Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13537 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 13537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11304/2022 R.G. proposto da:
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la quale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, è domiciliata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, n. 4105/2021, depositata il 17.11.2021, RG 131/2017;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE sciopero nei servizi pubblici essenziali (di seguito, la RAGIONE_SOCIALE) nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) avverso la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione del pagamento dei contributi e dei permessi per euro 20 mila irrogata in relazione a quanto accaduto nel dicembre 2014 e poi in particolare il 31.12 di quell’anno e il 1.1.2015 nella città di RAGIONE_SOCIALE, allorquando, nel contesto di contrasti su vari profili lavoristici ed organizzativi tra le OO.SS. e i dipendenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, da un lato ed il Comune di RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, si erano verificate assenze massicce per malattia e fruizioni di permessi a vario titolo in concomitanza con le esigenze di servizio del Capodanno.
La Corte territoriale evidenziava come non fosse emerso alcun comportamento anomalo secondo le regole formali, né erano risultati danni in concreto contestati in termini di disservizio, mentre le assemblee sindacali, dapprima convocate per la notte del 31-12/11 erano state revocate. Il collegamento tra l’accaduto e lo stato di agitazione sindacale, sul quale la Corte affermava non vi erano dubbi, non era stato meglio definito da puntuali indagini RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e quindi, per quanto i comportamenti dei RAGIONE_SOCIALE fossero nel loro complesso stigmatizzabili per la superficialità e la
carenza di spirito di responsabilità, non si poteva affermare, se non con un salto logico non consentito, che essi fossero stati quanto meno fomentati dal sindacato.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso di RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso, confermando in udienza pubblica tali conclusioni.
NOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 146 del 1990, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., anche nel loro combinato disposto e con esso la RAGIONE_SOCIALE sostiene che erroneamente la Corte territoriale avesse ritenuto che l’abnorme tasso di assenze verificatosi nella notta del 31.12.2014 non fosse riconducibile ad un’astensione collettiva dal lavoro, aderendo ad una nozione di sciopero che indebitamente non ricomprendeva forme surrettizie di esso comunque tali da pregiudicare i diritti costituzionalmente rilevanti degli utenti. Secondo la RAGIONE_SOCIALE non era corretto limitare la sanzionabilità AVV_NOTAIO sciopero alle astensioni formalmente proclamate, potendo l’imputabilità alle organizzazioni sindacali di tali forme anomale di astensione essere ricostruita sulla base di presunzioni semplici ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 c.c. e secondo i criteri RAGIONE_SOCIALE‘ id quod plerumque accidit o del ‘più probabile che non’.
Il motivo rileva come la sentenza abbia dapprima ritenuto non esservi dubbi sul sicuro collegamento tra lo stato di agitazione e i fatti accaduti, per poi ritenere che lo stesso dovesse essere accertato all’esito di un accertamento più puntuale, anche se, al di là RAGIONE_SOCIALEa formale contraddizione, essa stessa aveva riconosciuto un
collegamento evidente, perché intuitivo, tra la situazione sindacale esistente ed il comportamento dei RAGIONE_SOCIALE.
Aggiunge quindi la RAGIONE_SOCIALE che le OO.SS. avrebbero dovuto attivarsi per impedire la realizzazione di quanto poi accaduto, dimostrando di avere impartito ai propri associati disposizioni idonee a mantenere l’azione di protesta nell’ambito dei canoni RAGIONE_SOCIALEa legalità.
Il secondo motivo denuncia invece la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) per non avere pronunciato la Corte territoriale sulla domanda subordinata di limitazione RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera alla sola posizione RAGIONE_SOCIALE‘associazione sindacale opponente.
Il primo motivo è fondato ed assorbente, per quanto si va a dire.
Vanno prese le mosse dal precedente di Cass. 28 gennaio 2019, n. 2298, su cui fa leva anche la requisitoria del Pubblico Ministero.
Secondo tale arresto, in ipotesi di astensione collettiva dalle prestazioni, indetta dalle associazioni e dagli organismi RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE, l’art. 4, comma 4, seconda parte, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146 del 1990, deve essere interpretato nel senso che costituisce comportamento valutabile dalla RAGIONE_SOCIALE di garanzia, ai fini RAGIONE_SOCIALEa deliberazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione richiamata, ogni condotta, attiva od omissiva, in violazione dei precetti desumibili dalla disciplina che regolamenta tale astensione collettiva, tra cui anche il comportamento omissivo attuato da detti soggetti in violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto RAGIONE_SOCIALEe misure dirette a garantire l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti RAGIONE_SOCIALEa persona costituzionalmente presidiati.
3.1 La RAGIONE_SOCIALE ha dapprima richiamato l’enunciato normativo RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146 del 1990 e lo « scopo dichiarato » ivi sancito di ‘contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti RAGIONE_SOCIALEa persona, costituzionalmente tutelati” (art. 1, co. 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146 del 1990).
Sono stati quindi riepilogati i principi cardine posti dalla Corte costituzionale in materia, che vanno qui parimenti rammentati per quanto di interesse.
RAGIONE_SOCIALE ha infatti richiamato la risalente affermazione per cui « il diritto di sciopero possa essere oggetto di particolari limitazioni, relativamente agli addetti ai servizi pubblici essenziali, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa tutela di interessi generali assolutamente preminenti che trovano diretta protezione in principi consacrati dalla Costituzione (Corte cost. n. 123 del 1962), ovverosia di una tutela che attiene alla soddisfazione di interessi assolutamente essenziali (Corte cost. n. 124 del 1962) o di valori fondamentali legati alla integrità RAGIONE_SOCIALEa vita e RAGIONE_SOCIALEa personalità dei singoli, principi e limitazioni, cioè, diretti ad evitare la compromissione di funzioni da considerare essenziali per il loro carattere di preminente interesse generale (Corte cost. n. 31 del 1969, n. 290 del 1974, n. 222 del 1976, n. 125 del 1980 e n. 165 del 1983) »; essa ha poi altresì rammentato come l’apparato sanzionatorio RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146/90 risulta « “funzionale a garantire i servizi minimi essenziali”, “a tutela degli interessi degli utenti” e con verifica dei presupposti per l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa sanzione “sempre affidata a quel soggetto super partes ad alta competenza, che il legislatore ha configurato nella RAGIONE_SOCIALE di garanzia” (Corte cost. n. 57 del 1995) ».
Da tale complessivo assetto deriva il dato inequivocabile in ordine al fatto che il diritto di sciopero si misura qui con interessi inviolabili RAGIONE_SOCIALEa comunità e dei singoli che la compongono, sicché non vi è spazio per comportamenti che non siano ispirati alla massima salvaguardia di essi.
3.2 Il precedente -i cui principi sono qui condivisi -riguardava peraltro l’ambito del lavoro autonomo.
In tale contesto, la fattispecie sanzionatoria (sanzione amministrativa di cui all’art. 4, co. 4, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 146 del 1990) ha margini ‘aperti’, concernendo in generale la ‘violazione dei codici di autoregolamentazione’ o le norme ‘provvisorie’ poste dalla RAGIONE_SOCIALE o il rispetto RAGIONE_SOCIALEe ‘prestazioni indispensabili’ di cui all’art. 2, co. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146. Cass. 2298/2019 ha richiamato quindi l’art. 4, co. 4 -quater , RAGIONE_SOCIALEa L. n. 146 ed il procedimento attraverso cui -in ambito sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo – la RAGIONE_SOCIALE è chiamata alla « valutazione del comportamento » dei soggetti coinvolti, in linea altresì con il disposto di cui all’art. 13 lett. i) cit., secondo cui la RAGIONE_SOCIALE ‘valuta, con la procedura prevista dall’articolo 4, comma 4quater , il comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, RAGIONE_SOCIALEe procedure di raffreddamento e conciliazione e RAGIONE_SOCIALEe altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2bis , considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall’articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari’.
Ciò ha portato la RAGIONE_SOCIALE a concludere che il sistema RAGIONE_SOCIALEe norme sanzionatorie « induce a patrocinare esegesi orientate al rispetto RAGIONE_SOCIALEa tutela effettiva dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALEa persona coinvolti dalle astensioni dal lavoro in tali servizi, in coerenza con le indicazioni fornite dagli arresti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza costituzionale innanzi richiamati ».
3.3 Su tali basi la RAGIONE_SOCIALE ha quindi delineato il contenuto RAGIONE_SOCIALEe violazioni perseguibili con riferimento non solo agli obblighi
specificamente imposti a tutela del bilanciamento tra i contrapposti interessi dei RAGIONE_SOCIALE/sindacati e dei cittadini titolari di situazioni primarie coinvolte di servizi pubblici essenziali (termini di preavviso, periodi di c.d. franchigia), ma anche più in generale ai doveri di protezione dei beni-interessi suscettibili di essere lesi dalla mancanza di prestazioni in servizi pubblici essenziali.
Ciò fino a ritenere che, sebbene non vi sia un obbligo di garanzia del sindacato tale da spingersi fino alla prova di essersi attivato per impedire proteste illegittime, sussista invece un obbligo RAGIONE_SOCIALEe associazioni sindacali che abbiano patrocinato lo stato di agitazione, di « dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoc o» dalle forme di protesta che ne possano derivare con modalità violative RAGIONE_SOCIALEa legge di tutela dei servizi pubblici essenziali.
Il tutto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento che la generalità dei consociati deve poter riporre circa l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe regole imposte dalla legge, « anche con il contributo non inerte dei soggetti che detta azione collettiva hanno patrocinato ».
Tale comportamento inerte, secondo il citato precedente, è tra quelli valutabili dalla RAGIONE_SOCIALE di garanzia e può dunque portare all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure sanzionatorie.
Si tratta quindi di valutare come tali principi si declinino rispetto all’ipotesi AVV_NOTAIO sciopero in ambito di lavoro subordinato, nella specie pubblico contrattualizzato.
La norma di base è qui diversa, in quanto non solo le sanzioni sono fissate ed applicate attraverso altre forme (sospensione dei permessi sindacali; sospensione – come nel caso di specie –RAGIONE_SOCIALE‘erogazione dei contributi trattenuti sulle retribuzioni; esclusione temporanea dalla contrattazione), ma anche la fattispecie ha un tratto più definito, riguardando il caso RAGIONE_SOCIALEe « organizzazioni dei RAGIONE_SOCIALE che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui all’articolo 2 ».
Si deve però ritenere che le medesime esigenze impongano, anche nel diverso ambito lavorativo qui coinvolto, una lettura RAGIONE_SOCIALEa fattispecie ispirata alla tutela dei diritti fondamentali come sancito nel precedente di Cass. 2298/2019 e quindi – come fu detto in quella sede – secondo « esegesi orientate al rispetto RAGIONE_SOCIALEa tutela effettiva dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALEa persona coinvolti dalle astensioni dal lavoro in tali servizi» .
In particolare, in presenza di uno stato di agitazione e poi di uno sciopero indetti dalle OO.SS., sorge in capo a queste ultime l’obbligo di protezione delineato dal citato precedente, al fine di evitare che di fatto i comportamenti dei RAGIONE_SOCIALE si collochino al di fuori del sistema legale e mettano consequenzialmente in pericolo le situazioni essenziali dei cittadini da esso tutelate.
Tale dovere di protezione non consente alle OO.SS. cui risale l’indizione AVV_NOTAIO stato di agitazione e poi AVV_NOTAIO sciopero, di disinteressarsi di quanto in concreto accada, essendo loro obbligo informarsi dei comportamenti dei RAGIONE_SOCIALE ed eventualmente di dissociarsi -a fini dissuasivi – da quelli che si pongano in contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990.
L’esistenza di uno sciopero indetto o cui comunque l’O.S. abbia aderito realizza dunque la fattispecie di cui all’art. 4, co. 2 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 146 del 1990 ed attiva i conseguenti obblighi di protezione, sia in ragione di comportamenti devianti rispetto all’iniziativa di astensione dal lavoro in ipotesi legittimamente organizzata, sia rispetto – come si dirà in prosieguo -a comportamenti inosservanti RAGIONE_SOCIALEa sua sopravvenuta revoca, quando persista lo stato di agitazione e tanto più se si trattava di indizione ab origine non legittima.
4.1 La logica non è peraltro meramente sanzionatoria, ma è promozionale del ruolo del Sindacato, sul piano partecipativo, alla tutela dei diritti essenziali ed è imposta – come sottolineato dal
precedente cui si dà qui continuità dall’art. 2, co. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146 a tutti i soggetti coinvolti.
Gli obblighi di protezione in capo alle OO.SS. si radicano infatti non solo nella tutela dei diritti fondamentali quale richiamata dalla S.C. nel precedente da cui si prendono le mosse e dalla Corte Costituzionale negli arresti sopra citati, ma in una valorizzazione del ruolo del Sindacato, quale formazione il cui operare non può essere dissociato dai doveri di garanzia dei diritti fondamentali e dei doveri di solidarietà sociale, la cui declinazione ai livelli massimi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento (art. 2 Cost.) non consente deroghe o allentamenti rispetto a libertà e diritti, pur centrali, ma comunque afferenti alla sfera dei ‘rapporti economici’ (art. 39 e 40 Cost.).
In altre parole, una funzione del Sindacato, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, che non può non essere che quella di una organizzazione consapevole RAGIONE_SOCIALE‘intero assetto degli interessi sociali ed individuali coinvolti dalle azioni rivendicative. Aspetto questo che non può trovare minore attuazione in ambito di lavoro dipendente, per giunta pubblico, di quanto il precedente di Cass. 2298/2019 ritiene accada in ambito di lavoro autonomo.
La sentenza di appello, valutando i fatti solo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione ‘diretta’ da parte RAGIONE_SOCIALEa O.S. degli eventi di fine anno ha trascurato questo versante giuridico RAGIONE_SOCIALEa questione, pur risultando da essa (pag. 2, periodo iniziale, AVV_NOTAIO storico di lite RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello) che il tema dei comportamenti omissivi le fosse stato sottoposto.
È sulla base di queste regole che va dunque esaminato il caso di specie.
Preliminarmente vanno ricostruiti i dati rinvenienti dalla sentenza impugnata.
Essa dà atto che sussisteva uno « stato di agitazione indetto il 30.1.2014 », nei cui contesto vi era stata fissazione RAGIONE_SOCIALEe assemblee
da tenersi nella notte tra il 31.12 e l’1.1 e che tali assemblee erano state revocate a ridosso RAGIONE_SOCIALEa festività incipiente.
La motivazione prosegue quindi premettendo che oggetto RAGIONE_SOCIALEa verifica è il « collegamento causale tra lo stato di agitazione, documentato e non negato dalla convenuta associazione e le infelici decisioni dei singoli vigili di assentarsi in un momento così importante per la cittadinanza romana », aggiungendo poi che gli accertamenti svolti non avevano « evidenziato alcun comportamento anomalo secondo le regole formali ».
La motivazione afferma quindi che « nel caso in questione si contesta un sicuro collegamento tra i fatti già richiamati e lo stato di agitazione, sul quale non vi sono dubbi », ma di seguito ritiene che il collegamento doveva essere meglio definito all’esito di più approfondite indagini; per concludere che, per quanto il comportamento dei RAGIONE_SOCIALE fosse « nel suo complesso stigmatizzabile per la superficialità e la carenza di spirito di responsabilità », non si poteva ritenere, se non con un salto logico, che gli stessi « erano stati quantomeno fomentati dal sindacato che li avrebbe poi coordinati ed organizzati ».
Come rileva il Pubblico Ministero, la sentenza riconosce il nesso causale tra lo stato di agitazione esistente e i comportamenti dei RAGIONE_SOCIALE (« si contesta un sicuro collegamento tra i fatti già richiamati e lo stato di agitazione, sul quale non vi sono dubbi »).
Il riferirsi, nella sentenza, RAGIONE_SOCIALE‘assenza di ‘dubbi’ anche a quel collegamento tra stato di agitazione ed eventi del 31.12/1.1 ed il riferirsi di quel ‘si contesta’ a quanto sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE appare certo, ove si consideri che la motivazione prosegue (‘tuttavia’ …) argomentando sulla necessità che quel collegamento dovesse essere approfondito con indagini più stringenti, per potersi concludere che il Sindacato avesse ‘fomentato’ e quindi direttamente organizzato e promosso, le vicende RAGIONE_SOCIALE‘ultimo RAGIONE_SOCIALE‘anno.
In sostanza la sentenza ritiene il collegamento causale tra stato di agitazione e fatti RAGIONE_SOCIALE‘ultimo RAGIONE_SOCIALE‘anno, ma non che fosse stato dimostrato che quei comportamenti fossero stati « fomentati dal sindacato che li avrebbe poi coordinati ed organizzati » e quindi che le astensioni dal lavoro per come attuate risalissero ancora ad una protesta specificamente indetta e curata dal sindacato in tal senso.
Calando i fatti appena riepilogati nel principio di fondo che è stato sopra definito, deve quindi verificarsi se lo stato di agitazione accertato come sussistente comprendesse ab origine una forma di sciopero -necessaria ad integrare la fattispecie sanzionatoria -e quanto a ciò consegue.
8.1 Non vi è intanto dubbio che, come acclarato a partire da Cass. 30 novembre 1980, n. 711, siano scioperi anche quelle forme anomale in cui non si realizza un’astensione del lavoro tout court , ma si hanno astensioni parziali o non totali (sciopero a scacchiera, a singhiozzo etc.).
In proposito, va allora detto che l’esercizio di un diritto nel caso di specie di assemblea sindacale -specie allorquando esso risulti strettamente contiguo ad interessi primari altrui, per giunta diffusi, come quello alla sicurezza collettiva ed individuale del fine anno, non tollera approcci che possano avallare abusi RAGIONE_SOCIALEe facoltà legittime a fini elusivi RAGIONE_SOCIALEe situazioni coinvolte.
Non sono quindi necessarie molte parole, data l’eclatanza dei fatti, per affermare che l’indizione di assemblee sindacali tre le 21.00 del 31.12 e le 3.00 del 1.1 costituisse una forma surrettizia finalizzata a mascherare, dietro l’esercizio formale di un certo diritto, un’astensione collettiva dal lavoro, ovverosia realizzando la sottrazione al datore di lavoro RAGIONE_SOCIALEa prestazione tipica, in spregio a tutte le regole che disciplinano il fenomeno in materia di servizi pubblici essenziali e con l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘artificio.
La fissazione RAGIONE_SOCIALEe assemblee in quella data ed in quegli orari abnormi, impropri ed improponibili per qualunque riunione del
personale, non ha alcuna spiegazione logica se non l’intento di sottrarre la prestazione tipica e quindi di realizzare una forma anomala di astensione dal lavoro e quindi uno sciopero.
La valutazione di merito e giuridica di quei fatti riferiti dalla Corte territoriale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, co. 2, c.p.c., porta dunque a concludere nel senso che lo stato di agitazione aveva quindi (anche) quel contenuto di indizione di uno sciopero, mascherato dall’apparente esercizio di un altro diritto.
L ‘apprezzamento di merito è qui possibile, trattandosi pur sempre di adottare una valutazione sostitutiva sulla base di fatti che emergono dalla sentenza impugnata e comunque pacifici in quanto tali (Cass., S.U., 31 luglio 2012, n. 13617), in applicazione anche del principio di ragionevole durata del processo (Cass., S.U., 29 aprile 2009 n. 9946).
8.2 Non può poi dubitarsi che quella in concreto realizzata dai RAGIONE_SOCIALE l’ultimo RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014 -2015 fosse -a prescindere dall’organizzazione sindacale un’astensione collettiva dal lavoro e dunque uno sciopero.
La sentenza di appello sul punto presenta tratti apparentemente incerti perché associa al rilievo in ordine alla regolarità « formale » RAGIONE_SOCIALEe assenze, quello in ordine alla « superficialità » e « carenza di spirito di responsabilità » dimostrato.
È tuttavia evidente che, se rispetto alla fruizione di permessi si può anche parlare di ‘leggerezza’ nella loro richiesta, ciò non può valere per le malattie, pacificamente realizzatesi in modo massiccio.
Rispetto ad esse la « carenza di spirito di responsabilità » e il giudizio in ordine al ricorrere di un comportamento « nel suo complesso stigmatizzabile » non può che significare che la stessa sentenza impugnata ne ha ritenuto la portata fittizia, almeno in buona parte, pur se poi non vi era stato accertamento in specifico di quali fossero i RAGIONE_SOCIALE che si erano astenuti dal lavoro
nonostante non fossero malati e dunque tutto risultasse formalmente regolare.
Ciò già basta, ma ad colorandum , non si possono non richiamare i dati RAGIONE_SOCIALEe assenze per malattia di quei giorni riferiti a pag. 20 del ricorso per cassazione mediante la trascrizione del documento del Comune di RAGIONE_SOCIALE, ove esse risultano più che quintuplicate, senza che la sentenza di appello neanche menzioni -esprimendosi anzi in termini di ‘stigma’ l’esistenza di un qualche picco epidemico.
Nelle assenze per malattia massicce, ma in buona parte fittizie, RAGIONE_SOCIALE‘ultimo RAGIONE_SOCIALE‘anno, si celava dunque l’attuazione di una forma collettiva di astensione dal lavoro.
Ciò posto, è vero che le OO.SS. avevano revocato in limine , tra il 29 ed il 30.12, le assemblee originariamente indette.
Tuttavia, si trattava di assemblee che, come si è detto, già mascheravano un’astensione dal lavoro, inosservante RAGIONE_SOCIALEe regole proprie RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146 del 1990 e dunque a maggior ragione era obbligo del sindacato sincerarsi che l’iniziativa di astensione non avesse ulteriori sviluppi, nel caso dissociandosi da essi.
Del resto, lo stato di agitazione pacificamente permaneva e la stessa Corte territoriale -per quanto sopra ricostruito – riconosce un « sicuro collegamento » tra esso e i fatti verificatisi poi l’ultimo RAGIONE_SOCIALE‘anno.
Quindi, pur tenendo fermo quanto dice la Corte territoriale, ovverosia che i comportamenti ultimi dei RAGIONE_SOCIALE non fossero stati « fomentati » o « coordinati ed organizzati » dalla O.S. qui coinvolta, resta il fatto che è mancata qualsiasi traccia di comportamenti attivi e significativi di vigilanza e di dissuasione, pur essendo pacifica la persistenza, in quel momento delicatissimo per la città, AVV_NOTAIO « stato di agitazione » la cui proclamazione e sostegno risalivano anche a CSA.
Quei comportamenti attivi erano viceversa dovuti, in forza degli obblighi di protezione di cui si è detto e tanto più lo erano in
presenza di un’iniziativa (le assemblee di fine anno) già destinata a qualificarsi come sciopero e tale da porsi già essa in contrasto con la disciplina di legge, per il fatto stesso di essere stata impostata con modalità finalizzate a celare il fatto che si trattava in concreto di una astensione dal lavoro.
Le OO.SS. non potevano dunque rendersi non responsabili di un livello di protesta -per giunta illegittimo -quale era quello così realizzato, limitandosi alla revoca in limine di quell’iniziativa, senza poi rimanere attive con la dovuta vigilanza ed eventuale chiara dissociazione rispetto a comportamenti dei RAGIONE_SOCIALE che, a quel punto, stante il permanere AVV_NOTAIO stato di agitazione, sfuggissero di mano.
Questo trova conferma, ad colorandum. nel testo del volantino riprodotto a pag. 5 del ricorso per cassazione e da cui risulta che, in concomitanza con la revoca RAGIONE_SOCIALEe assemblee, si faceva riferimento ad uno « stato di agitazione … attivo e confermato » ad una mobilitazione che « va avanti » e che vi sarebbero state forme di lotta « ancora più incisiva ed eclatante »; restava quindi, una forte indicazione nel senso del permanere RAGIONE_SOCIALEa protesta e nessuna traccia di quei comportamenti di protezione, diligenti e realmente dissuasivi.
In mancanza dei comportamenti attivi di controllo e dissuasione, RAGIONE_SOCIALE non può dunque andare esente dalle sanzioni che l’ordinamento prevede rispetto ad astensioni dal lavoro che, di fatto, si realizzino poi con violazione RAGIONE_SOCIALEe regole poste a salvaguardia RAGIONE_SOCIALEe situazioni essenziali RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza.
Quanto appena detto impone tuttavia uteriori precisazioni su alcuni profili, in buona parte affrontati nelle difese anche RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
10.1 Non ha rilievo il fatto che i comportamenti indebiti RAGIONE_SOCIALE‘ultimo RAGIONE_SOCIALE‘anno in oggetto siano stati, o meno, tenuti da RAGIONE_SOCIALE appartenenti alla O.S. controricorrente.
Una volta organizzata e promossa un’agitazione o sciopero da parte di una certa organizzazione sindacale -ed è pacifico che anche a RAGIONE_SOCIALE risalisse l’indizione e poi la revoca RAGIONE_SOCIALEe assemblee l’obbligo di adoperarsi, una volta revocata l’iniziativa, nei termini di cui si è detto, gravava su tutte le OO.SS. cui risaliva l’originaria indizione e non conta, se non vi siano state la conseguente vigilanza su quanto stava per accadere e l’intervento dissuasivo, quali RAGIONE_SOCIALE poi persistano nella protesta.
10.2 Ininfluente è anche il verificarsi o meno di un concreto pregiudizio per il servizio pubblico.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE -come è pacifico – ha poi sopperito in qualche modo alle proprie esigenze, ma ciò che conta è il dato obiettivo del verificarsi di un’astensione dal lavoro, nel caso di specie occultata dalla malattia, con coinvolgimento nei termini in cui si è detto del sindacato in causa, senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe regole che la materia dei servizi pubblici essenziali, a tutela contro pericoli per diritti primari, impone di rispettare.
10.3 Altra questione riguarda la coerenza tra l’addebito di cui si conferma qui la fondatezza e la contestazione amministrativa dei fatti nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa O.S.
In proposito – al di là del fatto che la narrativa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per cassazione fa riferimento all’imputazione non solo di un’ « influenza rilevante sui RAGIONE_SOCIALE » rispetto agli eventi di fine anno, ma anche RAGIONE_SOCIALEa mancanza di indicazioni ai RAGIONE_SOCIALE volte ad evitare che la protesta si spingesse oltre quanto legalmente consentito -si deve ritenere che, avendo il giudizio sulla sanzione ad oggetto il rapporto ed essendo evidentemente stati coinvolti in causa tutti i fatti occorsi in quel frangente, l’individuazione di un profilo più particolare di responsabilità (omessa attività a fini dissuasivi) rispetto ad uno più generale (organizzazione diretta RAGIONE_SOCIALEe astensioni illegittime ultime) non sposti l’oggetto del contendere ed
i fatti addebitati (v. anche Cass. 7 settembre 2021, n. 24082; Cass. 10 marzo 2016, n. 4725).
Nel caso di specie, la questione sulle assemblee indette e poi revocate, la persistenza AVV_NOTAIO stato di agitazione e il nesso causale tra questo e gli eventi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo RAGIONE_SOCIALE‘anno sono stati chiaramente ricompresi tra i fatti addotti e poi devoluti alla cognizione giudiziale e dunque non vi è luogo ad ulteriori dubbi sul punto.
10.4 Infine, altra questione ancora riguarda la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione, sulla quale non vi è però luogo a fondatamente interrogarsi, perché la gravità degli eventi è tangibile, tenuto anche conto dei tentativi di surrogare l’astensione dal lavoro con l’esercizio del diritto di assemblea e RAGIONE_SOCIALEa delicatezza per la città di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe contingenze in cui tutto è accaduto.
10.5 In definitiva, risultano integrati tutti gli elementi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie quale delineata sulla base RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, co. 2, legge n. 146 del 1990 qui adottata.
11. Sulla base quanto sopra detto, il ricorso va dunque accolto e, in forza dei fatti quali sopra riepilogati, può procedersi a decisione nel merito con rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria impugnativa.
12. Può anche affermarsi -in sostanziale continuità con Cass. n. 2298 del 2019 dianzi richiamata -il seguente principio di diritto « nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali dei RAGIONE_SOCIALE dipendenti o cui esse abbiano aderito, l’art. 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146 del 1990 deve essere interpretato nel senso che è comportamento sanzionabile anche quello omissivo tenuto da detti soggetti, in violazione del dovere di vigilare e dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto RAGIONE_SOCIALEe misure dirette a garantire l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti RAGIONE_SOCIALEa persona costituzionalmente presidiati e ciò anche in presenza di
formale revoca AVV_NOTAIO sciopero, tanto più quando l’originaria astensione sia stata indetta in contrasto con le regole di cui alla stessa legge n. 146 del 1990 e lo stato di agitazione patrocinato dalle medesime organizzazioni sindacali sia risultato persistente nonostante la menzionata revoca».
L’evolversi del contendere giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese per i gradi di merito e la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe sole spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 7 febbraio