Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8004 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8004 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 13727/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del presidente nazionale e legale rappresentante pro tempore NOMEAVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, d all’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE (come risultante dalla integrazione associativa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avvenuta il 19 novembre 2015), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOMEAVV_NOTAIO NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE (come
risultante dall’integrazione associativa tra RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME. NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME.ssa NOME COGNOME, tutti rappresentanti e difesi, giusta procure speciali allegate al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, al INDIRIZZO.
-controricorrenti – avverso la sentenza, n. cron. 8346/2022, della CORTE DI APPELLO DI ROMA pubblicata il giorno 22/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/03/2024
dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. Con atto ritualmente notificato il 23 maggio 2016, RAGIONE_SOCIALE -citò l’RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Roma chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni così precisate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ.: ‘ a) ordinare a RAGIONE_SOCIALE e alle altre parti convenute il rendimento del conto di tutte le attività fino alla data odierna, precisando, in particolare, l’ammontare di tutti i contributi corrisposti fino al novembre 2014, la collocazione delle somme corrispondenti, l’eventuale erogazione di controprestazioni a favore di associati; b) ordinare ai responsabili delle attività di RAGIONE_SOCIALE di non disporre in alcun modo del patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE costituito in forza del CCNL 2001; c) aNOMEare tutti i provvedimenti più idonei a tutelare i diritti e le domande qui azionate; d) accertata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la cessazione dell’efficacia dell’RAGIONE_SOCIALE costituito in forza del CCNL/ASS 2001, e comunque l’intervenuta costituzione di nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in base al CCNL 20.11.2014, sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di diritto, nonché di quelle dello Statuto per la liquidazione e scioglimento
dell’E.N.RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE; e) conseguentemente dichiarare la liquidazione e lo scioglimento dell’ente RAGIONE_SOCIALE costituito ai sensi del CCNL/ASS 2001; f) nominare il liquidatore e/o i liquiRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE considerate anche le irregolarità poste in essere dall’Organo rappresentativo dell’ente RAGIONE_SOCIALE, ; g) aNOMEare ogni più idoneo provvedimento per la tutela del patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE, da devolversi secondo quanto stabilito dall’art. 23, n.5 dello Statuto ‘.
1.1. A fondamento delle domande, l’attore dedusse che: i ) aveva costituito, unitamente a RAGIONE_SOCIALE, quali RAGIONE_SOCIALE, con le organizzazioni sindacali RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, mediante il CCNL per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera del 12 dicembre 20 01, l’RAGIONE_SOCIALE, nel cui ambito era stata prevista la costituzione di una ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, gestita allo scopo di ‘ realizzare le finalità e i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai RAGIONE_SOCIALE ai quali il CCNL si applica ‘ (art. 4, comma 5, CCNL/2001); ii ) la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era avvenuta allo scopo di assicurare un sostegno al reddito dei RAGIONE_SOCIALE vincolati al CCNL, durante i periodi di sospensione del RAGIONE_SOCIALE per malattia; iii ) il 18 aprile 2004, era stato approvato lo Statuto di RAGIONE_SOCIALE e che l’ente era da qualificare come associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e ss. cod. civ., soggetta alle comuni regole civilistiche sulle RAGIONE_SOCIALE, senza che il carattere sindacale e contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potesse assumere rilevanza e determinare la verificazione di particolari effetti; iv ) il 20 novembre 2014, le Organizzazioni firmatarie del CCNL/2001 e del CCNL/2007 avevano sottoscritto un nuovo CCNL, al quale il RAGIONE_SOCIALE attore non aveva aderito in quanto firmatario di diverso contratto in data 10 novembre 2014 con altre organizzazioni sindacali; v ) a seguito della sottoscrizione di tale diverso CCNL, era stato costituito un nuovo ente RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe conservato la sola denominazione di RAGIONE_SOCIALE, restando comunque autonomo rispetto al precedente, istituito mediante il CCNL/2001, che invece doveva reputarsi estinto; vi ) nel novembre 2014, aveva richiesto, senza utile seguito, all’RAGIONE_SOCIALE di restituire agli associati i contributi versati a decorrere dal 2013; vii ) il 6 novembre 2015, aveva inviato altra comunicazione con cui aveva richiesto di procedere alla liquidazio ne dell’RAGIONE_SOCIALE, sull’assunto che, con l’intervento del nuovo CCNL 20.11.2014, al quale non aveva aderito il RAGIONE_SOCIALE, si era verificata la condizione di cui all’art. 23 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Costituitesi le RAGIONE_SOCIALE convenute, che contestarono le avverse pretese per l’inesistenza dei presupposti dello scioglimento e della liquidazione richiesti,
l’adito tribunale, con sentenza del 10 luglio 2018, n. 14177, rigettò tutte le domande dell’attore.
Il gravame promosso da quest’ultimo contro tale decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Roma con sentenza del 22 dicembre 2022, n. 8346, resa, ex art. 281sexies cod. proc. civ. nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
2.1. In particolare, quella corte, esaminando congiuntamente le formulate doglianze, strettamente connesse, riguardando tutte, « sotto diversi profili, la questione della ricorrenza, o meno, dei presupposti per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’RAGIONE_SOCIALE », osservò che: « Il giudice di prime cure, sulla base dell’esame dello statuto RAGIONE_SOCIALE e della ulteriore documentazione in atti, ha indicato in modo completo e puntuale natura, funzioni, durata e istituzione dell’ente, nonché validità ed efficacia dei vari accordi e rinnovi del CCNL/2001 (anni 2007, 2011 e 2014), mancato rinnovo del CCNL del 2011 da parte di RAGIONE_SOCIALE, sottoscrizione da parte di quest’ultimo (il 10.11.2014) di un nuovo CCNL con RAGIONE_SOCIALE differenti e creazione di un nuovo ente RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), arrivando ad escludere la ricorrenza di una delle ipotesi di messa in liquidazione espressamente previste dall’art. 23 dello statuto e ad inquadrare la mancata adesione di RAGIONE_SOCIALE al nuovo contratto sottoscritto dalle altre RAGIONE_SOCIALE il 20.11.2014 in termini di recesso dalla precedente associazione e dai relativi accordi e manifestazione della volontà di aderire ad altro sistema contrattuale e alla costituzione di un nuovo ente RAGIONE_SOCIALE di riferimento. Ha sostenuto, quindi, che il venir meno di uno degli originari associati non ha determinato l’estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE, ma solo una modificazione dal lato soggettivo, con conseguente esclusione del diritto per il recedente alla restituzione della quota parte della contribuzione devoluta al fondo com une e dell’obbligo delle RAGIONE_SOCIALE rimaste nell’ente di rendere il conto. A fronte di tale coerente ricostruzione dei fatti e corretta lettura della disciplina statutaria, l’appellante si limita a riproporre la propria originaria tesi, che fonda essenzi almente su un’interpretazione, definita ‘letterale’ dell’art. 23, lett. c), dello statuto, che consentirebbe anche ad una sola organizzazione firmataria del CCNL di dissociarsi dal contratto e dall’ente e chiedere lo scioglimento dell’ente RAGIONE_SOCIALE, per il venir meno della ‘efficacia generale’ delle norme del CCNL, nella sua ‘dizione onnicomprensiva’. Interpretazione che, tuttavia, contrasta con la stessa disposizione statutaria citata, a tenore della quale la
liquidazione è disposta «su conforme deliberazione di tutte le Associazioni ed Organizzazioni stipulanti», e con le norme del codice civile (dettate per le RAGIONE_SOCIALE riconosciute, ma ritenute pacificamente applicabili anche alle RAGIONE_SOCIALE non riconos ciute), e, in particolare, l’art. 24 c.c., che prevede la libertà di recesso di ciascun associato, se non ha assunto l’obbligo di fare parte dell’associazione per un tempo determinato, in linea con il disposto di cui all’art. 18 Cost., e l’art. 27 c.c., c he disciplina la diversa ipotesi del venir meno di tutti i gli associati quale causa estintiva dell’associazione. Né assume valore decisivo, nel senso dello scioglimento dell’originario ente RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), l’avvenuta costituzione del nuovo ente RAGIONE_SOCIALE (EBISEP), posto che il primo ha continuato ad operare senza soluzione di continuità, modificando e adeguando il suo statuto per recepire quanto previsto dal contratto collettivo del 20.11.2014; mentre l’impossibilità di ripetere la quota parte dei co ntributi costituenti il fondo comune dell’associazione non riconosciuta discende dall’inquadramento della fattispecie corretto per quanto sopra evidenziato -nell’ambito dell’esercizio della facoltà di recesso, che comporta, quale naturale conseguenza ex art. 37 c.c., il divieto per il recedente di chiedere la divisione del fondo comune e di pretendere la liquidazione della quota, a nulla valendo le considerazioni svolte in ordine alla maggiore rappresentatività di SNA in rapporto a quella di RAGIONE_SOCIALE e alla limitazione della libertà sindacale che la diversa soluzione comporterebbe, del tutto insussistente »; ii ) « Quanto all’obbligo di rendicontazione, gli argomenti posti dal giudice di prime cure a fondamento della statuizione di rigetto (difetto di interesse dell’associazione recedente a conseguire il rendimento del conto da cui non potrebbe comunque trarre vantaggio; inesistenza dell’obbligo suddetto all’utilizzo del fondo comune da parte delle RAGIONE_SOCIALE aderenti) vengono superate dall’appellante attraverso il mero richiamo delle ragioni sviluppate nei motivi precedenti, fondate sulla ritenuta sussistenza del presupposto per lo scioglimento e messa in liquidazione dell’ente di cui all’art. 23, lett. c), dello statuto, che invece è stata esclusa ».
3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 c.c., degli art.li 1362 -1363 c.c., in relazione all’art. 23, n. 1), lettera c) , dello Statuto Enbass ». Si censura l’interpretazione fornita dai giudici di merito relativamente al significato letterale da attribuire alla previsione di cui all’art. 23, lett. c ), dello statuto dell’RAGIONE_SOCIALE in tema di cause di liquidazione e scioglimento di quest’ultimo. Secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, poiché è pacifico che, a far data dal novembre 2014, il contratto collettivo rispetto al quale era stato costituito l’ente RAGIONE_SOCIALE suddetto non era più efficace ‘ per tutti gli appartenenti alla categoria ‘, doveva ritenersi integrata, ad ogni effetto, la condizione di cui alla menzionata previsione statutaria. Si assume che il tribunale, prima, e la corte di appello, poi, non hanno in alcun modo specificamente esaminato quella norma statutaria, né hanno indagato in ordine al suo significato;
II) « Violazione e falsa interpretazione dell’art. 4 del CCNL sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, il 20.11.2014; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera del 10.11.2014, sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE dall’altra; violazione e falsa applicazione dell’art. 23, n. 1), lett. c), dello Statuto ERAGIONE_SOCIALE.BRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE emanato in applicazione dell ‘art. 4 del CCNL del 2001, sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE dall’altro ». Si deduce, essenzialmente, che con la firma dei due sopra detti distinti CCNL, le parti stipulanti hanno stabilito, nei rispettivi artt. 4, l’istituzione di nuovi enti bilaterali; non era previsto, invece, in alcuno di tali due contratti collettivi, che l’RAGIONE_SOCIALE, istituito in base al CCNL del 2001, dovesse sopravvivere alla scissione. Tanto, secondo il ricorrente, si inquadra perfettamente nella logica già individuata nel precedente motivo di ricorso, per la quale le parti collettive avevano ab origine indicato nella clausola 23, n. 1, lettera c ), dello Statuto RAGIONE_SOCIALE., una ipotesi di liquidazione dell’ente RAGIONE_SOCIALE, una volta che ne fosse venuta meno l’efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria.
RITENUTO CHE
L’odierna controversia, avendo ad oggetto, sostanzialmente e chiaramente, rapporti tra organizzazioni sindacali, contratti collettivi e correlativi enti bilaterali, rientra, innegabilmente, tra quelle tabellarmente spettanti alla cognizione della Sezione Lavoro di questa Corte ( cfr . § 45 delle Tabelle organizzative di questo Ufficio per il triennio 2020-2022, tuttora vigenti), cui, dunque, preliminarmente, va rimessa.
Né l’avvenuta sua iscrizione al ruolo con la dicitura ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ può mutarne la sostanza e, quindi, la spettanza tabellare come predetta.
1.1. Nella sua memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha chiesto espressamente la rimessione della causa alla pubblica udienza, in considerazione della ‘ delicatezza e particolarità della controversia ‘: richiesta che , in questa sede, si ritiene di poter condividere.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone rimettersi l’odierno ricorso alla Sezione Lavoro di questa Corte, disponendone, in quella sede, la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della