Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3193 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3193 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15444/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d ‘a ppello di Napoli n. 730/2025 depositata il 03/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda originariamente avanzata dagli odierni ricorrenti per ottenere l’inquadramento nel livello D , posizione economica D3, profilo professionale
‘funzionario’ , dalla data delle rispettive assunzioni, con conseguente condanna del Comune RAGIONE_SOCIALE Napoli al pagamento del corrispondente trattamento economico, riformando la sentenza di primo grado unicamente nella regolazione delle spese di lite, di cui è stata disposta la compensazione.
Nei limiti di rilievo nella presente sede, la Corte territoriale ha ritenuto che i lavoratori -assunti a seguito di scorrimento di graduatoria approvata in esito a concorso bandito nel 2009 per l’assunzione nel profilo di funzionario D3 -non avevano diritto al rivendicato inquadramento, perché in data 21 maggio 2018 era stato stipulato il nuovo CCNL enti locali, in base al quale (art. 12) l’accesso alla categoria D doveva avvenire nella categoria iniziale D1.
Pertanto, poiché i lavoratori erano stati effettivamente assunti per scorrimento di graduatoria nel 2019, quando le modifiche contrattuali erano già intervenute, era corretto l’inquadramento operato dall’amministrazione comunale nel livello D1.
2.1. Né poteva applicarsi la clausola di salvaguardia di cui al comma 9 del citato art. 12 -prevista per le procedure concorsuali in atto al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione dal momento che l’assunzione per scorrimento della graduatoria non costitui va una fase della procedura concorsuale bandita nel 2009, procedura che doveva reputarsi conclusa con l’approvazione della graduatoria.
2.2. Neppure assumeva rilievo che la procedura in questione costituisse un concorso-corso, vale a dire che i vincitori dovevano comunque frequentare un corso di formazione nel periodo di prova: infatti, la parte selettiva del concorso si chiudeva comunque con l’approvazione della graduatoria, mentre la successiva fase di formazione obbligatoria e valutazione finale condizionava solo l’assunzione definitiva, che veniva già disposta all’esito delle prime tre fasi (preselezione, selezione scritta, selezione orale).
Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione i ricorrenti indicati in epigrafe per tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste il Comune di Napoli con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 12 del CCNL comparto RAGIONE_SOCIALE locali del 21 maggio 2018, nonché la violazione dell’art. 12 preleggi , degli artt. 1362 e 1363 c.c., e degli artt. 115 e 115 c.p.c., con riguardo al bando di concorso RIPAM 26 gennaio 2010 e con riguardo ai contratti individuali di assunzione sottoscritti dai ricorrenti , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Si assume che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato le disposizioni del CCNL e del bando, oltre che dei singoli contratti, laddove non ha tenuto conto delle espressioni letterali contenute negli atti e, in particolare, della portata sistematica delle clausole del bando, dalle quali emergerebbe che la procedura concorsuale si articolava in cinque fasi, di cui le ultime due (formazione obbligatoria e valutazione finale) a valle della stipula del contratto, cosicché la fase concorsuale non risultava ancora esaurita al momento dello scorrimento della graduatoria e dell’im missione in ruolo dei ricorrenti, con conseguente applicabilità della clausola di salvaguardia di cui al comma 9 dell’art. 12 del CCNL.
1.1. Il motivo è infondato per le ragioni già compiutamente esposte da questa Sezione con l’ordinanza n. 98 del 2 gennaio 2026, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (ordinanza n. 22746 del 2021), la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo ‘scorrimento’ della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi quindi valere al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale.
A ciò aggiungasi che la correttezza della decisione della Corte territoriale risulta confermata anche in base all ‘esame del bando di concorso , nel senso che, dopo la fase selettiva orale, venivano nominati i vincitori in ragione della collocazione nella graduatoria stilata dopo la terza fase, venendo così definita la procedura concorsuale; di conseguenza, l’ulteriore scorrimento della graduatoria si poneva al di fuori del concorso.
Va, pure, considerato che l’ art. 1, comma 362, della legge n. 145 del 2018, ora abrogato, prevedeva, per quanto qui rileva: «Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 (in cui rientra la fattispecie in esame) è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità».
Tale disciplina legislativa conferma la chiusura della fase concorsuale con la redazione delle graduatorie di cui al bando RIPAM, e la previsione solo di un aggiornamento formativo e di una verifica della persistenza della idoneità già accertata nel suddetto concorso corso.
Pertanto, la Corte d’ appello ha statuito correttamente che il Comune di Napoli aveva disposto l ‘ assunzione degli idonei della graduatoria relativa alla selezione D3, anziché con la categoria giuridica D, posizione economica
D3, per la quale avevano partecipato al concorso-corso, con quella D, posizione economica D1.
Ed infatti, il CCNL del RAGIONE_SOCIALE Locali periodo 2016-2018, all’art. 12, ha previsto che al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto, atteso che non poteva trovare applicazione la deroga, sempre contenuta nell’art. 12, secondo cui: «Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l ‘ assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5».
Argomenti a favore della tesi dei ricorrenti non si rinvengono neppure nel contenuto del contratto di lavoro, che prevede attività formative come già previsto dal bando, una volta conclusa la procedura concorsuale, nonché l’ordinario periodo di prova.
Con il secondo mezzo si deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c. nonché degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione al ricorso, ex art. 414 e ss. c.p.c., nonché in relazione al ricorso in appello, ex art. 433 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che il bando costituisce offerta al pubblico in relazione al quale la P.A. si autovincola al rispetto delle condizioni ivi previste, palesandosi, sul punto, il vizio di omessa pronuncia.
2.1. Anche il secondo motivo si rivela infondato se non inammissibile.
Infatti, la sentenza impugnata ha espressamente disatteso, siccome destituita di fondamento, l’affermazione secondo cui i ricorrenti avrebbero maturato il diritto ad essere assunti nella categoria D3 anche alla luce della qualificazione del bando concorsuale in termini di offerta al pubblico vincolante. Pertanto, la censura non tiene conto della motivazione
espressamente addotta dai giudici d’appello, secondo i quali i ricorrenti non avevano acquisito alcun diritto all’assunzione al momento dell’approvazione della graduatoria finale, nel 2010, diritto che è sorto solo successivamente all’adozione della modifi ca contrattuale di cui si controverte, nel momento in cui è intervenuta la decisione comunale di avvalersi della graduatoria mediante il suo scorrimento.
Infine, con il terzo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 11 preleggi nonché la violazione del legittimo affidamento e dell’art. 1, comma 2 -bis legge n. 241 del 1990, oltre alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 6 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere i dipendenti legittimamente confidato sull’assunzione nel livello D3, come indicato nel bando del concorso cui avevano partecipato.
3.1. Anche la terza censura non può trovare accoglimento, stante la ritenuta infondatezza del primo mezzo.
In effetti, disattesa la lettura del bando e della procedura concorsuale propugnata dai ricorrenti, non è configurabile alcun legittimo affidamento in capo agli stessi in ordine all’assunzione nel la posizione economica D3 e, di conseguenza, non è apprezzabile alcuna violazione delle norme costituzionali e della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, pure invocate a sostegno della pretesa.
Per converso, va qui precisato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell ‘ amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché, per tale scorrimento, si pone, fra l’altro, la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall ‘ amministrazione (così Cass. Sez. L, 17/07/2025, n. 19849); di conseguenza, proprio per rispettare i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., la PRAGIONE_SOCIALE. non può che determinarsi in base alla
normativa vigente al momento dell’assunzione tramite scorrimento della graduatoria e non già di quella (eventualmente diversa) in vigore al momento dell’emanazione del bando iniziale. Pertanto, anche sotto questo profilo, risulta corretto l’inquadramento operato in virtù della contrattazione collettiva nel mentre intervenuta.
3.2. D’altro canto, per consolidato indirizzo di questa Corte, nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato non trova applicazione la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, atteso che gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica (così, fra molte, Cass. Sez. L, 03/08/2022, n. 24122).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in ragione del criterio della soccombenza.
Occorre, infine, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME