Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19717 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25566/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, domicilia
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 566/2019 depositata il 31/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La C orte d’appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da NOME COGNOME che aveva agito in giudizio chiedendo che, ai fini della procedura di mobilità, venisse accertato di aver maturato il requisito del quinquennio di obbligatoria
permanenza nel ruolo dei docenti di sostegno , come previsto dall’art. 127, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, in virtù del computo anche del servizio prestato sulla base di contratti a tempo determinato.
La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, la misura giustificata da ragioni oggettive e, pertanto, ha escluso la configurabilità di una discriminazione a carico della docente in base alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE.
Il ricorso domanda la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
Il Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ) resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che il vizio di notificazione del ricorso (eseguita nei confronti dell’Avvocatura distrettuale) è stato sanato dalla costituzione dell’ Avvocatura Generale, che ha eccepito la nullità al solo fine di affermare la tempestività del controricorso, che, dunque, non può essere ritenuto tardivo.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Si assume che solo in grado di appello il Ministero aveva allegato quale ragione oggettiva l’esigenza di assicurare la tendenziale stabilità del contingente di personale assunto a tempo indeterminato nel ruolo dei docenti di sostegno.
2.1. Il motivo è infondato poiché la prospettazione di ragioni per escludere la violazione del principio di non discriminazione secondo la disciplina applicabile integra una mera difesa in diritto, come tale non assoggettata al divieto di nuove eccezioni ex art. 345, secondo comma, c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accodo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Si assume, in sintesi, che la mancata valorizzazione del servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato implica violazione del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego e non risponde ad alcuna esigenza giustificativa, anche perché il vincolo non riguarda il medesimo alunno/studente disabile bensì la mera permanenza nel ruolo di sostegno.
2.1. Il motivo è fondato, come da precedente in termini di questa Corte (Cass. Sez. L, 23/11/2023, n. 32632), che ha affermato il principio di diritto secondo cui in tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto cd. comune, il disposto normativo dell ‘ art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 – che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni – va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell ‘a ccordo quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE.
2.2. Ad analoga conclusione, ad avviso del Collegio, occorre pervenire con riferimento al disposto di cui all’art. 127, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, che richiede la permanenza di cinque anni al ruolo dei docenti di sostegno, per accedere al trasferimento al ruolo comune, quale norma denunciata nel presente giudizio, dovendosi computare nel quinquennio anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, per le ragioni già espresse nel citato precedente, la cui motivazione deve intendersi qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Infatti, p er giurisprudenza ormai consolidata la clausola 4 dell’ accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente
assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Né possono reputarsi tali le motivazioni addotte dall’amministrazione e recepite nella sentenza impugnata, che non valgono a differenziare, su base oggettiva, la mansioni svolte nel periodo a tempo determinato rispetto a quelle rese a seguito della immissione in ruolo, come pure illustrato nel precedente citato.
Pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso e cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato e che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, cui demanda anche di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2025.