Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36093 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36093 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3081/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME
NOME,
ACQUE
POTABILI
SRAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n. 2209/2022 depositata il 03/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.- NOME COGNOME ha agito nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, che nel Comune di Rapallo, dove la COGNOME risiede, gestisce il servizio idrico integrato.
L’utente ha fatto causa ad RAGIONE_SOCIALE sostenendo di avere corrisposto, negli ultimi dieci anni, un canone per la depurazione delle acque, senza però effettivamente beneficiare della depurazione.
2.Il Giudice di Pace di Chiavari ha accolto la domanda, riconoscendo alla COGNOME il diritto alla restituzione di 1030,00 euro. 3. RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la decisione davanti al Tribunale di Genova, con una serie di argomenti: che per depurazione dovesse intendersi come sufficiente il trattamento primario delle acque, che era stato fatto; che il canone dovuto dall’utente era un canone previsto a fronte di un servizio globale, per tutti i servizi di un determinato ambito territoriale e non dunque solamente per la prestazione locale a favore del singolo utente; che a percepire il canone era stata una diversa società, RAGIONE_SOCIALE, e che dunque era quest’ultima a dover restituire; che infine il diritto doveva intendersi prescritto, in quanto soggetto a termine decennale.
4.- Il Tribunale di Genova ha rigettato questi argomenti: ha ritenuto essenzialmente si applicasse al contratto l’articolo 150 del testo ambientale (l. 152 del 2006), il quale impone di fare un trattamento anche secondario delle acque, o uno ad esso equivalente, e non era stata fornita prova che tale trattamento fosse stato effettuato.
5.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, con sette motivi. L’intimata non si è costituita.
Considerato che
5.1.- Le questioni poste con il ricorso sono state già affrontate da questa Corte in diverse pronunce (in particolare Cass. 26459/ 2023; Cass. 6453/ 2023) ai cui principi si intende dare continuità e che dunque vengono qui presupposte.
6.- Il primo motivo di ricorso prospetta degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102.
La tesi è la seguente.
Il giudice di merito ha ritenuto che fosse obbligo della società sottoporre le acque provenienti dai reflui urbani anche ad un trattamento secondario, come previsto dall’articolo 105 ml. 152 del 2006.
Questa interpretazione, secondo la ricorrente, è errata, in quanto da un complesso di altre norme, si dedurrebbe che il trattamento secondario non è necessario e che sarebbe sufficiente un trattamento primario. In altri termini, la depurazione, o il trattamento delle acque, sarebbe o a norma, solo che siano rispettati i criteri stabiliti nell’Allegato 5 della medesima legge, che sarebbero criteri generali della depurazione.
Il motivo è infondato.
L’articolo 105, 3^ comma, del testo Unico (l. 152 del 2006) recita: <>.
Dalla norma si deduce chiaramente, e l’interpretazione del giudice di merito è corretta, che è imposto il trattamento secondario, che può comunque essere, in alternativa, realizzato mediante, si, i criteri di trattamento delle acque indicati nell’Allegato 5, ma purché
siano equivalenti, ossia consentano lo stesso risultato del trattamento secondario.
Non avrebbe del resto senso che la legge indichi due livelli di trattamento diversi rimessi al gestore: o un trattamento secondario oppure uno diverso, di diversa efficacia.
Le questioni poste dalla ricorrente sono del tutto ultronee, e non valgono ad infirmare la semplice conclusione assunta dal giudice di merito.
Né può prospettarsi una violazione della direttiva europea (91/ 271), secondo la quale in ambienti meno sensibili basterebbe il trattamento primario, e ciò per almeno due ragioni. La prima è che una legge nazionale che prevedesse un trattamento più rigoroso di quello previsto dalla direttiva comunitaria non sarebbe affatto in contrasto con questa. Se la direttiva prevede come sufficiente in alcune aree un trattamento solo primario, la normativa nazionale ben può aumentare il livello di tutela dell’ambiente imponendone anche uno secondario.
La seconda ragione è che non è affatto provato che l’area di appartenenza della utente che ha chiesto il rimborso sia meno sensibile: la società cita a dimostrarlo una pubblicazione scientifica (a pagina 25 nella nota 2), di cui si producono gli estremi e non il contenuto e che comunque rimane una pubblicazione scientifica, che, per quanto autorevole, non è elemento di prova.
Va tenuto poi conto del fatto che il rapporto tra l’utente ed il fornitore di servizio idrico è un rapporto di tipo contrattuale, e come in ogni rapporto di tipo contrattuale l’ambito delle rispettive obbligazioni è segnato da quanto pattuito, eventualmente integrato dalla legge.
Con la conseguenza che la congerie di norme e regolamenti (che la ricorrente ripete in 77 pagine) ha una rilevanza solo ove si dimostri che esse valgono ad integrare il contenuto contrattuale.
Rilevanza che, di certo, ha la norma prima considerata (articolo 150 l. 152 del 2006) la quale impone il livello della prestazione da eseguire: un trattamento secondario oppure ad esso equivalente secondo i criteri dell’Allegato 5.
Dal ricorso emerge come ammesso del resto che il trattamento secondario non è stato attuato: si eccepisce tuttavia che non era imposto di farlo, in base ad una serie di norme, compresa la legge regionale 29/ 2007, (non sempre primarie) che hanno natura programmatica, ossia che sono rivolte agli enti coinvolti nel trattamento delle acque, che guidano la programmazione della depurazione delle acque, ossia prevedono e programmano gli interventi da effettuare per realizzare l’obiettivo, che resta sempre quello previsto dal testo unico, ma di cui non è dimostrata l’efficacia integrativa del contratto, e che comunque non derogano all’obiettivo previsto dal testo unico (l. 152 del 2006) di effettuare un trattamento secondario.
La questione ulteriore se l’obiettivo del trattamento secondario, data l’esistenza comunque di un depuratore, è raggiunto, è questione di fatto, che presuppone un accertamento del tipo di depurazione attuata, che qui non può essere messo in discussione.
7.- Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006.
La tesi è la seguente.
Era pacifico che il canone per la depurazione non copre solo la prestazione singola e locale a favore del singolo utente, ma è un canone che copre una cosiddetta prestazione di ambito, ossia è il corrispettivo dell’insieme delle prestazioni che la società effettua in un determinato ambito, più ampio del comune di residenza del singolo utente, con la conseguenza che, secondo la ricorrente, a tutto concedere, l’utente potrebbe avere la restituzione solo di una
parte di quel canone, vale a dire quella corrispondente alla prestazione in suo favore, che è pari allo 0.6 % del totale.
Questione questa di cui il giudice di merito non avrebbe tenuto conto.
8.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006.
Il motivo è uno svolgimento di quello precedente.
Si sostiene che è errata la decisione del giudice di merito, il quale ha ritenuto non provata l’effettuazione dei servizi di ambito: prova che erra necessaria ad asserire che per quei servizi comunque il canone spettava e che, a limite, andava decurtato solo quello per la depurazione della zona dell’utente. E’ errata la decisione in quanto era onere del giudice (iura novit curia) apprendere che le norme che disciplinano quella finalità del canone erano e son in vigore.
9.- Con il quarto motivo questa stessa questione viene prospettata come vizio di omesso esame.
Il giudice di merito non avrebbe tenuto conto dei documenti depositati in atti, da cui risultava che il resto dei servizi (di ambito) era stato correttamente erogato, e che, quindi, a tutto concedere il rimborso poteva riguardare solo la prestazione diretta localmente alla utente che ha agito in giudizio.
Questi tre motivi pongono una questione comunque e possono valutarsi insieme
Essi sono inammissibili.
Infatti la ratio della decisione impugnata è che ‘per dimostrare in concreto l’esistenza del proprio credito il fornitore avrebbe dovuto allegare e dimostrare l’esistenza di tuti gli impianti , nell’ambito territoriale ed il loro regolare funzionamento rispetto alle esigenze di depurazione anche secondaria, in precedenza descritte, si da far ritenere che l’inadeguatezza della prestazione relativa ad un singolo acquedotto non dovrebbe escludere totalmente il debito’ (p.9).
Dunque la ratio è chiara: il fornitore non ha dato prova che gli altri servizi funzionavano che quindi il canone poteva essere semmai restituito solo per il singolo acquedotto che forniva l’utente.
Con la conseguenza che l’affermazione che il giudicante avrebbe ignorato l’esistenza di leggi vigenti che riaffermano la natura, non locale, ma di ambito del corrispettivo non coglie la ratio, che invece postula un difetto di prova.
Né quella ratio può dirsi smentita dal fatto che la prova era in una decisione della giustizia europea da cui poteva dedursi il funzionamento degli apparati di tutto l’ambito: ognuno vede l’irrilevanza di una decisione che non accerta fatti che rilevano in questo giudizio.
Né infine, ed è oggetto del quarto motivo, può dirsi che la prova era stata fornita documentalmente e che il giudice di merito non se ne è curato: si indicano infatti nel motivo di ricorso alcuni documenti , ma non se ne riporta il contenuto e soprattutto non si dice in che termini essi provano il funzionamento di tutti gli altri impianti dell’intero ambito, si che essi sono semplicemente citati a dimostrazione di tale fatto, ma senza che se ne possa affermare l’effettivo valore probatorio.
11. Il quinto motivo prospetta violazione degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell’art. 154 del D.lgs. 152/2006.
La tesi è la seguente.,
Il giudice di merito non avrebbe tenuto in alcun conto l’articolo 154 del testo unico, che indica come si calcola la tariffa e che quella tariffa commisura ad una serie di servizi integrati che la società eroga.
O meglio ha male inteso la norma, come rivolta solo a determinare la tariffa e non a incidere sull’obbligo.
Il motivo è infondato.
Come emerge chiaramente dal tenore della norma , essa è finalizzata a stabilire come si calcola il canone, ossia quali
prestazioni, costi e servizi concorrono a determinarlo, ma non può ovviamente incidere sulla questione dell’adempimento, ossia sulla questione se, venendo meno alcuno di quei servizi, il canone debba comunque essere corrisposto o meno: e non potrebbe farlo dal momento che la questione dell’obbligo di corrispondere il canone, o del diritto di non corrisponderlo in caso di inadempimento, è questione di generale disciplina delle obbligazioni e del contratto nel quale la norma sull’ambiente non rileva.
12.Il sesto motivo prospetta violazione dell’articolo 2948 c.c.
Secondo la ricorrente è errata la soluzione del giudice di merito di ritenere il diritto alla ripetizione di quelle somme come soggetto a prescrizione decennale, e di escludere dunque l’applicazione dell’articolo 29ì48 c.c. che assoggetta invece il diritto al pagamento di somme periodiche alla prescrizione quinquennale.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già statuito che <> (Cass. 20362/ 2023).
Il settimo motivo prospetta violazione 2033 e 2058 c.c.
La questione è la seguente.
Il pagamento dei canoni era stato effettuato nei confronti di una diversa società , la RAGIONE_SOCIALE, che poi ha ceduto il ramo di azienda alla RAGIONE_SOCIALE, qui ricorrente, la quale assume dunque che a dovere restituire l’indebito canone è semmai chi l’ha di fatto percepito e non chi è a costui succeduto nel rapporto.
Il motivo è infondato.
Anche su questo punto questa Corte ha precisato che <> (Cass. 25258/ 2023).
Il ricorso va pertanto rigettato. Non v’è da provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Roma 30.11.2023
Il Presidente