Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13211 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11423-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE‘ABRUZZO, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE V AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI TERAMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 805/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 05/10/2017 R.G.N. 968/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. 11423/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 5 ottobre 2017 , la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante, dipendente del Ministero a tempo indeterminato con qualifica di assistente amministrativo (area B), impiegata, sulla base di vari contratti a tempo determinato, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe superiori man sioni di Direttore dei Servizi Generali e Ammnistrativi, all’assunzione a tempo indeterminato nell’area funzionale D, profilo DSGA, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Teramo, per superamento RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva per mobilità professionale prevista dal CCNL 2009 e indetta con D.D. n. 979/2010 per la copertura, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa predetta Provincia, di quattro posti relativi al profilo professionale in questione e condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale parametrato alla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe percepito venendo assunta tempestivamente a seguito del superamento RAGIONE_SOCIALEa prova concorsuale detratto quanto già percepito in base ai contratti come DSGA fin qui stipulati e che si dovessero sottoscrivere fino all’effettiva immissione in ruolo;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta data per accertate la collocazione in graduatoria RAGIONE_SOCIALEa COGNOME come idonea non vincitrice all’8^ posto e la vacanza progressivamente determinatasi nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa Provincia per soli 7 posti di DSGA, la sussistenza del diritto azionato, trattandosi di rapporto di impiego privatizzato costituito mediante contratto che implica il riconoscimento in favore del soggetto individuato all’esito del procedimento amministrativo di selezione aggiudicatario del contratto alla cui stipula, con l’indizione
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RAGIONE_SOCIALEa procedura, l’amministrazione si è impegnata, del diritto alla stipula di quel contratto e così all’assunzione, non rilevando i vincoli invocati dal RAGIONE_SOCIALE alla stabilizzazione finanziaria ed al diverso dimensionamento RAGIONE_SOCIALEa rete scolastica regionale e, così, fondata la pretesa risarcitoria non avendo il RAGIONE_SOCIALE dato prova RAGIONE_SOCIALEa non imputabilità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, da commisurarsi alla maggiore retribuzione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
che la controricorrente ha poi depositato memoria;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.550 e ss., d.lgs. n. 297/1994, 15, comma 7, d.P.R. n. 487/1994, 1, d.P.R. n. 119/2009, 1336 e 1218 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente applicato gli enunciati principi di diritto alla fattispecie che riguarda, come la stessa Corte territoriale dichiara essere risultato pacifico in atti, la posizione non di un candidato risultato vincitore RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva (indetta per la copertura nella Provincia di Teramo di 4 posti del profilo di DSGA) ma di un idoneo non vincitore (la ricorrente era risultata inserita all’8ì posto RAGIONE_SOCIALEa graduatoria) collocabile in ruolo mediante scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria a fronte del determinarsi di ulteriori disponibilità, nella specie fermatesi a 7;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 69 e 70, l. n. 183/2011, 1256 c.c. anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., il Ministero ricorrente, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale atteso che, ove anche potesse ipotizzarsi la configurabilità di un diritto soggettivo all’assunzione, questo non sarebbe comunque pieno ed
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incondizionato, residuando in favore RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione la possibilità di differire e/o non portare a termine l’originario progetto assunzionale, laddove circostanze sopravvenute siano tali da imporre una nuova e diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubbli co;
che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘accertata condizione di idonea non vincitrice RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, in relazione alla quale va alla medesima riconosciuta una situazione soggettiva di mera aspettativa di diritto, per essere l’immissione in ruolo pur sempre subordinata alla volontà di coprire le ulteriori corrispondenti posizioni che si siano nel frattempo rese vacanti (cfr. Cass., S.U., n. 19595/2012), circostanza qui effettivamente verificatasi ma soltanto fino a sette posizioni, rispetto alle quattro originariamente messe a concorso, quando la ricorrente si è collocata all’8^ posto RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, non essendo quindi raggiungibile dall’eventuale scorrimento ;
che il primo motivo va, dunque, accolto, restando assorbito il secondo e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.2.2024.