Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30320 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30320 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24521-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 54/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/02/2018 R.G.N. 465/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Art.124 D.P.R.
n. 1092 del 1973.
‘Servizio prestato’
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che, provvedendo sulla domanda dell’odierna parte intimata, dichiarava il diritto RAGIONE_SOCIALE stessa all’aumento figurativo RAGIONE_SOCIALE contribuzione ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 19, in relazione al periodo di lavoro, in qualità di militare RAGIONE_SOCIALE Marina, svolto a bordo di navi;
a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, la Corte territoriale, con il richiamo di propri precedenti, ha ritenuto che, ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124, comma 1, per «servizio prestato» dovesse intendersi non solo il «servizio effettivo» ma anche il periodo in relazione vi era stato l’a ccredito figurativo dei contributi (cd. «servizio utile»). Ai fini RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione contributiva presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, andava dunque considerata anche la contribuzione figurativa riconosciuta per il periodo di navigazione svolto ai sensi del cit. D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 19;
ha chiesto la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con un unico motivo; è rimasta intimata la parte indicata in epigrafe;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. nr. 1092 del 1973, artt. 19 e 124, in connessione con la legge nr. 29 del 1979, art. 1, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto, in favore dell’intimato, ex lavoratore pubblico militare, che non aveva maturato il diritto al trattamento
pensionistico presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed aveva costituito presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE una posizione previdenziale di diritto privato, non solo i contributi versati dal datore di lavoro, in forza del rapporto di pubblico impiego cessato, ma anche la contribuzione figurativa, per avere prestato servizio a bordo di navi in armamento o in riserva;
6. il motivo è fondato;
l’aspetto controverso riguarda la modalità di costituzione RAGIONE_SOCIALE provvista contributiva presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che, dimessisi dal rapporto di pubblico impiego, senza aver maturato il diritto a pensione, hanno ottenuto, in base alla disciplina di riferimento, la possibilità di avere una posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Occorre stabilire se l’entità RAGIONE_SOCIALE contribuzione da accreditare presso il F.P.L.D. sia da commisurare solo a quella relativa ai contributi versati per il rapporto di lavoro effettivo (cd. «servizio effettivo») o sia, piuttosto, comprensiva anche RAGIONE_SOCIALE contribuzione figurativa (cd. «servizio utile») che, nella specie, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. nr. 1092 del 1973, art. 19;
disponeva, infatti, l’art.124, co.1 d.P.R. n r.1092 del 19 73, poi abrogato dall’art.12, co.12 -undecies D.L. nr.78 del 2010, conv. con mod. dalla legge nr.122 del 2010, ma applicabile ratione temporis al caso di specie, che: «Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALE necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa nella assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il periodo di servizio prestato»;
questa Corte (Cass.nr. 6343 del 2023) si è già occupata RAGIONE_SOCIALE interpretazione RAGIONE_SOCIALE locuzione «servizio prestato» e ha ritenuto che la stessa fosse riferibile al servizio effettivo piuttosto che a quello utile. Ha affermato, cioè, che la posizione assicurativa costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE può contare sui soli contributi effettivamente versati nel RAGIONE_SOCIALE di provenienza e non anche sui contributi figurativi;
al precedente indicato va assicurata continuità in questa sede;
la Corte ha, in estrema sintesi, ripercorso e condiviso il ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti che, per prima, si era occupata RAGIONE_SOCIALE questione. Ha, peraltro, considerato come la dizione «servizio prestato» dell’art.124, co.1 d.P.R. n r. 1092 del 1973, in termini di servizio effettivo e non di servizio utile, fosse stata avallata anche dalla Corte Costituzionale (sent. nr.39 del 2018), chiamata a decidere se una tale interpretazione violasse il principio di uguaglianza, determinando disparità di trattamento. La Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità rilevando che l’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio è frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, in ragione RAGIONE_SOCIALE gravosità e dei rischi del servizio prestato. Per il dipendente dell’amministrazione pubblica , poi passato all’AGO senza aver ancora maturato l’anzianità necessaria alla pensione, il legislatore ha garantito un adeguato bilanciamento tra la tutela previdenziale e la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla, computando il solo servizio effettivo ma riconoscendo, in aggiunta, benefici ulteriori;
per quanto innanzi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo, peraltro, necessari
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda;
13. le spese del merito e quelle del giudizio di legittimità vanno, però, senz’altro compensate in ragione RAGIONE_SOCIALE controvertibilità RAGIONE_SOCIALE questione al momento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata. Gli interventi chiarificatori sono successivi a quest’ultima e la pronuncia di legittimità è intervenuta solo in epoca recente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio