Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 102 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 102 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12552/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 114/17, depositata il 23 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che, con sentenza del 24 novembre 2011, il Tribunale di Nuoro rigettò la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e dellRAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la gestione degli impianti idrici e fognari comunali nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2006;
che l’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE è stata accolta dalla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che con sentenza del 23 marzo 2017 ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 1.049.599,96, oltre interessi;
che avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, al quale il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorsi, il primo dei quali illustrato anche con memoria.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, osservando che, nel ritenerla obbligata al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE, indipendentemente dalla fatturazione e dalla riscossione RAGIONE_SOCIALE quota di tariffa spettante al RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dal provvedimento del 24 febbraio 2006, non impugnato dinanzi al Giudice amministrativo, né disapplicato dal Giudice ordinario;
che con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1235, 1268 e 1269 cod. civ., sostenendo che, nel ritenerla obbligata al pagamento direttamente in favore del RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata non ha considerato che il trasferimento dell’attività di fatturazione e riscossione non aveva comportato alcun mutamento nei soggetti
del rapporto convenzionale intercorrente tra il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, né la sostituzione di quest’ultimo con il gestore del servizio idrico integrato;
che con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112 e 161 cod. proc. civ., rilevando che l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta nei suoi confronti trova fondamento in un titolo mai dedotto dall’attore;
che con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1713 cod. civ. e dell’art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurando la sentenza impugnata per aver commisurato l’importo dovuto al credito fatto valere dal RAGIONE_SOCIALE, anziché alle somme effettivamente incassate da essa ricorrente;
che la complessità delle questioni sollevate dalla ricorrente, aventi ad oggetto la disciplina RAGIONE_SOCIALE gestione transitoria del servizio idrico integrato nello ambito RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e la possibilità che le stesse si ripropongano in casi analoghi, avuto riguardo all’estensione del predetto regime all’intero territorio RAGIONE_SOCIALE Regione, poste anche in relazione con il valore RAGIONE_SOCIALE controversia, riguardante un credito di cospicuo importo, inducono a ritenere opportuno il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittorio tra loro e con la partecipazione del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 29/11/2022