Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25054 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29417-2021 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– resistente con mandato –
nonché contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA, ISTITUTO COMPRENSIVO NOME COGNOME DI POMEZIA;
– intimati –
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.29417/2021
COGNOME
Rep.
Ud 02/07/2025
CC
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avverso la sentenza n. 2180/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 4378/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 1° giugno 2021, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Velletri e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero dell’Istruzione, rimasto contumace, con la quale la docente aveva chiesto accertarsi il suo diritto al riconoscimento, ai fini della carriera, del periodo di servizio pre-ruolo svolto su posto di sostegno nell’anno scolastico 1990/1991 presso la scuola media statale ‘INDIRIZZO‘ di Marino, per l’effetto l’ annullamento dei decreti di ricostruzione della carriera nella parte in cui quel servizio non riconoscevano e nella parte relativa alla ricostruzione postuma degli inquadramenti economici dovuti a far data della sua immissione in ruolo e ordinare all’amministrazione scolastica l’emanazione di nuovi decreti di ricostruzione della carriera in conformità alla domanda e, in subordine, la declaratoria di intervenuta parziale prescrizione dei crediti vantati dall’amministrazione scolastica nei confronti dell’istante in relazione al periodo di servizio dal 6.10.1992 al 12.12.2003 e/o l’erroneità dei conteggi sottesi ai provvedimenti impugnati e, in ogni caso, la condanna dell’amministrazione scolastica alla retrocessione delle somme trattenute sullo stipendio a decorrere dalla mensilità di gennaio 2014 e nelle more del presente giudizio se superiore a quanto accertato come effettivamente dovuto dall’istante.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non potersi riconoscere il periodo di servizio pre-ruolo, pacificamente svolto dall’istante per l’affidamento
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dell’insegnamento su posto di sostegno, per non aver questa assolto l’onere, alla stessa incombente, di provare che quell’insegnamento su posto di sostegno fosse stato affidato a lei, priva del titolo di specializzazione di cui all’art. 8, d.P.R. n. 970/19 75, in via residuale, secondo quanto desumibile dall’art. 481 d.lgs. n. 297/1994 e la legittimità della ripetizione dell’indebito operata nei limiti della prescrizione decennale con riferimento al credito erariale anteriore di dieci anni al provvedimento definitivo di ricostruzione della carriera pervenuto all’amministrazione deputata al recupero dell’indebito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non prima del 25.3.2013.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Ministero dell’Istruzione si è limitato a costituirsi ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. 99, 101, 183 e 359 c.p.c. nonché del principio del contraddittorio e del sollecito e leale svolgimento del processo, imputa alla Corte territoriale di aver posta a base della sua decisione norme in particolare l’art. 481 d.lgs. n. 297/1994, la cui applicazione non era stata postulata in primo grado da alcuna delle parti processuali.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 481 e 485 d.lgs. n. 297/1994, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’invocato complesso normativo, dovendosi ritenere ch e l’interdipendenza tra le due disposizioni, in particolare ai fini della riconoscibilità del servizio pre-ruolo
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reso su posto di sostegno, non sussiste, essendo il d.lgs. n. 297/1994 intervenuto in epoca successiva al periodo per il quale la ricorrente chiede il riconoscimento, il collegamento dell’una disposizione all’altra non è espresso e la stessa collocazione sistematica delle disposizioni lascia dubbi sulla rilevanza del requisito dell’affidamento in via residuale di cui all’art. 481 ai fini della riconoscibilità del servizio ammessa dal successivo art. 485.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale al malgoverno delle regole sull’onere della prova avendo ritenuto alla stessa incombente la dimostrazione dell’affidamento in via residuale dell’insegnamento su posto di sostegno essendo ciò in contrasto con il principio della prossimità della prova implicante l’accollo dell’onere al Ministero la cui possibilità di provare il fatto era senz’altro maggiore L’impugnazione proposta merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 16420/2019 citata in ricorso, cui adde Cass. n. 16174/2019, Cass. n. 20035/2019, Cass. n. 8672/2023 e Cass. 21211/2023).
Nelle indicate pronunce q uesta Corte ha già affermato che l’art. 485, comma 6, del d.lgs. n. 297/1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all’insegnamento su posto di sos tegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l’art. 7, comma 2, della legge n. 124/1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U.; ed infatti l’art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento
del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest’ultimo condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all’insegnamento di sostegno risulta in linea con l’intero impianto della normativa; quest’ultima, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perché consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza; la valorizzazione del solo possesso del titolo di studio trova la sua ratio anche nella particolarità della funzione docente affidata all’insegnante di sostegno il quale assume la contitolarità dell’intera classe e partecipa alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, sicché si trova a svolgere contemporaneamente sia funzioni specificamente finalizzate all’integrazione scolastica del disabile, sia attività che trascendono il rapporto insegnante di sostegno/persona affetta da disabilità e coinvolgono l’intera comunità scolastica; è pacifico che per gli insegnanti che svolgono unicamente dette ultime funzioni il servizio non di ruolo è riconosciuto sulla base del solo possesso del titolo di studio, sicché, evidentemente, l’art. 485 esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare rispetto a questi ultimi gli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di specializzazione, a pieno titolo assumono la contitolarità della classe alla quale sono assegnati; non si può, pertanto, riconoscere natura in novativa all’art. 7, comma 2, della legge n. 124/1999 perché la norma, seppure non qualificabile di interpretazione autentica, ha solo reso esplicito
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e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo.
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione,