Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 222 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 222 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11938-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, WALTER COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 621/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/10/2018 R.G.N. 29/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Personale docente Riconoscimento servizio prestato nella RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 11938/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/12/2025
CC
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Con sentenza del 4 ottobre 2018, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Lanciano e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) avente ad oggetto la declaratoria (previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispongono che ‘il servizio prestato nelle scuole RAGIONE_SOCIALE non è valutabile’ ) del diritto alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 20016/2017 del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura prevista per il servizio statale nonché al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del medesimo servizio pre-ruolo, con condanna del RAGIONE_SOCIALE all’attribuzione del relativo punteggio ed al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive dovute in base alla ricostruzione di carriera.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa norma di cui al CCNI relativo alla mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 volta ad escludere a quei fini la valutabilità del servizio prestato nelle scuole RAGIONE_SOCIALE per contrasto con la disposizione di cui all ‘art. 2, d.l. n. 255/2001, che disponeva in senso difforme prevedendo la valutazione del servizio reso nelle scuole RAGIONE_SOCIALE di cui alla l. n. 62/2000 nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, avendo la predetta legge inserito le scuole RAGIONE_SOCIALE nel sistema nazionale di istruzione e non valendo ad escluderne l’operatività le previsioni di cui agli artt. 360, comma 6 e 485 d.lgs. n. 297/1994 che, dettate con riguardo alla valutabilità del servizio di ruolo e preruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie
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‘pareggiate’ ovvero presso le scuole elementari ‘parificate’, si sosteneva fossero da interpretarsi, in quanto relative agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali come originariamente denominati, nel senso che dovessero valere per le rinominate scuole RAGIONE_SOCIALE, e, pertanto, sussistente il diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante a vedersi riconoscere, ai fini RAGIONE_SOCIALEa mobilità territoriale, il punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre il RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, la COGNOME.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297/1994, 2, comma 2, d.l. n. 255/2001 conv. in l. n. 153/2001, nonché RAGIONE_SOCIALEa nota 4) RAGIONE_SOCIALEa tabella allegata al CCNI 8.4.2016 in relazione agli artt. 1362 ss., lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia resa dalla Corte territoriale, contrastando questa con la lettura RAGIONE_SOCIALEa norma contrattuale imposta dal richiamo ivi operato, ai fini del punteggio attribuibile in ragione del servizio pre-ruolo prestato, agli artt. 485 e 490 T.U. del 1994, prevedendo tali disposizioni l’attribuibilità di quel punteggio solo nell’ipotesi in cui il servizio prestato sia utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, possibilità, viceversa, non consentita con riferimento alle scuole RAGIONE_SOCIALE, disposizioni, queste per nulla modificate dalla l. n. 62/2000 e non incise dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001, riferendosi esso all’ipotesi di aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento, istituto soggetto ad una disciplina speciale non estensibile oltre il suo campo di applicazione.
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Non sono fondate le plurime eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente.
Il ricorso pone una questione di validità RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale contenuta nel CCNI e non ne sollecita una interpretazione diversa da quella che alla stessa è stata data dalla Corte territoriale, sicché non trova applicazione l’orientamento richiamato dalla controricorrente, applicabile nella sola ipotesi in cui il ricorso contesti la violazione del CCNI sulla base di una diversa esegesi RAGIONE_SOCIALEo stesso.
La censura individua con chiarezza la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia gravata (ritenuta equiparazione fra RAGIONE_SOCIALE statale e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ed altrettanto chiaramente svolge considerazioni in iure volte a dimostrare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa tesi accolta dal giudice d’appello .
Il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento costantemente espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 16708/2024), quanto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, sulla base del quale si è anche esclusa l’asserita equiparabilità del servizio prestato presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quello svolto negli istituti statali ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima. Detto orientamento è fondato sul rilievo per cui la l. n. 62/2000, istitutiva RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE, non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quello instaurato con la RAGIONE_SOCIALE statale né ha voluto estendere alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il regime in precedenza vigente per la RAGIONE_SOCIALE pareggiata cosicché non è condivisibile la tesi RAGIONE_SOCIALEa necessaria applicazione ai docenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggia ti nonché sul rilievo per cui non è ravvisabile alcun contrasto con la
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clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi . Quest’ultimo principio ha trovato conferma nella recente pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE 4 settembre 2025 in causa c-543/23.
Gli argomenti sottesi al principio di diritto enunciato e qui ribadito non sono adeguatamente contrastati dalla memoria difensiva con la quale si insiste sull’avvenuto riconoscimento del servizio ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, di per sé non decisivo perché l’equiparazione, che richiede una espressa previsione in tal senso, può essere riconosciuta per alcuni effetti e negata ad altri fini.
Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio. Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo devono essere compensate fra le parti in ragione RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica, che ha fatto registrare l’intervento oltre che del giudice RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia, RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio e compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3.12.2025 La Presidente NOME COGNOME
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