente di Filosofia e Storia, immesso in ruolo nella scuola pubblica nel 2015, aveva precedentemente prestato servizio per diversi anni presso istituti paritari. Al momento di aggiornare la sua posizione per la mobilità dell’anno scolastico 2017/2018, ha richiesto il riconoscimento di tale servizio pregresso. In particolare, chiedeva l’attribuzione di 42 punti aggiuntivi nella graduatoria di mobilità e la valutazione degli anni di insegnamento nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera, al pari di quanto avviene per il servizio statale.

La sua richiesta è stata respinta sia dal Tribunale di Lodi in primo grado sia dalla Corte d’Appello di Milano. Il docente ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione, sostenendo che le corti inferiori avessero errato nell’interpretazione delle norme vigenti.

L’Analisi della Cassazione sul servizio scuole paritarie

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno basato la loro decisione su due argomenti principali.

Distinzione tra status giuridico dei docenti

Il cuore della questione risiede nella differenza di status giuridico tra il personale delle scuole statali e quello delle scuole paritarie. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze n. 32576/2023 e n. 7583/2022), affermando che il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie non è riconoscibile ai sensi dell’art. 485 del D.Lgs. 297/1994, norma che regola la valutazione del servizio pre-ruolo per i docenti statali.

La legge n. 62 del 2000, che ha istituito le scuole paritarie, aveva lo scopo di garantire agli studenti un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia per la qualità dell’istruzione sia per il valore legale del titolo di studio. Tuttavia, secondo la Cassazione, il legislatore non ha mai inteso equiparare il rapporto di lavoro del docente di una scuola paritaria a quello di un docente statale, né estendere al primo il regime giuridico ed economico previsto per il secondo.

L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso

Il ricorrente lamentava anche che la Corte d’Appello non avesse considerato un parere della Ragioneria Generale dello Stato e una vecchia circolare ministeriale. La Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile a causa della cosiddetta “doppia conforme”. Poiché sia il Tribunale che la Corte d’Appello erano giunti alla stessa conclusione di rigetto, la possibilità di contestare in Cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo era preclusa.

Le Motivazioni della Decisione

Le motivazioni della Corte sono chiare: in assenza di una specifica norma di legge che stabilisca l’esatta equiparazione tra i due tipi di servizio ai fini giuridici ed economici, non è possibile applicare al servizio nelle paritarie le stesse regole valide per il servizio statale. La diversità dello status giuridico e del rapporto di lavoro giustifica un trattamento differente. Il rapporto di lavoro con la scuola statale è di natura pubblicistica, regolato da norme specifiche, mentre quello con la scuola paritaria è un rapporto di lavoro di diritto privato, sebbene inserito in un sistema di istruzione pubblico.

Conclusioni

L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma che il servizio scuole paritarie non può essere automaticamente valutato come il servizio prestato nelle scuole statali per la carriera e la mobilità. Questa decisione sottolinea che, sebbene le scuole paritarie svolgano un servizio pubblico e facciano parte del sistema nazionale di istruzione, il rapporto di lavoro dei loro docenti rimane distinto da quello dei colleghi della scuola statale. Per i docenti con carriere miste, questa sentenza ribadisce l’importanza di conoscere le normative specifiche che regolano il riconoscimento dei diversi periodi di servizio.

Il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie è equiparabile a quello svolto nelle scuole statali ai fini della carriera e della mobilità?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico, il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non è riconoscibile come quello statale a causa della non omogeneità dello status giuridico del personale.

Perché la legge istitutiva delle scuole paritarie (L. 62/2000) non permette questa equiparazione?
Secondo la Corte, la legge n. 62 del 2000 mirava a garantire agli alunni delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale per quanto riguarda il valore del titolo di studio e la qualità dell’istruzione, ma non intendeva equiparare il rapporto di lavoro dei docenti.

Cosa significa “doppia conforme” e perché ha reso inammissibile uno dei motivi di ricorso?
La “doppia conforme” è una regola processuale che si applica quando la sentenza d’appello conferma la decisione del tribunale di primo grado. Nel caso specifico, ha impedito al ricorrente di contestare in Cassazione l’omesso esame di un fatto, poiché le due corti di merito erano già giunte alla stessa conclusione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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