Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32632 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32632 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
NOME COGNOME;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 118/2018 pubblicata il 2 agosto 2018.
Oggetto: Pubblico impiego
Tributi locali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ope legis in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi;
-ricorrenti – contro
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 dicembre 2016 presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha dedotto che:
era insegnante di sostegno immessa in ruolo per effetto RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015, dopo dodici anni di servizio precario;
aveva chiesto di partecipare al piano straordinario di mobilità RAGIONE_SOCIALE e professionale per l’a.s. 2016/2017;
i decreti ministeriali ponevano un vincolo quinquennale di permanenza nel sostegno come presupposto per potere partecipare alla procedura per trasferirsi su posto comune;
tali decreti erano in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dalla direttiva 1999/70/CE.
Essa ha chiesto di dichiarare che il MIUR era tenuto a consentirle di partecipare alle procedure di mobilità per il trasferimento su posto comune, previo riconoscimento che il vincolo quinquennale nel ruolo di sostegno era superato dal servizio preruolo (sempre di sostegno) prestato a tempo determinato.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALE hanno proposto appello che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 118/2018, ha rigettato.
Il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per la
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico motivo le amministrazioni ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 127 del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del d.lgs. n. 81 del 2015, RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 Cost., nonché l’abuso del potere di disapplicazione del diritto interno a fronte di norma comunitaria auto esecutiva di segno contrario.
Il vincolo quinquennale in questione era previsto dall’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975, che aveva stabilito come il passaggio del personale insegnante dalle scuole e istituzioni di cui al comma 1 ai corrispondenti posti o cattedre RAGIONE_SOCIALEe scuole e istituti normali può essere disposto solo nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni con particolari finalità.
Detto vincolo sarebbe servito a garantire la continuità didattica, che rappresentava un diritto degli alunni disabili.
La corte RAGIONE_SOCIALE, però, non si sarebbe preoccupata RAGIONE_SOCIALEe conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del ricorso .
Inoltre, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non av rebbe considerato che la clausola 4 citata non imponeva la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa che aveva imposto il vincolo quinquennale e che l’insegnante aveva sottoscritto un contratto.
La doglianza è infondata.
L’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 prescrive che:
‘
predetto è disposto secondo le modalità e nei limiti di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 75 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ‘
Per giurisprudenza ormai consolidata la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 lugli o 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione si applica agli effetti futuri RAGIONE_SOCIALEe situazioni sorte nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa precedente disciplina (Cass., Sez. L, n. 15231 del 16 luglio 2020; si veda pure Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023).
Nella specie, è incontestato che l’intimata abbia svolto, prima RAGIONE_SOCIALEa sua immissione in ruolo come insegnante di sostegno, la stessa attività, pur se a tempo determinato, per un periodo superiore a cinque anni.
Pertanto, non vi sono ragioni per escludere in questo caso l’operatività dei principi sopra esposti.
In particolare, era onere RAGIONE_SOCIALEa P.A. interessata allegare e provare l’esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento patita da NOME COGNOME.
Le parti ricorrenti, però, si sono limitate a rappresentare che avrebbero dovuto affrontare dei problemi organizzativi e che gli alunni svantaggiati avrebbero subito un danno, in quanto non avrebbero potuto beneficiare RAGIONE_SOCIALEa necessaria continuità didattica.
Si tratta, tuttavia, di considerazioni che non possono rendere legittima la condotta RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALEA.
Infatti, non può negarsi che l’intimata abbia comunque garantito più di cinque anni di servizio come insegnante di sostegno, se si tiene conto del lavoro preruolo, e che la RAGIONE_SOCIALE aveva tutto il tempo, quindi, di gestire le proprie risorse anche alla luce del possibile trasferimento al ruolo comune di docenti di sostegno che ormai da anni operavano in loco .
Quanto al diritto degli studenti disabili alla continuità didattica deve riconoscersi che essi ne hanno beneficiato in concreto, atteso che l’intimata è stata loro insegnante per molti anni, benché, in parte, a tempo determinato.
È proprio l’identità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese nel corso de l tempo (almeno dodici anni a titolo precario) a rendere priva di pregio la difesa RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni ricorrenti, le quali non hanno valutato adeguatamente la rilevanza di tale identità.
Il fatto che la docente avesse sottoscritto un contratto e fosse consapevole del vincolo quinquennale nulla toglie, poi, al suo diritto a vedersi riconosciuto il servizio preruolo negli stessi termini in cui ciò sar ebbe avvenuto se fosse stata assunta dall’inizio a tempo indeterminato.
D’altronde, le conclusioni sopra esposte trovano riscontro anche in alcuni precedenti di questa S.C., la quale ha affermato che l’art. 485, comma 6, del d.lgs. n. 297 del 1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all’insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l’art. 7, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso
esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U. (Cass., Sez. L, n. 16174 del 17 giugno 2019) .
Infatti, l’art. 485, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest’ultimo condizione imprescindibile ai fini RAGIONE_SOCIALE a ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, senza autorizzare differenziazioni sostanziali fra la situazione degli insegnanti di sostegno e quella dei docenti ordinari (Cass., Sez. L, n. 21211 del 19 luglio 2023, non massimata).
Tale scelta risulta in linea con l’impianto RAGIONE_SOCIALEa normativa in tema di insegnamento di sostegno la quale, nel disciplinare le modalità di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe relative cattedre:
non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, in quanto consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza;
b) nel valorizzare il solo possesso del titolo di studio, trova la sua ratio anche nella particolarità RAGIONE_SOCIALEa funzione docente affidata all’insegnante di sostegno , il quale assume la contitolarità RAGIONE_SOCIALE‘intera classe e partecipa alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, sicché si trova a svolgere contemporaneamente sia funzioni specificamente finalizzate all’integrazione scolastica del disabile, sia attività che trascendono il rapporto insegnante di sostegno/persona affetta da disabilità e coinvolgono l’intera comunità scolastica;
riconosce agli insegnanti che svolgono unicamente dette ultime funzioni il servizio non di ruolo sulla base del solo possesso del titolo di studio, sicché, evidentemente, esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare la posizione degli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di
specializzazione, a pieno titolo assumono la contitolarità RAGIONE_SOCIALEa classe alla quale sono assegnati.
Il ricorso è rigettato, dovendosi affermare il seguente principio di diritto:
‘ Ai fini del calcolo del periodo di cinque anni di servizio effettivo di ruolo di cui all’a rt. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975, deve essere computata anche l’anzianità maturata dall’insegnante di sostegno sulla base di precedenti contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa ‘.
Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di lite, in ragione RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale RAGIONE_SOCIALE‘intimata.
Non sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, in quanto le parti ricorrenti sono Amministrazioni pubbliche ammesse al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito e difese dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione