Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32713 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32713 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
Oggetto: Pubblico impiego
Tributi locali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36148/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ope legis in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati per legge in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione;
nonché
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
–
intimati
–
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’appello di L’Aquila n. 400/2018 pubblicata il 7 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con vari ricorsi al Tribunale di Chieti NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto che, previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNL per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui disponeva che il servizio in questione non era valutabile, fosse dichiarato il loro diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 ss., del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura di quello prestato in quelli statali.
Essi hanno pure domandato l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa sede di servizio loro spettante sulla base del punteggio così corretto.
La sola NOME COGNOME ha chiesto il riconoscimento del diritto di precedenza nella detta mobilità rispetto ai docenti assunti
nelle fasi B e C RAGIONE_SOCIALEa legge del 2015 al pari di quanto previsto dall’art. 1, comma 108, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015.
Il Tribunale di Chieti, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, riuniti i ricorsi, ha dichiarato il diritto dei docenti al riconoscimento del servizio di insegnamento svolto in istituti paritari, da valutare come quello presso le scuole statali, con condanna RAGIONE_SOCIALEa P.A. a pagare le spese di lite.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 400/2018, ha accolto limitatamente alla condanna alle spese, rigettandolo per il resto.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME sono difesi con controricorso.
NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l ‘ amministrazione ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297 del 1994 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001 , conv. dalla legge n. 153 del 2001, nonché la violazione RAGIONE_SOCIALEa nota 4 RAGIONE_SOCIALEa tabella
allegata al CCNI 8 aprile 2016, in relazione agli artt. 1362 ss. c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare il diritto RAGIONE_SOCIALEe controparti al riconoscimento del servizio di insegnamento pre ruolo svolto in istituti scolastici paritari ai fini del computo del punteggio per la formazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria rilevante per la procedura di mobilità territoriale in questione.
La doglianza è fondata.
La decisione impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa SRAGIONE_SOCIALE. secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ inquadramento e del trattamento economico dei docenti RAGIONE_SOCIALEa scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEa non omogeneità RAGIONE_SOCIALEo status giuridico del personale RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (da ultimo Cass., Sez. L, n. 7583 RAGIONE_SOCIALE‘ 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In particolare, deve ritenersi che il legislatore con la legge n. 62 del 2000, istitutiva RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello RAGIONE_SOCIALEa scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizi o di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola RAGIONE_SOCIALE a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola RAGIONE_SOCIALE il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384,
comma 2, c.p.c., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEe originarie domande di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nelle scuole RAGIONE_SOCIALE proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero processo sono compensate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., in quanto l’indirizzo giurisprudenziale seguito nella specie si è definitivamente consolidato dopo l’introduzione del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande di riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole RAGIONE_SOCIALE proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-compensa le spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero process o.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione