Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 217 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 217 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
SCORRIMENTO GRADUATORIA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 23394-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.S.S. – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ;
– intimato – avverso la sentenza n. 759/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2021 R.G.N. 1810/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha chiesto al Tribunale di Roma l’accertamento del suo diritto, quale vincitore del concorso indetto dall’RAGIONE_SOCIALE con decreto 18.5.2004, a vedersi assegnare il ruolo di Dirigente di Ricerca -I livello professionale -per il
RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 21.9.2005, con conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a d assegnarlo a tale qualifica e alla corresponsione di tutte le differenze retributive rispetto al suo livello di Primo Ricercatore, II livello, previa quantificazione in separato giudizio.
A sostegno della domanda ha dedotto di dipendere dall’ISS dal 2003 e di avere partecipato al concorso per titoli di cui sopra risultando quarto classificato e che, a seguito della rinuncia alla nomina da parte dei primi due classificati in quanto vincitori di altro concorso, il 29.7.2005 era stata dichiarata vincitrice la terza classificata, la dott.ssa COGNOME.
A seguito di sentenza anche la predetta COGNOME (il 17.1.2011, dopo alcuni anni di servizio trascorsi nella qualifica) era stata dichiarata vincitrice di precedente concorso e aveva optato per tale incarico in luogo di quello per cui è causa, con conseguente collocamento del COGNOME, a suo dire, al primo posto della graduatoria.
2. Il Tribunale di Roma, previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, ha rigettato la domanda nel merito osservando che la dott.NOME COGNOME, dichiarata vincitrice del concorso, aveva rinunciato al posto dopo averlo occupato per anni e che con la avvenuta copertura del posto da parte della NOME il concorso in questione aveva esaurito i propri effetti e la nuova vacanza avrebbe potuto essere coperta in qualsivoglia modo a discrezione dell’RAGIONE_SOCIALE . Ha rilevato, inoltre, che, come dedotto dall’ RAGIONE_SOCIALE, nel 2014 i dipartimenti erano stati oggetto di riorganizzazione e quello di cui al concorso nemmeno esisteva più. Ha evidenziato, infine, che la decisione di far ulteriormente scorrere la graduatoria avrebbe postulato la decisione, discrezionale, di coprire il posto.
La Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame proposto dal dipendente.
3.1 La Corte distrettuale, previa correzione della sentenza di primo grado laddove ha qualificato la domanda del COGNOME come scorrimento della graduatoria, piuttosto che di pretesa alla assunzione quale vincitore di concorso, ha ritenuto che l’obbligo di continuare ad attingere alla graduatoria preclude all’amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare il personale, ma non la obbliga all’assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l’amministrazione non intenda coprire. In altri termini, a tenore della sentenza impugnata, affinché potesse ritenersi perfezionato il diritto soggettivo all’assunzione , sarebbe stato necessario che l’amministrazione avesse deciso di coprire proprio quel posto mediante assunzione di nuovo personale, ledendo le aspettative del soggetto già selezionato sulla base della graduatoria alla quale discrezionalmente l’Ente avrebbe potuto attingere.
3.2 Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto ancor più dirimente la circostanza che la COGNOME avesse occupato il posto per oltre cinque anni, per cui la vera vincitrice del concorso non poteva che essere soltanto quest’ultima.
3.3. Infine, la decisione di attingere alla pregressa graduatoria ad avviso della Corte territoriale attiene a profili discrezionali dell’amministrazione nella fase preassuntiva che potrebbero eventualmente ricondursi a una responsabilità precontrattuale non azionata dal dipendente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME con un solo motivo illustrato da memoria. L’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., delle norme in materia di privatizzazione del pubblico impiego, nonché degli artt. 1218, 1336 e 1337 c.c..
La Corte di Appello avrebbe ritenuto, erroneamente, sussistente la possibilità per l’Amministrazione di disattendere gli esiti d el concorso per ragioni di natura organizzativa e che, quindi, perché potesse ritenersi perfezionata la fattispecie attributiva del diritto soggettivo all’assunzione , sarebbe stata necessaria una nuova decisione di natura discrezionale dell’amministrazione di coprire quel posto.
1.1. Ad avviso del ricorrente, tale opzione ermeneutica si scontra con la circostanza che il diritto all’assunzione entra nel patrimonio giuridico del vincitore di concorso, a prescindere da qualsiasi decisione dell’amministrazione . Al riguardo, il ricorrente richiama il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite n. 29916 del 13.12.2017) secondo cui: «il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo con la conseguenza che può affermarsi che l’assunzione del ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell’Amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso».
1.2. Inoltre, viene richiamata una ordinanza di questa Corte secondo cui anche eventuali riorganizzazioni intervenute successivamente all’approvazione della graduatoria non hanno rilievo in quanto ‘una modifica organizzativa …. non può essere opposta a chi ha già acquisito il diritto all’assunzione sulla base della graduatoria concorsuale approvata nel rispetto delle precedenti e legittime modalità di immissione in ruolo’ (Cass. n. 26838/2020).
1.3. La Corte avrebbe altresì errato nel considerare dirimente la circostanza che «nel caso di specie, la AVV_NOTAIONOME COGNOME ha occupato il posto già messo a concorso per oltre cinque anni: non può dunque dirsi, come fa l’appellante, che si tratti di un ‘concorso senza vincitore’; e nemmeno il COGNOME può (neppure dal 2014 in poi) proclamar sene ‘vincitore’, poiché ‘vincitrice’ era appunto la sola COGNOME; né infine la graduatoria è stata oggetto di formale riscrittura in tal senso.
Ed è un mero artificio linguistico sostenere che la COGNOME non avrebbe, poi, rinunciato al posto, bensì soltanto al risultato favorevole del concorso, in quanto, rinunciando al risultato favorevole, la COGNOME ha, altresì, rinunciato ad occupare il posto ottenuto.».
Nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE , anche in sede giudiziale non ha mai provato di avere revocato l’approvazione della graduatoria limitandosi a giustificare la mancata assunzione del COGNOME con il suo potere discrezionale di procedere o meno allo scorrimento.
Non c’era alcuna necessità di riscrittura della graduatoria per assumere il COGNOME, ma è vero il contrario: se l’ISS avesse voluto eliminare gli effetti del concorso avrebbe dovuto emettere un provvedimento di revoca idoneamente motivato.
Il ricorso è infondato.
2.1. Si deve, in primo luogo, rilevare che il COGNOME all’esito dell’approvazione della graduatoria concorsuale non era stato dichiarato vincitore perché tale era solo la dottoressa COGNOME che per cinque anni aveva ricoperto il posto, per poi rinunciarvi a seguito della opzione per altra posizione lavorativa. Al momento dell’approvazione della graduatoria, pertanto, non era sorto in capo al ricorrente alcun diritto soggettivo all’assunzione.
2.2. Questa Corte, ribadendo un orientamento da tempo espresso, ha di recente affermato che (Cass. Sez. L., Sentenza n. 19849 del 17/07/2025) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell’amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni.
2.3 Ciò posto, si deve osservare che la scelta di avvalersi dello scorrimento della graduatoria ai fini dell’assunzione degli idonei non vincitori, come nel caso di specie, rientra nei poteri discrezionali dell’amministrazione alla luce del consolidato e condivisibile principio affermato da questa Corte secondo cui (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 31427 del 03/11/2021) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all’esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l’obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto – come si desume dal disposto di cui all’art. 8, ult. comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, dettato per l’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso – la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà dell’amministrazione.
Conseguentemente, è privo di pregio l’assunto del ricorrente che fonda il motivo di ricorso sulla esistenza del diritto all’assunzione considerato che il COGNOME non può considerarsi vincitore della procedura concorsuale, come correttamente affermato dal giudice di primo grado. L ‘offerta pubblica ai fini della copertura dei posti messi a concorso esaurisce i suoi effetti
all’esito della conclusione del procedimento di selezione che, si ripete, ha visto l’odierno ricorrente rientrare tra gli idonei .
In conclusione è conforme a diritto il dispositivo di rigetto della domanda proposta dal ricorrente, sicché questa Corte può limitarsi, nel respingere il ricorso, all’integrazione della motivazione, nei termini sopra indicati, ex art. 384, comma 4, c.p.c.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, poiché l’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 4 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME