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Servizio scuole paritarie: no al punteggio mobilità

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32713/2023, ha stabilito che il servizio pre-ruolo prestato dai docenti nelle scuole paritarie non è riconoscibile ai fini del punteggio per la mobilità territoriale nel pubblico impiego. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione, ribaltando le decisioni dei giudici di merito. La motivazione si fonda sulla non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale, assenza di una norma di legge che ne consenta l’equiparazione per tali fini.

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Pubblicato il 21 febbraio 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Servizio scuole paritarie: la Cassazione nega il punteggio per la mobilità

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione di grande interesse per il mondo della scuola: il riconoscimento del servizio scuole paritarie ai fini del punteggio nelle graduatorie di mobilità dei docenti statali. La Suprema Corte ha stabilito che tale servizio non può essere equiparato a quello svolto nelle scuole statali, ribaltando così le decisioni dei precedenti gradi di giudizio.

I fatti del caso

La vicenda trae origine dal ricorso di un gruppo di docenti che si erano rivolti al Tribunale per ottenere il riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità, del servizio di insegnamento pre-ruolo svolto presso istituti scolastici paritari. La loro richiesta era di veder valutato tale servizio nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali, con conseguente attribuzione di un punteggio maggiore e di una sede di servizio più favorevole.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione ai docenti, dichiarando il loro diritto alla piena valutazione del servizio e condannando il Ministero dell’Istruzione. Quest’ultimo, non condividendo la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.

La questione giuridica e il servizio scuole paritarie

Il nodo centrale della controversia riguardava l’interpretazione delle norme che regolano la valutazione dei titoli e dei servizi nelle procedure di mobilità. In particolare, si discuteva se il servizio scuole paritarie potesse essere considerato equivalente, ai fini del punteggio, al servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato.

Il Ministero sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel dichiarare tale equiparazione, violando diverse disposizioni di legge, tra cui l’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, che disciplina il riconoscimento dei servizi pre-ruolo. La difesa dei docenti, al contrario, si basava sul principio di parità del sistema nazionale di istruzione, che comprende sia le scuole statali che quelle paritarie.

Le motivazioni della Cassazione sul servizio scuole paritarie

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondata la sua doglianza. Gli Ermellini hanno richiamato un principio di diritto già consolidato nella loro giurisprudenza, secondo cui il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie non è riconoscibile ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale.

La ragione di questa distinzione risiede nella non omogeneità dello status giuridico del personale. I docenti delle scuole statali hanno un rapporto di lavoro di pubblico impiego, mentre quelli delle scuole paritarie sono legati da un rapporto di lavoro di natura privatistica con il gestore dell’istituto. Secondo la Corte, in assenza di una specifica norma di legge che consenta il pieno riconoscimento, questa diversità giustifica un differente trattamento.

La Corte ha inoltre chiarito che la legge istitutiva delle scuole paritarie (L. n. 62/2000), pur mirando a garantire agli alunni un trattamento equipollente in termini di valore del titolo di studio e qualità dell’istruzione, non ha mai inteso equiparare il rapporto di lavoro dei docenti del settore paritario a quello dei docenti del settore statale. Il legislatore, quindi, non ha voluto estendere al servizio scuole paritarie il regime di riconoscibilità previsto per le scuole statali o per le vecchie scuole pareggiate.

Le conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato le domande originarie dei docenti. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie, sebbene parte del sistema nazionale di istruzione, non può essere valutato allo stesso modo del servizio svolto nelle scuole statali ai fini delle graduatorie di mobilità. Le implicazioni pratiche sono significative, poiché i docenti con esperienze lavorative in istituti paritari non potranno vedersi riconosciuto tale servizio per aumentare il proprio punteggio e ottenere trasferimenti, a meno di futuri interventi legislativi in materia.

Il servizio di insegnamento svolto in una scuola paritaria vale per il punteggio nella graduatoria di mobilità dei docenti statali?
No. Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione, il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non è riconoscibile ai fini del computo del punteggio per la procedura di mobilità territoriale dei docenti di ruolo.

Per quale motivo la Corte di Cassazione non equipara il servizio nelle scuole paritarie a quello nelle scuole statali?
La Corte basa la sua decisione sulla non omogeneità dello status giuridico dei docenti. Il rapporto di lavoro nella scuola statale è di pubblico impiego, mentre nella scuola paritaria è di natura privatistica. In assenza di una legge specifica che ne preveda l’equiparazione, questa diversità giustifica un trattamento differente.

Qual è stata la decisione finale della Corte nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione, ha cassato (annullato) la sentenza della Corte d’Appello e, decidendo direttamente la causa, ha rigettato le richieste originarie dei docenti di veder riconosciuto il servizio prestato nelle scuole paritarie.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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