Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5712 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5712 Anno 2026
Presidente: TRICOMI NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 2030-2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
Oggetto
Scorrimento graduatoria – inquadramento
R.G.N. 2030/2024 Cron. Rep. Ud. 03/02/2026 CC
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo avverso la sentenza n. 3420/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2023 R.G.N. 2765/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
NOME COGNOME e gli altri ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa tra le parti dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, che ha accolto l’appello del Comune di RAGIONE_SOCIALE e ha rigettato la domanda introduttiva del giudizio.
I ricorrenti avevano agito dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE esponendo:
che il Comune di RAGIONE_SOCIALE, con atto del 4 dicembre 2009, aveva deliberato l’affidamento della selezione e formazione di n. 534 unità di personale da assumere per l’attuazione del piano del fabbisogno triennale 2009/2011 alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
che, pertanto, nel mese di dicembre 2009 pubblicava apposito Bando per la selezione delle 534 unità di personale
di ruolo con diversi profili professionali delle categorie C e D, attraverso concorsi corso pubblici per titoli ed esami, con fasi formative obbligatorie;
che la procedura concorsuale era stata articolata in 5 fasi: 1) una fase preselettiva; 2) una fase selettiva scritta avente ad oggetto la verifica delle conoscenze in materia principalmente di diritto, di tecnologie informatiche e di comunicazione e della conoscenza di una delle lingue dell’Unione europea; 3) una fase selettiva orale alla quale sarebbero stati ammessi coloro i quali avessero superato le tre prove di cui alla precedente fase scritta; 4) una fase formativa obbligatoria da attuare nell’arco dei sei mesi di assunzione in prova mediante un contratto di lavoro parttime; 5) una fase valutativa finale consistente in un colloquio di verifica delle attività formative e lavorative svolte;
che, al termine delle attività formative, i candidati che avevano frequentato regolarmente il periodo di formazione, avevano dovuto sostenere un colloquio orale per l’idoneità alla definitiva assunzione;
che, successivamente, con Delibera n. 825/2013, la Giunta Comunale aveva determinato il nuovo fabbisogno di personale per il periodo 2013/2015 e aveva provveduto a un primo scorrimento delle Graduatorie RAGIONE_SOCIALE, assumendo, dopo il periodo di formazione obbligatoria e della positiva valutazione finale, nel mese di dicembre 2013 tra gli idonei anche ulteriori funzionari cat. D3;
che, con Delibera n. 214/2019 la Giunta Comunale aveva rideterminato il fabbisogno del personale 2019/2021 e la nuova dotazione organica provvedendo, tra agosto e
settembre 2019, ad assumere tutti gli idonei delle graduatorie RAGIONE_SOCIALE, salvo verifica del mantenimento dell’idoneità all’assunzione e previa fase formativa obbligatoria e valutazione finale, completando così la procedura concorsuale con le ultime due fasi;
che tra gli assunti per effetto di tali nuove assunzioni deliberate nel 2019 vi erano i ricorrenti, i quali avevano partecipato nel 2010 al concorso- corso per i profili relativi alla qualifica di funzionario, categoria giuridica D3, posizione economica D3, collocandosi in tale graduatoria, al termine delle prime tre fasi selettive, come idonei, ma non vincitori;
che, tuttavia, con la D.G.C. 214/2019, sulla scorta dell’art. 12 del CCNL del comparto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Periodo 20162018 e richiamando il Parere ARAN NUMERO_DOCUMENTO, il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva disposto l’assunzione degli idonei della graduatoria relativa alla selezione D3, anziché con la qualifica di funzionario, categoria giuridica D3 posizione economica D3, per la quale avevano partecipato al concorso-corso, con quella di Istruttore Direttivo, categoria giuridica D1 posizione economica D1;
che, effettivamente, allorché era stato rinnovato il CCNL di RAGIONE_SOCIALE, all’art. 12 ‘Conferma del sistema di Classificazione’ – era stato previsto per le 4 categorie A, B, C e D un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria e, quindi, in riferimento alla categoria D, quella D1;
che, tuttavia, nella fattispecie in oggetto non poteva revocarsi in dubbio che la procedura concorsuale che aveva determinato l’assunzione dei ricorrenti fosse ancora in corso
alla data di entrata in vigore del CCNL di comparto 2016-2018 dal momento che solo tre delle cinque fasi previste dal progetto RAGIONE_SOCIALE erano state espletate, mentre le ultime due formazione obbligatoria e verifica finale – dovevano ancora essere portate a termine e, pertanto, doveva ritenersi illegittimo l’inquadramento dei ricorrenti nella categoria D1.
Tanto esposto, chiedevano al giudice adito di: a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D3, profilo professionale ‘funzionario’, dalla data delle rispettive assunzioni indicata in ricorso e, per l’effetto, disporre il conseguente inquadramento, assumendo le necessarie determinazioni; b) condannare l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a ciascun ricorrente il trattamento normativo ed economico spettante in relazione all’inquadramento suindicato con la dovuta decorrenza (anche sotto il profilo previdenziale), oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda.
La Corte d’Appello a fondamento dell’accoglimento dell’impugnazione del Comune ha affermato che la procedura concorsuale di cui al bando del 2009 non poteva dirsi ancora in itinere all’epoca di entrata in vigore del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2016/2018 del 21 maggio 2018, risultando a quella data già approvata la graduatoria dei vincitori e terminata la procedura concorsuale e avendo il Comune, solo successivamente all’adozione della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30.12.2018), approvato con delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 214/2019 del 13 maggio 2019 il ‘ Piano Triennale del Fabbisogno del Personale Rideterminazione della dotazione
organica ‘ e disposto di procedere a nuove assunzioni, scegliendo di farlo senza bandire un nuovo concorso ma mediante scorrimento della graduatoria degli idonei.
I ricorrenti hanno proposto ricorsi per cassazione (7 ricorrenti con un primo ricorso, 1 ricorrente con ricorso successivo sovrapponibile al precedente) con unico articolato motivo.
Il Comune resiste con controricorso a ciascun ricorso.
Ragioni della decisione
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, violazione dell’art. 12, comma 9, del CCNL del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE locali, violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.; sostengono che erroneamente la Corte territoriale non ha ricondotto l’assunzione alla delibera n. 61/2018, con la quale sulla base della programmazione del fabbisogno del personale di cui al triennio 2018/2020 l’Ente locale si è determinato all’assunzione di personale a tempo indeterminato attingendo dalle graduatorie prima del 2019, e dalla quale discende il diritto soggettivo all’assunzione ed all’inquadramento nella categoria D, posizione economica D3, come previsto dal CCNL all’epoca vigente.
Il motivo non è fondato, per le ragioni già espresse da questa Corte con pronuncia (n. 98/2026) resa in controversia analoga, le cui motivazioni si richiamano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Nell’ordinanza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 22746/2021, si è affermato che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
4. L’esame del bando di concorso evidenzia, nella specie, la correttezza della decisione della Corte territoriale. Il bando di concorso in esame all’art. 2 stabiliva che ‘ i concorsi corso saranno espletati in base alla procedura di seguito indicata che si articola nelle seguenti 5 (cinque) fasi: a) una fase preselettiva…b) una fase selettiva scritta…c) una fase selettiva orale…d) una fase formativa obbligatoria…e) una fase valutativa finale… ‘. Assumono peculiare rilievo le indicazioni contenute nella lettera d) ed e). La lettera d) prevedeva: ‘ d) una fase formativa obbligatoria. I primi classificati nell’ambito della graduatoria di ciascun Concorso-corso di cui alla precedente lettera c), in numero pari ai posti messi a concorso, verranno nominati vincitori, assegnati al Comune di RAGIONE_SOCIALE e, in costanza di rapporto di lavoro, dovranno partecipare ad una attività formativa obbligatoria della durata complessiva di 700 ore tra attività frontali d’aula, stage, formazione sul lavoro, attività di verifica dell’apprendimento e studio assistito e/o individuale, che si svilupperà nell’arco dei sei mesi di assunzione in prova mediante contratto di lavoro part-time ‘. La lettera e), a sua volta, stabiliva: ‘ e) una fase valutativa finale. Al termine delle attività formative i partecipanti saranno sottoposti, da parte della RAGIONE_SOCIALE d’esame, integrata da un docente del corso e da un dirigente del Comune di RAGIONE_SOCIALE
nominati su proposta del Formez dalla RAGIONE_SOCIALE interministeriale, ad una valutazione finale consistente in un colloquio di verifica delle attività formative e lavorative svolte; l’esito di tale valutazione, che terrà conto delle valutazioni effettuate in itinere mediante prove scritte e colloqui dal corpo docente e dal Formez, verrà comunicato all’amministrazione ‘. Dunque, dopo la fase selettiva orale venivano nominati i vincitori in ragione della collocazione nella graduatoria stilata dopo la fase c), venendo così definita la fase concorsuale, e dunque l’ulteriore scorrimento della graduatoria si pone al di fuori del concorso.
5. La legge n. 145/2018, art. 1, comma 362, ora abrogato, prevedeva, per quanto qui rileva: ‘ Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 (in cui rientra la fattispecie in esame) è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità ‘.
6. Tale disciplina legislativa conferma la chiusura della fase concorsuale con la redazione delle graduatorie di cui al bando RAGIONE_SOCIALE, e la previsione solo di un aggiornamento formativo e di una verifica della persistenza della idoneità già accertata nel suddetto concorso corso. Pertanto, la Corte d’Appello ha statuito correttamente che il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva disposto l’assunzione degli idonei della graduatoria relativa alla selezione D3, anziché con la qualifica di Funzionario, categoria giuridica D3 posizione economica D3, per la quale avevano partecipato al concorso-corso, con quella di Istruttore Direttivo, categoria giuridica D1 posizione economica D1.
7. Infatti, il CCNL del RAGIONE_SOCIALE funzioni RAGIONE_SOCIALE periodo 2016-2018, all’ art. 12, ha previsto che al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto, atteso che non poteva trovare applicazione la deroga, sempre contenuta nell’art. 12, secondo cui: ‘ Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5 ‘. Argomenti a favore della tesi dei ricorrenti non si rinvengono neppure nel contenuto del contratto di lavoro, che prevede attività formative come già previsto dal bando, una volta conclusa la procedura concorsuale, nonché l’ordinario periodo di prova.
8. Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, € 200,00 per esborsi, accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 3 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME