Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6280 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31301/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliat i presso di essa in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano, n. 599/2018, depositata il 19 aprile 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, docente di Filosofia e Storia negli Istituti di istruzione secondaria superiore, immesso in ruolo il 27 novembre 2015 e in servizio presso il liceo scientifico INDIRIZZO Gandini di RAGIONE_SOCIALE, ha agito contro il RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALE, chiedendo al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di accertare e dichiarare:
il suo diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto presso l’RAGIONE_SOCIALE dall’a.s. 2009/2010 all’a.s. 2014/2015 e nell’RAGIONE_SOCIALE Priolo Gargallo nella stessa misura in cui era stato valutato il servizio statale, con condanna RAGIONE_SOCIALE P.A. all’inserimento di ulteriori 42 punti nella citata graduatoria di mobilità e al trasferimento presso la sede di servizio spettante in base al corretto punteggio;
il suo diritto ad avere computati, agli effetti RAGIONE_SOCIALE progressione in carriera, gli anni di servizio svolti presso istituti paritari, con condanna RAGIONE_SOCIALE P.A. a adottare il conseguente decreto di ricostruzione di carriera.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 159/2017, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 599/2018, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE si sono difesi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 62 del 2000 e dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001, conv. dalla legge n. 333 del 2001, in quanto la corte RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel non riconoscere i punteggi richiesti, atteso che l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001 prescriveva che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie erano valutati nella stessa misura prevista per quelli svolti nelle scuole statali. Inoltre, egli rileva che illegittimamente non sarebbe stata considerata applicabile al trasferimento in esame la disciplina dettata dall’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994.
La doglianza va respinta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, esaminando tutti i profili problematici in materia, che, ai fini dell ‘ inquadramento e del trattamento economico dei docenti RAGIONE_SOCIALE scuola statale, non è riconoscibile ex art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione RAGIONE_SOCIALE non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del detto servizio pre-ruolo (Cass., Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023, e Cass., Sez. L, n. 7583 dell’8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In particolare, deve ritenersi che il legislatore, con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello RAGIONE_SOCIALE scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che
intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte RAGIONE_SOCIALE non avrebbe tenuto conto di un parere RAGIONE_SOCIALE Ragioneria generale dello Stato del 2010 e di una Circolare ministeriale del 2000.
La doglianza è inammissibile, essendovi stata, nei precedenti gradi di giudizio, una c.d. doppia conforme.
3) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese a controparte, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 22