Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 4580  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22553-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato NOME  COGNOME,  che  la  rappresenta  e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
Dirigente pubblico impiego
R.G.N.22553/2020
COGNOME.
Rep.
Ud.22/01/2025
CC
NOME  COGNOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  160/2020  della  CORTE  D’APPELLO  di MILANO, depositata il 10/03/2020 R.G.N. 831/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
avverso  tale  sentenza  propone  ricorso  per  cassazione  la lavoratrice  con  tre  motivi  assistiti  da  memoria,  cui  si  oppone  con controricorso (illustrato da memoria) l’RAGIONE_SOCIALE .
le  delibere  citate  in sentenza  non  sarebbero  state  applicabili alla ricorrente  perché disciplinavano solo gli incarichi in scadenza e non le nuove assunzioni
il  giudice  d’appello ha  ritenuto  che  la  decisione  organizzativa  di assumere  a  tempo  indeterminato  la  lavoratrice  non  fosse  neppure desumibile dalla circostanza che, nel giugno 2017, l’RAGIONE_SOCIALE avesse chiesto alla Regione l’autorizzazione alla copertura del posto a tempo indeterminato, in quanto: i) trattasi di circostanza postuma, intervenuta l’anno dopo, non idonea a interferire con l’or iginaria deliberazione, ii) di richiesta  non  vincolante  per l’amministrazione  che,  ove  mai  ottenga
l’autorizzazione, può decidere comunque liberamente se permangano all’attualità le necessità di copertura a tempo indeterminato;
3.2 senonché, tale ordine di idee non può essere condiviso;
va anzitutto richiamato il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, e più volte ribadito, secondo cui in materia di procedure concorsuali della p.a. preordinate all’assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all’assunzione mediante “scorrimento della graduatoria” presuppone necessariamente l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando, ovvero da una apposita determinazione dell’amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l’apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l’amministrazione non sia tenuta all’assunzione di candidati non vincitori (Cass., Sez. L, n. 19006/2010; Cass., Sez. L, n. 3332/2018; Cass., Sez. L, n. 7810/2022);
ed è altrettanto consolidato l’indirizzo per cui la scelta dell’amministrazione  di  utilizzare  le  graduatorie  degli  idonei  “per scorrimento” postula pur sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della PRAGIONE_SOCIALE nel coprire il posto o la posizione disponibile;
non sussiste, dunque, un obbligo in senso assoluto di avvalersi di una graduatoria e il diritto all’assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e  decisione  di  avvalersene  per  coprire  posti  vacanti  utilizzando  la graduatoria rimasta efficace (Cass. n. 7810/2022, cit.);
3.3 orbene, tale fattispecie complessa è nel caso in esame configurabile;
la volontà di coprire il posto mediante scorrimento della graduatoria è stata espressa, infatti, dall’amministrazione non già al momento in cui l ‘ingCOGNOME è stata assunta a tempo determinato – stante l’ originario utilizzo della graduatoria per l’assunzione a termine ex art. 36 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 -, ma nel momento successivo in cui, cessato il blocco delle assunzioni, è stata avanzata dall’ RAGIONE_SOCIALE alla Giunta Regionale, in data 23 giugno 2017, richiesta di autorizzazione all ‘assunzione a tempo indeterminato avvalendosi (appunto) della graduatoria approvata con deliberazione n. 444/2015 in cui l ‘AVV_NOTAIO risultava (fatto incontroverso) «prima candidata utilmente collocata per l’assunzione a tempo indeterminato»;
in  quel  frangente  temporale  (giugno  2017),  la  lavoratrice  era  in servizio  con  rapporto  a  termine  e,  con  la  richiesta  e  la  successiva concessione dell’autorizzazione regionale in data 12.1.2018, venivano a perfezionarsi tutti i presupposti per la copertura del posto a T.I. richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (scopertura posto, volontà di coprirlo mediante utilizzazione della graduatoria a T.I. del concorso del 2015);
da tempo, infatti, questa Corte ha affermato che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte (art. 5 comma 2 d.lgs. n. 165/2001) dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; questo perché gli atti di gestione del rapporto di impiego contrattualizzato sono espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, con la conseguenza che il rispetto dell’obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va misurato, da un lato, sulla natura dell’atto e sugli effetti che lo stesso produce, dall’altro sui principi di
correttezza e buona fede ai quali nello svolgimento del rapporto di lavoro  è  obbligato  ad  attenersi  il  datore  di  lavoro  pubblico  (Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 24122 del 03/08/2022);
la ratio decidendi della Corte d’appello, secondo cui la volontà di assunzione a T.I. della COGNOME non era desumibile dalla postuma richiesta di autorizzazione all’assunzione a T.I. non tiene conto dei principi sopra richiamati ed elide il dato, decisivo , che l’ atto del 23/6/2017 -con cui si chiedeva, «per il corretto svolgimento delle attività della suddetta RAGIONE_SOCIALE, la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dell’AVV_NOTAIO COGNOME… senza oneri aggiuntivi» -era espressione inequivocabile della volontà di assunzione a T.I.; inoltre, con l’autorizzazione regionale rilasciata in data 12/1/2018 («si autorizza codesta Azienda all’assunzione a tempo indeterminato») , si rimuoveva ogni (residuo) ostacolo allo scorrimento della graduatoria concorsuale dell’ex RAGIONE_SOCIALE su l posto resosi disponibile, la cui esigenza di copertura non è stata, peraltro, mai revocata mediante un contrarius actus ;
3.4  in  definitiva,  la  sentenza  impugnata,  laddove  non  ha  colto nella  sequenza  di  dati  fattuali  incontroversi  il  perfezionarsi  della fattispecie complessa (perdurante efficacia della graduatoria e decisione  dell’amministrazione  di  avvalersene  per  coprire  i  posti vacanti dopo averli resi disponibili) che è presupposto dell’assunzione , si  è  sostanzialmente discostata  dall’indirizzo  di  questa  Corte e  va pertanto, in parte qua, cassata;
conclusivamente, va accolto il terzo motivo, con reiezione dei restanti;
l’impugnata sentenza dev’essere conseguentemente cassata in relazione  al  motivo  accolto  con  rinvio  alla  Corte  d ‘ appello  di  Milano  in diversa composizione per un nuovo  esame  alla luce dei principi enunciati;
il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro