Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35365 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 35365 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7198/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10 del TRIBUNALE DI AVELLINO, depositata il 04/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché l ‘ opposizione non poteva essere proposta; uditi i difensori delle parti;
letta la memoria della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 645 del 16/2/2012 il Tribunale di Torino condannava NOME COGNOME, in quanto coimputata in un procedimento penale e in solido con gli altri imputati, a versare alla cancelleria del Tribunale di Massa la somma di Euro 7.503.258,35 «al solo fine di ripristinare la situazione antecedente al provvedimento 30.6.2004 del COGNOME COGNOME».
Il medesimo Tribunale, con ordinanza del 16/3/2012, autorizzava la parte civile RAGIONE_SOCIALE ad eseguire un sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. nei confronti della stessa NOME, ferma restando l ‘ individuazione della cancelleria del giudice di Massa quale beneficiario delle somme rinvenienti, «in attesa di ulteriori statuizioni del giudice civile».
3. La RAGIONE_SOCIALE procedeva al sequestro delle quote di beni immobili siti nel Comune di Bisaccia (AV), trascrivendo il vincolo nei RR.II. con nota del 27/3/2012.
La Corte d ‘ appello di Torino, con la sentenza n. 1387 del 21/2/2017, in riforma della decisione di primo grado, assolveva gli imputati dall ‘ imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare e dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti dell ‘ imputato COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di tutti gli imputati per il reato continuato di abuso d ‘ ufficio, confermando per quest ‘ ultimo reato le statuizioni civili della sentenza del Tribunale e, cioè, la condanna al versamento della somma sopra indicata.
I ricorsi per cassazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e degli imputati venivano respinti dalla Quinta Sezione penale di questa Corte con la sentenza
n. 48321/2018, la cui motivazione è stata depositata in data 23/10/2018, con decisione assunta in esito all ‘ udienza del 28/6/2018.
6. In data 21/12/2018, la RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto dell ‘ intervenuta conversione del sequestro conservativo in pignoramento, presentava al Tribunale di Avellino istanza di vendita dei beni sequestrati in danno della NOME e dava comunicazione al legale di quest ‘ ultima dell ‘ avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare (rubricata al n. 184/2018 R.G. Esecuzioni).
7. Con ricorso del 7/1/2019, NOME COGNOME proponeva opposizione all ‘ esecuzione e agli atti esecutivi e chiedeva anche la dichiarazione di estinzione della procedura ex art. 630 cod. proc. civ., deducendo il difetto del diritto di agire in executivis in capo alla RAGIONE_SOCIALE, la carenza di un idoneo titolo esecutivo, la mancata o tardiva esecuzione -a norma degli artt. 320, comma 1, cod. proc. pen. e 156 disp. att. cod. proc. civ. -degli adempimenti conseguenti alla conversione del sequestro conservativo penale in pignoramento (in particolare, lamentava il mancato deposito, presso la cancelleria del giudice dell ‘ esecuzione, dell ‘ annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione del sequestro e della copia esecutiva del titolo, da identificarsi nella pronuncia n. 645/2012 del Tribunale torinese), la perenzione del pignoramento per intempestività dell ‘ istanza di vendita ex art. 497 cod. proc. civ.
8. Il giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Avellino -con l ‘ ordinanza del 7/5/2019 -respingeva l ‘ istanza di sospensione della procedura esecutiva e fissava termine di 60 giorni per l ‘ introduzione del giudizio di merito. Con ordinanza del 12/11/2019, il Tribunale collegiale, investito del reclamo ex art. 624 cod. proc. civ. dell ‘ opponente, accordava la sospensione.
9. Secondo quanto risulta dal ricorso introduttivo, nel giudizio di merito la COGNOME domandava, «per quanto attiene alla proposta opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell ‘ art. 617, 2° comma. c.p.c.: – accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti
esecutivi conseguenti e dunque dell ‘ azione esecutiva nel suo complesso promossa dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto proposta in violazione dei requisiti formali richiesti dagli artt. 156 disp. att. c.p.c. e/o 497 cpc per le ragioni tutte dedotte in narrativa e dichiararne l ‘ estinzione con conseguente ordine alla Conservatoria competente di cancellazione delle relative trascrizioni; ordinare conseguentemente all ‘ Agenzia Entrate, ufficio Provinciale di Avellino -Territorio -Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione/annotazione delle relative note di trascrizione/annotazione, anche del provvedimento di sequestro conservativo pronunciato dal Tribunale di Torino in data 16/03/2012 per l ‘importo di € 7.800.000,00, a seguito dell’ inefficacia del pignoramento».
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 10 del 4/1/2022, così provvedeva: «1) Rigetta l ‘ opposizione; 2) Condanna parte soccombente alla refusione delle spese di lite a favore di parte opposta che liquida in € 22.000,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge»; in riferimento all ‘ opposizione agli atti esecutivi, il giudice ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione degli adempimenti previsti dall ‘ art. 156 disp. att. cod. proc. civ., essendo stati gli stessi eseguiti in data 24/12/2018, «pertanto tempestivamente, atteso che la sentenza emessa all ‘ esito dell ‘ ultimo grado di giudizio dalla Corte di Cassazione veniva depositata in data 23.10.2018, e l ‘ apposizione della formula esecutiva sulla sentenza di primo grado passata in giudicato, posta a base della procedura esecutiva e necessaria alla conversione, veniva rilasciata in data 10.12.2018».
NOME COGNOME impugnava la predetta sentenza con ricorso per cassazione, basato su due motivi; resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Con la sua memoria ed anche all ‘ udienza del 6/11/2023 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO chiedeva la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché l ‘ opposizione non poteva essere proposta.
La ricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ad avviso del Collegio è superfluo illustrare ed esaminare le censure della ricorrente , incentrate comunque sulla contestazione dell’individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 156 disp. att. cod. proc. civ. in ipotesi di sentenza penale, perché la pronuncia impugnata dev ‘ essere cassata senza rinvio a norma dell ‘ art. 382 cod. proc. civ.
Come noto, l ‘ art. 686 cod. proc. civ. e l ‘ omologo art. 320 cod. proc. pen. sanciscono la regola dell ‘ automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento: il vincolo cautelare impresso col sequestro si trasforma in vincolo esecutivo nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza esecutiva di condanna , con effetto dal tempo dell’imposizione del primo.
Il coordinamento tra l ‘ automatica conversione e l ‘ art. 156 disp. att. cod. proc. civ. -che pone a carico del sequestrante diversi adempimenti (il deposito, presso la cancelleria del giudice dell ‘ esecuzione, della copia della sentenza di condanna esecutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione e, nello stesso termine, la formulazione della richiesta di annotazione della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione del sequestro di beni immobili, nonché le notificazioni ai creditori iscritti ex art. 498 cod. proc. civ.) -è stato variamente interpretato in dottrina, ma -secondo la tesi prevalente, accolta anche da univoca giurisprudenza -la conversione costituisce automatico effetto della pronuncia di condanna e le formalità ex art. 156 disp. att. cod. proc. civ. non incidono sulla trasformazione ipso iure del sequestro in pignoramento; difatti, esse costituiscono atti di impulso del processo esecutivo (come già statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 747 del 15/03/1974, Rv. 368598-01: «Per il disposto dell ‘ art. 686 cod. proc. civ., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, venendo così ad iniziarsi il processo esecutivo, di cui sussiste il primo atto (il pignoramento in cui si e convertito ipso iure il sequestro conservativo). L ‘ attività imposta al sequestrante dall ‘ art. 156 disp. att. cod. proc.
civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l ‘ onere di compiere nel detto termine perentorio»; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 06/05/2004, Rv. 572681-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10029 del 29/04/2006, Rv. 590504-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18536 del 03/09/2007, Rv. 598818-01).
Maggiori incertezze si rinvengono, invece, nell ‘ individuazione dei rimedi per far constare la sopravvenuta inefficacia del pignoramento, allorché il creditore ometta di compiere tempestivamente gli adempimenti prescritti dall ‘ art. 156 disp. att. cod. proc. civ.
Secondo alcuni remoti precedenti, la deduzione dell ‘ inosservanza del termine perentorio per il deposito in cancelleria della sentenza di condanna esecutiva integra un ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., da proporre entro il prescritto termine decadenziale, decorrente dal primo atto di esecuzione successivo al deposito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 757 del 27/04/1967, Rv. 326820-01, che richiama Cass. 2821/1957, Cass. 3219/1957, Cass. 3124/1958 e Cass. 454/1964) oppure dal giorno in cui il debitore abbia avuto legale conoscenza del processo esecutivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2202 del 27/07/1973, Rv. 365435-01).
6. In base alla decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3499 del 24/05/1986, Rv. 446439-01 (invero isolata ed in effetti non condivisibile, per l’impropria valutazione dei presupposti delle rispettive azioni), «L ‘ opposizione proposta dal debitore per contestare che il sequestro conservativo, ancorché convalidato, si sia convertito in pignoramento, deducendo la carenza del requisito all ‘ uopo fissato dall ‘ art. 686 cod. proc. civ., cioè la mancanza di una sentenza di condanna esecutiva in favore del creditore, integra una opposizione all ‘ esecuzione, non agli atti esecutivi, in quanto pone in discussione l ‘ esistenza del titolo esecutivo».
Diversamente si è pronunciata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 747 del 15/03/1974, Rv. 368598-01, secondo cui «Il mancato tempestivo compimento di quell ‘ attività di impulso processuale provoca l ‘ estinzione del processo esecutivo, per il disposto dell ‘ art 630, primo comma, cod. proc. civ., e conseguenzialmente, per il disposto dell ‘ art 632, primo comma, cod. proc. civ., la inefficacia del pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo. A norma dell ‘ art. 630, secondo comma, cod. proc. civ., l ‘ estinzione, per quel motivo, del processo esecutivo deve essere eccepita dai soggetti interessati ‘ prima di ogni altra difesa ‘ ; e l ‘ ultimo e definitivo momento preclusivo dell ‘ eccezione è l ‘ udienza stabilita, a norma degli artt. 530, secondo comma, e 569, secondo comma, cod. proc. civ., per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita».
Quest ‘ ultimo orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza più recente, a volte in modo esplicito, altre volte implicitamente, dato che diverse decisioni -in fattispecie di tardiva od omessa esecuzione degli adempimenti ex art. 156 disp. att. cod. proc. civ. -hanno richiamato l ‘ art. 630 cod. proc. civ. e applicato la regola di detta norma (nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall ‘ art. 49, comma 4, della Legge 18/06/2009, n. 69) secondo cui «l ‘ estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa».
Costituiscono espressione dell ‘ indirizzo che ravvisa nella violazione dell ‘ art. 156 disp. att. cod. proc. civ. un ‘ inattività tipica qualificata della parte creditrice le pronunce di:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10029 del 29/04/2006, in motivazione: «Per effetto della conversione, ex art. 686 c.p.c., comma 1, gli effetti del sequestro si saldano con quelli del pignoramento. Ciò significa che gli effetti prodotti dal sequestro, ex art. 2906 del codice civile, nel periodo anteriore divengono attuali con la conversione in pignoramento, sempreché questo non divenga inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all ‘ art. 156 disp. att. c.p.c.. In questo caso, tuttavia, come in ogni altro caso
di estinzione del processo esecutivo, occorre che la parte interessata proponga al giudice dell ‘ esecuzione la relativa eccezione: l ‘ inefficacia del pignoramento è figura che rientra in quella più generale dell ‘ estinzione del processo esecutivo … l’ atto con il quale il sequestrato domanda al giudice di accertare il mancato compimento di quanto previsto dall ‘ art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito della copia della sentenza di condanna esecutiva) e di dichiarare l ‘ inefficacia del sequestro e l ‘ estinzione della procedura esecutiva, è un atto giudiziario che introduce una specifica fase incidentale del processo, in cui va ordinata la comparizione dei sequestranti inottemperanti ( ‘ il giudice della esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell ‘ art. 562 c.p.c. e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l ‘ inefficacia del pignoramento per estinzione del processo ‘ (art. 172 disp. att. c.p.c.)).»;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18536 del 03/09/2007, in motivazione: «Le due norme sono state già interpretate nel senso che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera automaticamente nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, che il processo esecutivo inizia in questo momento, che l ‘ attività imposta al sequestrante dall ‘ art. 156 disp. att. c.p.c., è attività di impulso processuale, che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l ‘ onere di compiere in un termine perentorio, la cui inosservanza comporta l ‘ inefficacia del pignoramento … Ciò vuol dire: a) che gli effetti del sequestro conservativo, con la conversione in pignoramento, divengono attuali sempre che il pignoramento non divenga poi inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all ‘ art. 156 disp. att. c.p.c.; b) che l ‘ inefficacia del pignoramento, nel quale si è convertito il sequestro, opera di diritto, ma deve essere eccepita dal debitore esecutato, prima di ogni altra difesa (artt. 630 e 562 c.p.c.), nell ‘ ambito del processo esecutivo promosso dal creditore procedente.»;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1696 del 23/01/2009, Rv. 606594-01, in fattispecie relativa a tardiva richiesta di annotazione della sentenza esecutiva di condanna: «L ‘ eccezione di estinzione del processo esecutivo, avendo ad oggetto una vicenda processuale non rilevabile d ‘ ufficio, ma rimessa al potere dispositivo della parte, non richiede per la sua esposizione l ‘ adozione di formule sacramentali, ma esige in ogni caso l ‘ esplicita manifestazione di volontà della parte di avvalersi dell ‘ estinzione stessa, e, in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, la necessità che dall ‘ esame di esse non sia desumibile una rinuncia a quella di estinzione».
Ritiene il Collegio che debba darsi seguito e confermarsi quest ‘ ultimo indirizzo: infatti -una volta affermato (in maniera pressoché unanime) che il sequestro si converte in pignoramento ipso iure allorché il creditore ottenga una pronuncia di condanna esecutiva -è evidente che da tale momento ha inizio l ‘ esecuzione forzata (art. 491 cod. proc. civ.), sicché gli adempimenti dell ‘ art. 156 disp. att. cod. proc. civ. costituiscono atti di impulso espressamente prescritti dalla legge da compiere entro un termine perentorio e, dunque, a pena di decadenza; conseguentemente, l ‘ inutile spirare del termine prescritto dalla citata disposizione non implica affatto un vizio dell ‘ atto di pignoramento, né dell ‘ espropriazione con esso iniziata, ma è significativo di un ‘ inattività della parte che comporta l ‘ estinzione della procedura a norma dell ‘ art. 630 cod. proc. civ.
Del resto, l ‘ azione proposta da NOME COGNOME è stata dalla medesima qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ma proprio dalle conclusioni prese nell ‘ atto introduttivo del giudizio di primo grado («accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi conseguenti e dunque dell ‘ azione esecutiva nel suo complesso ») si evince che l ‘ odierna ricorrente non imputa alcun vizio originario o intrinseco all ‘ atto di pignoramento, ma deduce la sua perdita di efficacia per inadempimento degli oneri prescritti dall ‘ art. 156 disp. att. cod. proc. civ., invocando quale conseguenza l ‘ estinzione del processo.
Analoga conclusione si deve formulare con riguardo alla lamentata estinzione per omesso o tardivo deposito dell ‘ istanza di vendita ex art. 497 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19283 del 12/09/2014, Rv. 632997-01).
L ‘ opposizione della COGNOME, dunque, era volta a far valere sopravvenute e tipizzate cause di estinzione del processo esecutivo per inattività del creditore procedente (già sequestrante), sicché -rispetto all ‘ eccezione di estinzione e al suo rigetto (in tanto si sostanzia il provvedimento con cui il giudice dell ‘ esecuzione, respingendo l ‘ istanza di sospensione, disponeva la prosecuzione della procedura) -l’esecutata avrebbe dovuto proporre il reclamo previsto dall ‘ art. 630 cod. proc. civ., non già l ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Infatti, «Tutti i provvedimenti del giudice dell ‘ esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall ‘ art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all ‘ esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l ‘ improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell ‘ esecuzione che abbia dichiarato l ‘ estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10238 del 30/03/2022, Rv. 664566-01; analogamente, in precedenza, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, Rv. 640527-01).
Si deve radicalmente escludere la possibilità di reputare sanata l ‘ inammissibilità derivante dall ‘ erronea individuazione del mezzo previsto dal codice per far valere l ‘ estinzione, perché l ‘ inammissibilità non è ex se suscettibile di sanatoria, né l ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. può essere riqualificata in reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., sia
per l ‘ impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell ‘ atto al giudice dell ‘ esecuzione, anziché al collegio (in proposito, si richiama Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022, Rv. 664509-03, relativa all ‘ ipotesi speculare in cui era stato impiegato il reclamo, anziché l ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata).
Del resto, come già ritenuto da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15463 del 11/06/2008, Rv. 603568-01, riguardo ad una diversa fattispecie), «il sistema di controllo predisposto dall ‘ art. 630 cod. proc. civ. sulle decisioni positive o negative in ordine all ‘ avvenuta configurazione dell ‘ estinzione del processo esecutivo ha natura autonoma e speciale, per cui il mezzo di tutela esperibile contro un provvedimento di revoca di una pregressa dichiarazione di estinzione del processo esecutivo adottato dal giudice dell ‘ esecuzione è rappresentato dal reclamo al collegio, ai sensi dello stesso art. 630 cod. proc. civ., da decidersi con sentenza in camera di consiglio, appellabile ai sensi dell ‘ art. 130 disp. att. cod. proc. civ.. In caso di erronea proposizione dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione e/o agli atti esecutivi, la relativa sentenza che si pronunci sul merito … va cassata senza rinvio».
In conclusione, come già anticipato e per le ragioni suesposte, conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell ‘ art. 382 cod. proc. civ.
Ai sensi dell ‘ art. 385, comma 2, cod. proc. civ., nel dispositivo si provvede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Avellino, sulle spese del giudizio di merito , in considerazione dell’irritualità del mezzo di reazione prescelto dall’esecutata e configurandosi quindi una sua soccombenza, benché in rito ed ufficiosamente rilevata, sulla sua domanda.
Alla decisione consegue, altresì, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
20. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte,
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna NOME COGNOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese del grado di merito, liquidate in Euro 22.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna NOME COGNOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,