Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4580 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22553-2020 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -AZIENDA SOCIO SANITARIA RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
Dirigente pubblico impiego
R.G.N.22553/2020
COGNOME
Rep.
Ud.22/01/2025
CC
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/03/2020 R.G.N. 831/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice con tre motivi assistiti da memoria, cui si oppone con controricorso (illustrato da memoria) l’ASST .
le delibere citate in sentenza non sarebbero state applicabili alla ricorrente perché disciplinavano solo gli incarichi in scadenza e non le nuove assunzioni
il giudice d’appello ha ritenuto che la decisione organizzativa di assumere a tempo indeterminato la lavoratrice non fosse neppure desumibile dalla circostanza che, nel giugno 2017, l’ASST avesse chiesto alla Regione l’autorizzazione alla copertura del posto a tempo indeterminato, in quanto: i) trattasi di circostanza postuma, intervenuta l’anno dopo, non idonea a interferire con l’or iginaria deliberazione, ii) di richiesta non vincolante per l’amministrazione che, ove mai ottenga
l’autorizzazione, può decidere comunque liberamente se permangano all’attualità le necessità di copertura a tempo indeterminato;
3.2 senonché, tale ordine di idee non può essere condiviso;
va anzitutto richiamato il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, e più volte ribadito, secondo cui in materia di procedure concorsuali della p.a. preordinate all’assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all’assunzione mediante “scorrimento della graduatoria” presuppone necessariamente l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando, ovvero da una apposita determinazione dell’amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l’apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l’amministrazione non sia tenuta all’assunzione di candidati non vincitori (Cass., Sez. L, n. 19006/2010; Cass., Sez. L, n. 3332/2018; Cass., Sez. L, n. 7810/2022);
ed è altrettanto consolidato l’indirizzo per cui la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” postula pur sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile;
non sussiste, dunque, un obbligo in senso assoluto di avvalersi di una graduatoria e il diritto all’assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace (Cass. n. 7810/2022, cit.);
3.3 orbene, tale fattispecie complessa è nel caso in esame configurabile;
la volontà di coprire il posto mediante scorrimento della graduatoria è stata espressa, infatti, dall’amministrazione non già al momento in cui l ‘ing. COGNOME è stata assunta a tempo determinato – stante l’ originario utilizzo della graduatoria per l’assunzione a termine ex art. 36 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 -, ma nel momento successivo in cui, cessato il blocco delle assunzioni, è stata avanzata dall’ ASST alla Giunta Regionale, in data 23 giugno 2017, richiesta di autorizzazione all ‘assunzione a tempo indeterminato avvalendosi (appunto) della graduatoria approvata con deliberazione n. 444/2015 in cui l ‘ing. COGNOME risultava (fatto incontroverso) «prima candidata utilmente collocata per l’assunzione a tempo indeterminato»;
in quel frangente temporale (giugno 2017), la lavoratrice era in servizio con rapporto a termine e, con la richiesta e la successiva concessione dell’autorizzazione regionale in data 12.1.2018, venivano a perfezionarsi tutti i presupposti per la copertura del posto a T.I. richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (scopertura posto, volontà di coprirlo mediante utilizzazione della graduatoria a T.I. del concorso del 2015);
da tempo, infatti, questa Corte ha affermato che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte (art. 5 comma 2 d.lgs. n. 165/2001) dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; questo perché gli atti di gestione del rapporto di impiego contrattualizzato sono espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, con la conseguenza che il rispetto dell’obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va misurato, da un lato, sulla natura dell’atto e sugli effetti che lo stesso produce, dall’altro sui principi di
correttezza e buona fede ai quali nello svolgimento del rapporto di lavoro è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico (Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 24122 del 03/08/2022);
la ratio decidendi della Corte d’appello, secondo cui la volontà di assunzione a T.I. della COGNOME non era desumibile dalla postuma richiesta di autorizzazione all’assunzione a T.I. non tiene conto dei principi sopra richiamati ed elide il dato, decisivo , che l’ atto del 23/6/2017 -con cui si chiedeva, «per il corretto svolgimento delle attività della suddetta UOC ‘Tecnico Patrimoniale’, la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dell’ing. COGNOME… senza oneri aggiuntivi» -era espressione inequivocabile della volontà di assunzione a T.I.; inoltre, con l’autorizzazione regionale rilasciata in data 12/1/2018 («si autorizza codesta Azienda all’assunzione a tempo indeterminato») , si rimuoveva ogni (residuo) ostacolo allo scorrimento della graduatoria concorsuale dell’ex A.O. Fatebenefratelli su l posto resosi disponibile, la cui esigenza di copertura non è stata, peraltro, mai revocata mediante un contrarius actus ;
3.4 in definitiva, la sentenza impugnata, laddove non ha colto nella sequenza di dati fattuali incontroversi il perfezionarsi della fattispecie complessa (perdurante efficacia della graduatoria e decisione dell’amministrazione di avvalersene per coprire i posti vacanti dopo averli resi disponibili) che è presupposto dell’assunzione , si è sostanzialmente discostata dall’indirizzo di questa Corte e va pertanto, in parte qua, cassata;
conclusivamente, va accolto il terzo motivo, con reiezione dei restanti;
l’impugnata sentenza dev’essere conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d ‘ appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati;
il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro