Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13689 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29821/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, USR per la Toscana, USP di Firenze, USR per la RAGIONE_SOCIALE e USP RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI FIRENZE n. 333/2019, pubblicata l’11 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto ricorso contro il RAGIONE_SOCIALE e le sue varie articolazioni territoriali al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto a essere trasferita in uno degli ambiti RAGIONE_SOCIALE Provincia di RAGIONE_SOCIALE in luogo di quella di Firenze, alla quale era stata destinata all’esisto RAGIONE_SOCIALE procedura di mobilità nazionale.
Il Tribunale di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 889/2017, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 333/2019, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 Cost. e dell’art. 1 legge n. 62 del 2000 perché la corte territoriale avrebbe errato nel negare validità al periodo di insegnamento pre-ruolo da lei svolto presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La doglianza è infondata.
Questa Corte di cassazione ha recentemente chiarito che, anche in relazione alla mobilità (come, in altri precedenti, era stato già affermato in relazione all’anzianità di servizio ai fini RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera), non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE non omogeneità dello status giuridico del personale delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE scuola statale e degli
istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio pre-ruolo (Cass., Sez. L, n. 32576 del 2023 e le successive Cass., Sez. L, n. 6514 del 2024; Cass. Sez. L, n. 6280 del 2024, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.)
È stato, in particolare, rilevato che il legislatore, con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette RAGIONE_SOCIALE un trattamento equipollente a quello RAGIONE_SOCIALE scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola RAGIONE_SOCIALE a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola RAGIONE_SOCIALE il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.
Ai sensi dell’art. 356 d.lgs. n. 297 del 1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: ‘a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti RAGIONE_SOCIALE statali; b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso RAGIONE_SOCIALE statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di RAGIONE_SOCIALE di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE lettera b) dell’articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale RAGIONE_SOCIALE scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle RAGIONE_SOCIALE statali corrispondenti’ .
Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l’assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli RAGIONE_SOCIALE scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l’insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch’esse oggetto RAGIONE_SOCIALE valutazione prescritta dall’art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condiz ioni richieste dall’art. 356.
Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti RAGIONE_SOCIALE scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994.
Al contrario, per la scuola RAGIONE_SOCIALE il legislatore, con la legge n. 62 del 2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, ‘(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore’ e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l’assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall’art. 1 legge n. 62 del 2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal d.lgs. n. 165 del 2001.
Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuola RAGIONE_SOCIALE, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi RAGIONE_SOCIALE necessaria applicazione ai docenti RAGIONE_SOCIALE scuola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli ist ituti pareggiati.
Questa tesi è smentita in radice dall’art. 1 bis d.l. n. 250 del 2005 (conv. dalla legge n. 27 del 2006) che, ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le RAGIONE_SOCIALE pareggiate e legalmente riconosciute estese alle RAGIONE_SOCIALE p aritarie e, fra queste, non ha incluso l’art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell’art. 360, comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALE scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo ‘personale dirigente e docente già di ruolo nelle RAGIONE_SOCIALE pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle RAGIONE_SOCIALE statali in applicazione delle disposizioni vigenti’ .
Questo approdo non si pone in contrasto con la Clausola 4 dell’Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come, invece, argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento – riconosciuti anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2021 – esclude anche che possa essere utilmente invocato, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell’acco rdo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ciò in quanto quest’ultima prevede che ‘per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive’ e che ‘i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive’ , laddove, nel caso di specie, il postulato RAGIONE_SOCIALE comparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cui vengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instauraz ione ed alla gestione, e quindi complessivamente non comparabili (cfr. Cass., Sez. L, n. 7583 del 2022).
È utile rammentare, al riguardo, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE clausola 3 del citato Accordo Quadro, ‘il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze’.
Si deve trattare, allora, di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili,
vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell’ambito di strutture aziendali distinte.
Si deve ancora aggiungere che, allegando l’equiparazione RAGIONE_SOCIALE scuola RAGIONE_SOCIALE a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine RAGIONE_SOCIALE scuola statale, i quali possono ottenere, una v olta assunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte costituzionale non in contrasto con l’art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro (Cass., Sez. L, n. 10460 del 2024) giacché è consolidato nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia l’orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazio ne sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, COGNOME, C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» (Corte UE, 24 giugno 2021, C-550/19, punto 42).
Le considerazioni esposte inducono a non accogliere la richiesta RAGIONE_SOCIALE ricorrente di sospensione del procedimento in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE CGUE in ordine alle questioni pregiudiziali poste alla medesima CGUE dal Tribunale di Padova con ordinanza del 14 agosto 2023.
Infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea, all’esito RAGIONE_SOCIALE causa C283/81, CILFIT c. RAGIONE_SOCIALE, ha enunciato le tre circostanze che, ancora oggi, sollevano il giudice ‘avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno’ da un adempimento altrimenti obbligatorio (punti 12-16 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Tali circostanze si possono riassumere come segue:
l’identità materiale RAGIONE_SOCIALE fattispecie ad altra su cui la Corte di giustizia si sia già espressa;
la presenza di una giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte stessa sul medesimo punto di diritto all’esame del giudice nazionale, anche in assenza di identità materiale RAGIONE_SOCIALE fattispecie (c.d. teoria dell’ RAGIONE_SOCIALE éclairé );
la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull’applicazione delle norme rilevanti di diritto dell’Unione (c.d. teoria dell’ RAGIONE_SOCIALE clair ).
Di recente, la CGUE ha colto l’occasione per fornire una lettura più moderna RAGIONE_SOCIALE portata dei criteri sopraelencati, in particolare con riferimento a quello sub c), chiarendo, con la decisione del 6 ottobre 2021, nella causa C561/19, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, affidata alla Grande Sezione per l’importanza del tema trattato, che :
‘L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte o che la corrett a interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle partico lari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione. Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del m edesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effett ività’.
Nella specie, deve ritenersi ormai formata una giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE CGUE in ordine al medesimo punto di diritto all’esame di questa S.C.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa rappresentazione dell’art. 1, comma 108, RAGIONE_SOCIALE legge n. 107 del 2015, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994.
Essa sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che esistevano differenti modalità di assegnazione delle sedi definitive, a seconda che si trattasse di docenti provenienti dalle GAE, come la medesima ricorrente, o di quelli delle graduatorie di merito del concorso 2012, senza dichiarare illegittima la sua assegnazione alla sede definitiva in Toscana, ma qualificando dette differenti modalità come ragionevoli.
La P.A. avrebbe illegittimamente effettuato l’assegnazione ai vari ambiti territoriali dei docenti interessati dando la precedenza a quelli delle menzionate graduatorie di merito rispetto a quelli inseriti nelle GAE.
La stessa legge n. 107 del 2015 all’art. 1, comma 108, avrebbe posto , però, sullo stesso piano i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2014/2015 e, quindi, non avrebbe consentito che, come, al contrario, era nella specie avvenuto, alcuni posti fossero riservati a categorie di docenti individuati sulla base RAGIONE_SOCIALE fonte di reclutamento, in modo da fare concorrere gli altri solo sui posti rimasti vacanti all’esito di questo primo passaggio.
L’anomalia in questione sarebbe stata originata dal CCNI e dall’ordinanza ministeriale dell’8 aprile 2016.
La sentenza impugnata sarebbe stata in contrasto pure con gli artt. 3 e 97 Cost., dai quali si sarebbe potuto desumere che il criterio del maggior punteggio avrebbe dovuto essere considerato prioritario e prevalente su qualunque altro.
Inoltre, sarebbe stato censurabile l’uso di un algoritmo per l’assegnazione dei docenti alle sedi disponibili.
La doglianza è infondata.
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa S.C. in casi analoghi (Cass., Sez. L, n. 1055 del 2024; Cass., Sez. L, n. 6365 del 2024), in esito alla legge n. 107 del 2015, è stata avviata l’assunzione di personale docente, nell’ordine e per quanto qui interessa, con queste modalità:
-una prima tranche ‘ordinaria’ (art. 1, comma 95, primo periodo) è stata destinata all’assunzione secondo il c.d. doppio canale degli aspiranti (idonei da
procedure concorsuali anche anteriori al concorso del 2012/iscritti nelle GAE): c.d. fase 0;
quindi (art. 1, comma 98, lett. a), sui posti vacanti e in via ‘straordinaria’, vi sono state assunzioni ancora secondo il sistema del c.d. doppio canale, ma con partecipazione, quanto a provenienza da concorso, solo degli idonei del concorso 2012 (di seguito, IGM 2012): c.d. fase A;
quindi, di seguito (art. 1, comma 98, lett. b, e comma 100), su base nazionale, sempre gli IGM 2012 e i provenienti da GAE, con indicazione provinciale e preferenza per i primi: c.d. fasi B e C;
quindi, ancora di seguito (art. 1, comma 98, lett. c, e comma 100), per i posti del c.d. potenziamento, su base nazionale, gli IGM 2012 e i provenienti da GAE, con indicazione provinciale e preferenza per i primi: c.d. fase D.
Così svolte le assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016, la medesima disposizione, al comma 108, regola i trasferimenti del successivo anno scolastico 2016/2017.
È stata in proposito prevista una mobilità ‘straordinaria’ (perché in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di destinazione, di cui all ‘ art. 399, comma 3, del d.lgs. 297 del 1994, allora vigente) in favore dei docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, onde evitare che essi potessero essere pregiudicati, nei trasferimenti, dalle assegnazioni conseguenti al reclutamento straordinario sopra descritto.
Tuttavia, il medesimo comma, mentre afferma espressamente che i posti utili a tale mobilità straordinaria erano anche quelli provvisoriamente assegnati per l’anno scolastico 2015/2016 agli assunti da GAE nelle fasi assunzionali ‘straordinarie’ B e C – rendendo inevitabile per questi ultimi la partecipazione al processo di mobilità – nulla dice rispetto agli IGM 2012 assunti per reclutamento straordinario.
Il riferirsi del comma 108 anche alla mobilità interprovinciale, desumibile dal riferimento al vincolo triennale di cui all’art. 399, comma 3 cit., che riguarda il trasferimento ‘in altra provincia’ e la mancata menzione nell’ambito dello stesso comma 108 degli IGM 2012 assunti in fase B o C, rende evidente che, quanto a provincia, la destinazione di essi era da considerare stabilizzata.
Il sistema del conseguente CCNI, poi attuato con la corrispondente Ordinanza Ministeriale, così come ricostruito in dettaglio nella sentenza impugnata ed in sé incontestato in causa, ha peraltro:
ammesso gli IGM 2012 alla mobilità endoprovinciale per mutamento di ambito (fase B dei trasferimenti, punto 2), con prevalenza quindi rispetto alla mobilità interprovinciale dei docenti assunti in fase B e C provenienti da GAE (fase C);
ammesso gli IGM 2012 alla mobilità interprovinciale, ma in fase D e, quindi, successivamente alla mobilità interprovinciale degli assunti in fase B e C e provenienti da GAE.
È in questo quadro normativo che vanno inserite le problematiche relative alla presente procedura.
Innanzitutto, va considerato il fatto che i posti attribuiti nel 2015/2016 agli IGM 2012 assunti in fase B e C non fossero coinvolti dalla mobilità straordinaria di cui al comma 108 e, quindi, dai movimenti del personale assunto entro l’anno scolastico 2014/2015.
Da quanto si è sopra detto, emerge con evidenza come tale assetto risalga all’impianto normativo primario.
Quindi, da questo punto di vista, il tema diviene semmai quello RAGIONE_SOCIALE legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE scelta del legislatore di differenziare in quel modo i docenti assunti in fase B e C del reclutamento 2015/2016, a seconda del loro provenire da GM 2012 o da GAE.
Tuttavia, ogni questione in tal senso non può essere utilmente prospettata. Gli IGM 2012 furono oggetto di posizione privilegiata in sede di reclutamento, in quanto nelle corrispondenti fasi (fasi B e C di assunzione) essi avrebbero comunque sopravanzato, sulla base di preferenze ‘tra tutte le province, a livello nazionale’, il personale proveniente da GAE (comma 100, dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 107 del 2015).
Questo assetto ha reso inevitabile che i posti assegnati al personale IGM 2012 non potessero, come, invece, accaduto con il personale delle medesime fasi proveniente da GAE, essere resi disponibili per la mobilità straordinaria dei docenti assunti entro il 2014/2015.
Altrimenti, si sarebbe potuto addirittura correre il rischio che quel personale IGM, pur privilegiato in sede di reclutamento, vedesse poi svanire la preferenza espressa su base provinciale, se nella Provincia di destinazione per il 2015/2016 i posti avessero potuto essere destinati anche in sede di mobilità straordinaria 2016/2017 al personale assunto entro il 2014/2015 o, in via concorrenziale, al personale proveniente da GAE.
È evidente, infatti, che il privilegio assunzionale del 2015/2016 era destinato ad estendersi anche alla provincia di assegnazione, sicché se ciò avesse dovuto essere rimesso in discussione con la mobilità 2016/2017, l’assetto preferenziale sarebbe stato messo a rischio.
È vero, poi, che, con l’accantonamento dei posti assegnati nel 2015/2016 agli assunti IGM 2012 in fasi B e C, si sono tolti posti alla mobilità straordinaria degli assunti fino al 2014/2015.
Si tratta, tuttavia, di scelta discrezionale, di tutela degli IGM 2012 rispetto agli assunti entro il 2014/2015, che non presenta tratti di manifesta irrazionalità, perché comunque i secondi ricevevano una loro tutela preferenziale in deroga al vincolo di permanenza triennale e gli IGM 2012 si caratterizzavano per alcune peculiarità, tra cui l’assunzione ‘su base nazionale’ ed il crearsi, anche poi per l’assetto RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva rispetto alla mobilità interprovinciale, di un significativo vincolo territoriale rispetto alla provincia di assegnazione in sede di reclutamento.
La peculiarità RAGIONE_SOCIALE posizione degli IGM 2012 così reclutati esclude che le plurime scelte assunte dal legislatore (e dalla contrattazione) nei loro riguardi permettano di essere sezionate in singoli aspetti per farne raffronti parcellizzati con la categoria degli assunti entro il 2014/2015.
Per altro verso, è evidente che il reclutamento da graduatoria degli IGM 2012 e da GAE hanno in comune le fasi (B e C) e l’esito, ma si fondano su presupposti diversi e su differenti regole di accesso, che in sé non consentono una comparazione.
Ed anche a voler considerare il fatto che nelle GAE siano confluiti anche gli idonei di concorsi precedenti a quello del 2012, le conclusioni non mutano.
Come emerge dalla stessa legge, questi ultimi hanno avuto acceso ai ruoli, in forza dei rispettivi concorsi, fino proprio (e non oltre) alla fase 0 del reclutamento di cui alla legge n. 107 del 2015 (art. 1, comma 95, primo periodo, ultimo inciso).
L’avere il legislatore ritenuto che, da allora in poi, essi potessero accedere sostanzialmente solo attraverso le GAE, con il punteggio che avevano in tali graduatorie ed in regime di concorrenza con gli altri iscritti, è scelta del tutto discrezionale e come tale di certo non sindacabile, valendo in ipotesi a giustificarla anche solo i plurimi scorrimenti per assunzioni dirette che quella lista di idonei poteva avere già assicurato.
In definitiva, la differenza in sede di reclutamento tra IGM 2012 e personale proveniente da GAE risale ad una scelta di discrezionalità del legislatore, come tale non sindacabile.
E già si è detto come da tale preferenza in sede di reclutamento derivasse logicamente anche la necessità di mantenere i posti assegnati al di fuori dalla mobilità straordinaria 2016/2017, a meno di istanze degli stessi IGM 2012.
Altro tema di rilievo è la legittimità o meno RAGIONE_SOCIALE posizione che è stata attribuita dalla contrattazione collettiva per la mobilità (a domanda) 2016/2017 agli IGM 2012 assunti in fase B e C nel 2015/2016 rispetto ai docenti delle medesime fasi assunti da GAE.
Va qui ripresa la ricostruzione del sistema RAGIONE_SOCIALE mobilità 2016-2017, nei termini di dettaglio ricostruiti nella sentenza impugnata, atteso che la ricorrente non mette in discussione in questa sede l’interpretazione del contratto integrativo, ma, unicamente, la validità dello stesso in relazione alla normativa di legge.
Premessa l’ esclusione (c.d. accantonamento) dei posti attribuiti agli IGM 2012 nel 2015/2016 dalla mobilità (interprovinciale e su ambito) degli altri docenti (assunti entro il 2014/2015 ed assunti in fasi B e C da GAE), il CCNI ha previsto, altresì, che gli IGM 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 fossero ammessi, a domanda, alla fase B RAGIONE_SOCIALE mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su ‘ambito’.
In tal modo, essi hanno potuto in ipotesi sopravanzare, rispetto agli ‘ambiti’ da essi richiesti, i docenti delle medesime fasi assunzionali provenienti da GAE,
in quanto questi ultimi sono stati ammessi alla successiva fase C RAGIONE_SOCIALE mobilità 2016/2017, espressamente da svolgersi sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.
Peraltro, rispetto alla mobilità ‘interprovinciale’ su ‘ambito’, gli IGM 2012 (insieme ad altre categorie) sono stati postergati rispetto ai docenti provenienti da GAE assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, in quanto nella mobilità 2016/2017 gli IGM 2012 sono stati ammessi in fase D, mentre, come si è detto, i docenti provenienti da GAE hanno partecipato alla fase C.
Dunque, mentre gli IGM 2012 hanno avuto una preferenza nel trasferimento endoprovinciale su ‘ambito’, nel trasferimento interprovinciale su ‘ambito’ sono stati preferiti i docenti provenienti da GAE.
Quest’ultima scelta è stata evidentemente fatta perché gli IGM 2012 già erano garantiti, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE scelta territoriale, con la preferenza assunzionale su provincia di cui al comma 100 e con l”accantonamento’ conseguente al comma 108, su cui già si è detto.
Quanto alla preferenza per gli IGM 2012 rispetto alla mobilità endoprovinciale su ‘ambito’ non si può intanto trascurare che l’avvicinamento territoriale per gli assunti provenienti da GAE si giovava RAGIONE_SOCIALE possibilità, secondo l’Ordinanza Ministeriale 241/2016, di esprimere preferenze ad ampio spettro, ovverosia sino a 100 per ambiti e sino a 100 per le province.
Così come non va trascurato che lo spostamento di ‘ambito’ degli IGM 2012 ammessi alla fase B dei trasferimenti, per taluni ammessi alla fase C, avrebbe potuto anche essere favorevole, se essi avessero fatto domanda con preferenze che avessero riguardato quell’ambito.
In definitiva, il caso che il movimento endoprovinciale su ‘ambito’ degli IGM 2012 – data la contestualità delle domande – potesse comportare la sottrazione di un ‘ambito’ perseguito da taluno degli assunti da GAE era possibile, ma esso era frutto di una procedura che, per altri versi, avrebbe potuto, invece, anche favorire il raggiungimento, da parte del personale assunto da GAE, dell ”ambito’ di pregressa assegnazione del docente assunto come IGM 2012 ed ammesso alla fase B dei trasferimenti endoprovinciali.
Infine, si deve considerare che la mobilità degli assunti in fase B e C da GAE (fase C RAGIONE_SOCIALE mobilità) era su ‘ambito’ e , dunque, in ipotesi, anche tale da consentire di raggiungere non soltanto la provincia, ma anche una ancora più specifica zona territoriale di preferenza.
Evenienza che, non ammettendo gli IGM 2012 alla mobilità endoprovinciale su ‘ambito’, per essi non avrebbe potuto essere realizzata e che, invece, è stata assicurata proprio attraverso la loro ammissione alla fase B.
In tale quadro, meramente descrittivo dei pacifici contenuti RAGIONE_SOCIALE normativa di dettaglio attuativa dei trasferimenti oggetto di causa e così riepilogato anche dalla sentenza impugnata, è evidente che la contrattazione collettiva ha dovuto attuare varie scelte di merito, tra l’altro con forti componenti tecniche, dovendosi assicurare, rispetto ad un medesimo anno scolastico, lo svolgimento di operazioni di mobilità assai complesse.
Non vi è dubbio che vi potessero essere anche altre alternative, come quella di escludere del tutto, per gli IGM 2012, la mobilità endoprovinciale, che, però, avrebbe sacrificato l’interesse di essi a perseguire la migliore collocazione quanto ad ambito.
La prospettiva giuridica in cui porsi è, allora, diversa.
Dal combinato disposto degli artt. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 si trae l’evidenza di una competenza RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione – in un senso o nell’altro – degli interessi che possono venire a contrapporsi.
Le scelte che, in questi casi, vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze.
Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato da questa RAGIONE_SOCIALE, sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che, nei medesimi frangenti, riguardano i criteri relativi all’avvicinamento al disabile, quando si è
ritenuto che non si ponga in contrasto con l ‘ art. 33 RAGIONE_SOCIALE legge n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALE mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto RAGIONE_SOCIALE gravità delle condizioni di salute dell ‘ assistito, ma anche del ruolo che l ‘ aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass., Sez. L, n. 35105 del 2022), ma analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (Cass., Sez. L, n. 10105 del 2013, sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento).
Nel caso di specie, si è visto come la contrattazione e l’ordinanza ministeriale ad essa collegata abbiano operato le scelte necessarie a comporre un complesso sistema funzionante di mobilità, talora favorendo un certo interesse (v. mobilità interprovinciale su ambito dei provenienti da GAE assunti in fase B e C, prevalente sulla mobilità interprovinciale di IGM 2012), talora un altro (v. mobilità endoprovinciale su ambito degli IGM 2012, prevalente su mobilità dei provenienti da GAE assunti in fase B e C), in altri casi ancora realizzando in concreto mediazioni tra i diversi interessi coinvolti (v. il possibile liberarsi di posti su ambito conseguenti alla mobilità endoprovinciale degli IGM 2012).
È da escludere che il complessivo sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l’assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione delle diverse regole (e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento; neppure emergono tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che doveva essere regolato e tutto ciò esclude, altresì, che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l’uno o l’altro docente ammesso alla mobilità.
Va aggiunto, infine, per completezza, che appartiene parimenti alle scelte di merito quella, con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l’inserimento in ciascuna di tali fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità. Da ciò deriva inevitabilmente che i punteggi attribuiti a ciascun
candidato nelle procedure di mobilità non possono avere rilievo a fronte di preferenze tra tipologie di candidati conseguente all’organizzazione per fasi.
Se anche, quindi, al candidato RAGIONE_SOCIALE fase postergata sia attribuito, nelle graduatorie che lo riguardano, un punteggio superiore a quello ammesso ad una fase antergata, prevale comunque la scelta RAGIONE_SOCIALE contrattazione di assicurare priorità all’una o all’altra fase.
Pertanto, un ragionamento fondato sui (soli) punteggi e che non consideri l’assetto attribuito dalla contrattazione alle varie fasi non è giuridicamente fondato (Cass., Sez. L, n. 1055 del 2024; Cass., Sez. L, n. 6365 del 2024).
Il sistema, come delineato, non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l’accesso all’impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non essendo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all’attribuzione di una sede provvisoria in vista RAGIONE_SOCIALE successiva procedura di mobilità prevista dalla legge n. 107 del 2015, ben potendo, dunque, quella disciplina, così interpretata, non inficiata dal contrasto con norme imperative, essere considerata legittima e presiedere all’espletamento RAGIONE_SOCIALE procedura secondo le stabilite modalità.
3) Il ricorso è rigettato.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
– rigetta il ricorso;
– a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 21