Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25054 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25054 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29417-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
– resistente con mandato –
nonché contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA, ISTITUTO COMPRENSIVO NOME COGNOME DI POMEZIA;
– intimati –
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 02/07/2025
CC
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avverso la sentenza n. 2180/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 4378/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 1° giugno 2021, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Velletri e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, rimasto contumace, con la quale la docente aveva chiesto accertarsi il suo diritto al riconoscimento, ai fini RAGIONE_SOCIALEa carriera, del periodo di servizio pre-ruolo svolto su posto di sostegno nell’anno scolastico 1990/1991 presso la RAGIONE_SOCIALE di Marino, per l’effetto l’ annullamento dei decreti di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera nella parte in cui quel servizio non riconoscevano e nella parte relativa alla ricostruzione postuma degli inquadramenti economici dovuti a far data RAGIONE_SOCIALEa sua immissione in ruolo e ordinare all’amministrazione scolastica l’emanazione di nuovi decreti di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera in conformità alla domanda e, in subordine, la declaratoria di intervenuta parziale prescrizione dei crediti vantati dall’amministrazione scolastica nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘istante in relazione al periodo di servizio dal 6.10.1992 al 12.12.2003 e/o l’erroneità dei conteggi sottesi ai provvedimenti impugnati e, in ogni caso, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione scolastica alla retrocessione RAGIONE_SOCIALEe somme trattenute sullo stipendio a decorrere dalla mensilità di gennaio 2014 e nelle more del presente giudizio se superiore a quanto accertato come effettivamente dovuto dall’istante.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non potersi riconoscere il periodo di servizio pre-ruolo, pacificamente svolto dall’istante per l’affidamento
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RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento su posto di sostegno, per non aver questa assolto l’onere, alla stessa incombente, di provare che quell’insegnamento su posto di sostegno fosse stato affidato a lei, priva del titolo di specializzazione di cui all’art. 8, d.P.R. n. 970/19 75, in via residuale, secondo quanto desumibile dall’art. 481 d.lgs. n. 297/1994 e la legittimità RAGIONE_SOCIALEa ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito operata nei limiti RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale con riferimento al credito erariale anteriore di dieci anni al provvedimento definitivo di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera pervenuto all’amministrazione deputata al recupero RAGIONE_SOCIALE‘indebito, il RAGIONE_SOCIALE, non prima del 25.3.2013.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il RAGIONE_SOCIALE si è limitato a costituirsi ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. 99, 101, 183 e 359 c.p.c. nonché del principio del contraddittorio e del sollecito e leale svolgimento del processo, imputa alla Corte territoriale di aver posta a base RAGIONE_SOCIALEa sua decisione norme in particolare l’art. 481 d.lgs. n. 297/1994, la cui applicazione non era stata postulata in primo grado da alcuna RAGIONE_SOCIALEe parti processuali.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 481 e 485 d.lgs. n. 297/1994, la ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘invocato complesso normativo, dovendosi ritenere ch e l’interdipendenza tra le due disposizioni, in particolare ai fini RAGIONE_SOCIALEa riconoscibilità del servizio pre-ruolo
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reso su posto di sostegno, non sussiste, essendo il d.lgs. n. 297/1994 intervenuto in epoca successiva al periodo per il quale la ricorrente chiede il riconoscimento, il collegamento RAGIONE_SOCIALE‘una disposizione all’altra non è espresso e la stessa collocazione sistematica RAGIONE_SOCIALEe disposizioni lascia dubbi sulla rilevanza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in via residuale di cui all’art. 481 ai fini RAGIONE_SOCIALEa riconoscibilità del servizio ammessa dal successivo art. 485.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale al malgoverno RAGIONE_SOCIALEe regole sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova avendo ritenuto alla stessa incombente la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in via residuale RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento su posto di sostegno essendo ciò in contrasto con il principio RAGIONE_SOCIALEa prossimità RAGIONE_SOCIALEa prova implicante l’accollo RAGIONE_SOCIALE‘onere al RAGIONE_SOCIALE la cui possibilità di provare il fatto era senz’altro maggiore L’impugnazione proposta merita accoglimento alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 16420/2019 citata in ricorso, cui adde Cass. n. 16174/2019, Cass. n. 20035/2019, Cass. n. 8672/2023 e Cass. 21211/2023).
Nelle indicate pronunce q uesta Corte ha già affermato che l’art. 485, comma 6, del d.lgs. n. 297/1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all’insegnamento su posto di sos tegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l’art. 7, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U.; ed infatti l’art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento
del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest’ultimo condizione imprescindibile ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, scelta che per quanto attiene all’insegnamento di sostegno risulta in linea con l’intero impianto RAGIONE_SOCIALEa normativa; quest’ultima, nel disciplinare le modalità di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perché consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza; la valorizzazione del solo possesso del titolo di studio trova la sua ratio anche nella particolarità RAGIONE_SOCIALEa funzione docente affidata all’insegnante di sostegno il quale assume la contitolarità RAGIONE_SOCIALE‘intera classe e partecipa alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, sicché si trova a svolgere contemporaneamente sia funzioni specificamente finalizzate all’integrazione scolastica del disabile, sia attività che trascendono il rapporto insegnante di sostegno/persona affetta da disabilità e coinvolgono l’intera comunità scolastica; è pacifico che per gli insegnanti che svolgono unicamente dette ultime funzioni il servizio non di ruolo è riconosciuto sulla base del solo possesso del titolo di studio, sicché, evidentemente, l’art. 485 esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare rispetto a questi ultimi gli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di specializzazione, a pieno titolo assumono la contitolarità RAGIONE_SOCIALEa classe alla quale sono assegnati; non si può, pertanto, riconoscere natura in novativa all’art. 7, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999 perché la norma, seppure non qualificabile di interpretazione autentica, ha solo reso esplicito
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e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo.
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione,