Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 692 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5020-2018 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE, NOME in persona del Ministro pro E RAGIONE_SOCIALEA tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO; pro RAGIONE_SOCIALEO alla INDIRIZZO n
– ricorrente –
contro
NOME NOME NOMENOME NOME COGNOME NOME NOME NOME, 3923 elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO MAGRONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME, NOME COGNOME; 29 NOME
avverso la sentenza n. 1372/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/07/2017 R.G.N. 185/217; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio NOME del NOME 17/11/NOME NOME dal NOME Consigliere COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME. di
Adunanza camerale del 17.11.22 – Pres. COGNOME, rel. Buffa causa n. 18 – R.G. 5020/2018 MIUR/ COGNOME e COGNOME
Con sentenza del 28/7/17 la Corte d’Appello di Milano, in riforma di sentenza del tribunale di Lecco del 2016, ha -per quel che qui rileva- dichiarato il diritto della lavoratrice COGNOME al riconoscimento dell’anzianità di servizio dall’anno scolastico 2000-2001 al 2007-2008 e della lavoratrice COGNOME dall’a.s. 2001-2002 al 20072008, servizio in entrambi i casi pre-ruolo svolto presso RAGIONE_SOCIALE elementari primarie RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza di primo grado aveva escluso il riconoscimento del servizio pre-ruolo sul presupposto che lo stesso riguardasse solo gli insegnanti di RAGIONE_SOCIALE elementari e non anche di scuola materna. La corte territoriale rilevava per converso che il servizio era stato prestato per entrambe le docenti presso scuola primaria; inoltre, rilevando che entrambe le RAGIONE_SOCIALE interessate erano parificate, ha riconosciuto il servizio pre-ruolo in applicazione dell’art. 485 d.lgs. 297/94; la corte infine, rilevando che le RAGIONE_SOCIALE erano divenute nel 2000 RAGIONE_SOCIALE, corroborava il riconoscimento integrale del servizio sulla base del generale principio (negato dall’amministrazione) di equiparazione del servizio presso le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE pubbliche.
Avverso tale sentenza ricorre per due motivi il Ministero; resistono le lavoratrici con controricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 485 489 e 526 del testo unico scuola, e 83 del DPR 417 del 1974, per avere la corte territoriale riconosciuto
l’intera anzianità senza applicare le riduzioni previste dalla norma dell’articolo 485.
Il motivo è fondato.
La corte territoriale, indotta in errore di prospettazione in relazione alla questione del tipo di scuola (materna o elementare) presso la quale le docenti avevano svolto il servizio pre-ruolo, ha prestato attenzione al suddetto profilo, ma non ha valutato se gli istituti possedevano i requisiti richiesti dalla disciplina per il riconoscimento dell’anzianità, anche in relazione al servizio pre-ruolo, ed in che misura e con quali limiti detto riconoscimento potesse operare nel caso (la stessa corte richiama i limiti dettati dall’art. 485 predetto, ma non sembra farne applicazione alla fattispecie, per la quale pare affermare per entrambi le docenti un riconoscimento integrale del periodo pre-ruolo, in contrasto peraltro con quanto fatto dall’amministrazione con i decreti del 2016 -non impugnati dalle docenti- di ricostruzione della carriera).
In argomento, occorre muovere da un lato dalla considerazione della distinzione per le RAGIONE_SOCIALE elementari -ai sensi degli artt. 343 e seguenti T.U.- fra RAGIONE_SOCIALE sussidiate, RAGIONE_SOCIALE parificate e RAGIONE_SOCIALE statali e, dall’altro lato, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 32386 del 11/12/2019, Rv. 656051 – 01; v. pure Cass. n. 23913 e 31223 del NOME) che, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti, non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le RAGIONE_SOCIALE in ragione della non omogeneità dello “status” giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che
consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle RAGIONE_SOCIALE pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali.
Per altro verso, la corte territoriale -che ha qualificato le RAGIONE_SOCIALE come “parificate RAGIONE_SOCIALE“, senza considerare che la legge n. 62 del 2000 disciplina -al di fuori del sistema scolastico statale- solo le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non ha valutato la portata della disciplina transitoria applicabile alle RAGIONE_SOCIALE già considerate parificate, in relazione al periodo di vigenza delle convenzioni di parifica, come previsto dal d.l. n. 250/2005, conv. in legge n. 27/06, e dalle norme regolamentari dallo stesso richiamate.
La sentenza impugnata, che non ha dunque verificato in alcun modo i presupposti e, per altro verso, i limiti di applicazione della disciplina legale alla fattispecie, deve essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte in diversa composizione al fine di accertare quanto detto, ed anche per le spese di lite del giudizio di legittimità.
p.q.m.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/11/NOME.