Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6812 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6812 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7293-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE DEVELOPMENT SOCIETÀ GESTIONE CREDITI A SOCIO UNICO, difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI CATANIA del 16/12/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 23/2/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, con atto del 30/10/2012, ha ceduto alla RAGIONE_SOCIALE il credito IVA relativo all ‘ anno d ‘ imposta 2011 e 2012, rispettivamente di €. 66.942,00 e di €. 19.184,00, e quello in
corso di maturazione fino alla chiusura della procedura, nonché il credito IRES di almeno €. 23.308,96 maturando fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.
1.2. Il tribunale, con sentenza del 2018, ha dichiarato il fallimento della società cedente, determinando la cessazione della procedura di amministrazione straordinaria.
1.3. Il giudice delegato, in surroga del RAGIONE_SOCIALE dei creditori, con decreto del 4/8/2021, ha autorizzato la curatela a sciogliersi dal contratto di cessione dei crediti erariali ai sensi dell ‘ art. 72 l.fall..
1.4. La RAGIONE_SOCIALE, con separati reclami proposti ai sensi degli artt. 26 e 36, commi 1° e 2°, l.fall., ha impugnato ‘ la decisione dei curatori … di sciogliersi ai sensi dell ‘ art. 72 l.f. dal contratto di cessione di crediti erariali del 30.10.2012 (rep. 55.735 AVV_NOTAIO) e avverso l ‘ autorizzazione datata 4.8.2021 del g.d. dell ‘ intestato fallimento in surroga del RAGIONE_SOCIALE dei creditori, resa sull ‘ istanza dei curatori n. 43 del 15.7.2021 e allegata alla citata pec dei curatori del 13.9.2021 ‘ , chiedendo al tribunale: -‘ di dichiarare invalida, nulla, inefficace, inesistente, infondata e comunque di revocare la decisione dei Curatori … di sciogliersi ai sensi dell ‘ art. 72 l.f. dal contratto di cessione di crediti erariali del 30.10.2012 (rep. 55.735 AVV_NOTAIO) stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ ; -‘ di dichiarare invalida, nulla, inefficace, inesistente, infondata e comunque di revocare l ‘ autorizzazione datata 4.8.2021 del G.D. dell ‘ intestato fallimento in surroga del RAGIONE_SOCIALE, … allegata alla citata pec dei curatori del 13.9.2021 relativa al contratto di cessione di crediti erariali del 30.10.2012 (rep. 55.735 AVV_NOTAIO) stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, riuniti i reclami, li ha rigettati.
2.2. Il tribunale, in particolare, ha, per quanto rileva, affermato che: si tratta di reclamo ex art. 26 l.fall., ‘ risultando sostanzialmente impugnato il provvedimento con il quale il GD, in sostituzione del RAGIONE_SOCIALE dei creditori, ha autorizzato il curatore a sciogliersi dal contratto ‘ ; – le ‘ cessioni di crediti futuri ‘ allegate dalla reclamante sono opponibili al fallimento, non p otendo ‘ farsi questione in ordine all ‘ anteriorità delle cessioni rispetto all ‘ apertura del concorso dei creditori perché gli atti dispositivi per cui è causa sono stati posti in essere nel corso di procedura concorsuale, rispetto a cui il fallimento è, pacificamente, evoluzione patologica ‘; -l ‘ amministrazione straordinaria è stata, infatti, convertita in fallimento, sussistendo la condizione indicata all ‘ art. 8, comma 3, del d.l. n. 70/2011, secondo il modulo procedimentale di cui all ‘ art. 71 del d.lgs. n. 270/1999; -‘ l ‘ opponibilità delle cessioni non appare incompatibile con l ‘ applicabilità … della disciplina di cui all ‘ art. 72 l.f . ‘; -‘ invero, avuto riguardo alla diversità degli organi delle due procedure, delle finalità … e della disciplina, vanno riconosciute al curatore fallimentare le facoltà di cui alla disposizione richiamata laddove i contratti stipulati dal commissario straordinario siano ancora bilateralmente ineseguiti o non compiutamente eseguiti ‘ .
2.3. D ‘altra parte, ha aggiunto il tribunale, ‘ la pretesa procedura competitiva per la cessione dei crediti fiscali in questione indetta dai Commissari Straordinari risulta essere tutt ‘ altro che rispondente alle esigenze della massima trasparenza, informazione e partecipazione dei potenziali interessati, così da assicurare la massimizzazione del profitto e salvaguardare gli interessi della massa ‘: -‘ i Commissari
Straordinari ‘, infatti, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata, si solo limitati ‘ soltanto a ricevere una manifestazione di interesse da parte di RAGIONE_SOCIALE e a svolgere una gara il 15 dicembre 2011, all ‘ esito della quale ‘ hanno aggiudicato ‘ i crediti fiscali a due soggetti (di cui uno, appunto, era RAGIONE_SOCIALE) ‘; -‘ non è chiara quindi né la tipologia di pubblicità espletata preventivamente allo svolgimento della gara né quanti e quali fossero i partecipanti ad essa ‘, per cui ‘ è palese come il superiore procedimento non garantisca affatto il soddisfacimento delle esigenze sottese alle procedure competitive, siccome delineate in sede concorsuale ‘.
2.4. Né, infine, si tratta di vendita coattiva , ‘ sia per quanto su spiegato in ordine alle modalità di essa, sia perché è principio consolidato quello secondo cui i contratti di cessione dei beni stipulati dai commissari straordinari sono a tutti gli effetti dei negozi di diritto privato stipulati per conto della impresa, ancorché a seguito di una fase procedimentalizzata in cui interviene la pubblica amministrazione che deve dare il suo consenso all ‘ atto liquidatorio ‘.
2.5. I contratti in questione, inoltre, non sono stati integralmente eseguiti, poiché i crediti de quibus al momento della stipula dell ‘ atto non erano ancora tutti venuti ad esistenza: – sia il contratto di cessione dei crediti IVA, sia il contratto di cessione del credito IRES, infatti, prevedevano, ‘ dal lato del cessionario, il pagamento di un anticipo del corrispettivo alla stipula della cessione e il pagamento del saldo in prossimità del rendiconto finale, dal lato del cedente, l ‘ impegno a presentare la dichiarazioni a fini fiscali occorrenti per l ‘ insorgenza del credito ceduto nonché, per il credito IRES, l ‘ impegno a compiere gli ulteriori adempimenti di cui alle lettere f), g), h) e i) ‘ .
2.6. Le prestazioni che avrebbero dovuto essere eseguite dalla venditrice erano, peraltro, tutt ‘ altro che ancillari, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, ‘ essendo imprescindibili e funzionali alla venuta ad esistenza in via definitiva dei crediti fiscali maturandi, alla cristallizzazione del loro ammontare, all ‘ efficacia delle cessioni e al successivo incasso di tutti i crediti fiscali in questione ‘ .
2.7. La stessa obbligazione della cessionaria, e cioè il pagamento del prezzo, doveva essere ancora adempiuta dalla RAGIONE_SOCIALE , ‘ così risultando del tutto oscura la ratio sottesa all ‘ operazione compiuta dai Commissari straordinari, i quali cedevano un credito di sicuro realizzo, ad un prezzo di gran lunga inferiore al suo valore, senza incassarlo ‘.
2.8. I contratti di cessione de quibus erano, dunque, allo stato, ‘non compiutamente eseguiti da entrambe le parti e, come tali, suscettibili di scioglimento ex art. 72 l.fall. ‘.
2.9. Il tribunale, escluso ogni rilievo ‘ ai vari principi generali del nostro ordinamento giuridico e afferenti all ‘ intangibilità degli atti posti in essere dalla procedura anteriore, alla non contraddizione, al divieto di venire contra factum proprium, all ‘ affidamento dei terzi di buona fede, alla correttezza e buona fede ‘, ha, infine, ritenuto che ‘ appare … del tutto evidente la convenienza sottesa allo scioglimento dei contratti in parola da parte dei Curatori fallimentari, i quali, così, nell ‘ interesse della massa recuperano all ‘ attivo fallimentare un credito ben superiore rispetto al prezzo che FED si era impegnata a pagare ai Commissari Straordinari, oltre che di certo realizzo (essendo esso vantato nei confronti dell ‘ Erario) ‘ .
2.10. Il tribunale ha, pertanto, rigettato i reclami proposti.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 7/3/2022, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto, documentandone la comunicazione in data 5/1/2022.
3.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l ‘ altro, eccepito l ‘ inammissibilità del ricorso e domandato la condanna della ricorrente ai sensi dell ‘ art. 96 c.p.c..
3.3. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 26 e 36 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il reclamo sul quale si è pronunciato doveva essere ricondotto a quello previsto dall ‘ art. 26 l.fall., senza, tuttavia, considerare che: – la cessionaria aveva proposto reclamo tanto nei confronti della decisione dei curatori , comunicata il 13/9/2021, di sciogliersi dai contratti di cessione ai sensi dell ‘ art. 72 l.fall., indirizzandolo al giudice delegato a norma dell ‘ art. 36 l.fall., quanto nei confronti del decreto con il quale, in data 4/8/2021, il giudice delegato, in surroga del RAGIONE_SOCIALE dei creditori, li aveva autorizzati a sciogliersi dai suddetti contratti, indirizzandolo al tribunale a norma dell ‘ art. 26 l.fall.; – il reclamo che la cessionaria aveva proposto al giudice delegato a norma dell ‘ art. 36 l.fall. avverso la decisione dei curatori di sciogliersi dal contratto di cessione non era stato, di conseguenza, deciso, avendo il tribunale omesso di pronunciarsi su tale impugnazione.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità del provvedimento e del procedimento, in relazione all ‘ art. 360 n. 2 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il reclamo proposto dovesse essere ricondotto a quello previsto dall ‘ art. 26 l.fall. sul
rilievo che era stato impugnato il decreto con il quale il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a sciogliersi dal contratto in sostituzione del RAGIONE_SOCIALE dei creditori, senza, tuttavia, considerare che la competenza a decidere sul reclamo proposto a norma dell ‘ art. 36 l.fall. avverso la decisione dei curatori , comunicata il 13/9/2021, di sciogliersi ai sensi dell ‘ art. 72 l.fall. dai contratti di cessione spettava al giudice delegato e non al tribunale.
4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 72, 195 ss. e 237 l.fall. nonché dell ‘ art. 8, comma 3, del d.l. n. 70/2011, dell ‘ art. 1, comma 498, della l. n. 296/2006 e dell ‘ art. 7, comma 3, della l. n. 273/2002, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ art. 72 l.fall. fosse applicabile ad un fallimento che, come quello aperto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stato dichiarato per conversione dell ‘ amministrazione straordinaria cui tale società era stata precedentemente ammessa e che la curatela poteva, di conseguenza, decidere di sciogliersi dagli atti di cessione dei crediti posti in essere dagli organi di quest ‘ ultima, omettendo, per contro, di considerare che: – trattandosi di due procedure successive per le quali era legislativamente prevista la consecutio , doveva escludersi la possibilità di applicare l ‘ art. 72 l.fall. ai contratti posti in essere dalla procedura anteriore; tale norma, peraltro, si applicava soltanto ai contratti posti in essere con i terzi dal debitore in bonis in seguito assoggettato a fallimento prima dell ‘ apertura della procedura; – gli atti di cessione in questione erano stati, invece, lecitamente e legittimamente compiuti, nell ‘ adempimento dei propri compiti e nell ‘ interesse della massa dei creditori, dai competenti organi dell ‘ amministrazione straordinaria della RAGIONE_SOCIALE; – tali atti,
peraltro, erano stati compiuti in un momento nel quale tale procedura già da tempo era diretta non più alla conservazione o al rilancio dell ‘ attività aziendale ma, quanto meno dal 2011, esclusivamente alla liquidazione della società; – la cessione intervenuta tra la cessionaria e gli organi della RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria non era stata, del resto, un mero contratto stipulato iure privatorum per le esigenze di gestione ordinaria dell ‘ attività di impresa, ma una vendita coattiva per la liquidazione del patrimonio sociale e non era, come tale, assoggettabile allo scioglimento previsto dall ‘ art. 72 l.fall..
4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 72 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il contratto di cessione dei crediti in questione fosse assoggettabile all ‘ art. 72 l.fall. trattandosi di rapporto negoziale non eseguito da entrambe le parti, senza, tuttavia, considerare che: – lo scioglimento previsto dall ‘ art. 72 l.fall. non era applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti avesse già compiutamente eseguito la propria prestazione; – nel caso di specie, la cessione di credito, tanto per quanto riguarda i crediti maturati al tempo dell ‘ atto, quanto per quelli maturandi, era intervenuta già al momento dell ‘ incontro delle volontà delle parti; – il contratto in questione, pertanto, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, non poteva essere ritenuto, ai fini previsti dall ‘ art. 72 l.fall., come un contratto ineseguito o non completamente eseguito da entrambe le parti.
4.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o falsa applicazione degli art. 1175 e 1375 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto
impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che non fosse pertinente il richiamo da parte della reclamante a vari principi generali del nostro ordinamento giuridico, senza, per contro, considerare che la decisione della curatela di sciogliersi ai sensi dell ‘ art. 72 l.fall. dai contratti di cessione di crediti fiscali sottoscritti dai commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria, peraltro a distanza di circa dieci anni da quando sono stati stipulati, si poneva (e si pone) in contrasto con: – il principio dell ‘ intangibilità degli atti lecitamente posti in essere dalla procedura anteriore; – il principio di non contraddizione; – il divieto di venire contra factum proprium ; – il principio dell ‘ affidamento dei terzi di buona fede; – i principi (e i doveri) di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (1375 c.c.).
4.6. Il ricorso è inammissibile.
4.7. Il ricorso per cassazione previsto dall ‘ art. 111, comma 7°, Cost. (che, pur contemplando formalmente il ricorso per cassazione avverso le ‘ sentenze ‘, integra pacificamente un rimedio applicabile ad ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di ordinanza o decreto: art. 360, comma 5°, c.p.c.) postula, in effetti, che il provvedimento impugnato sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e definitività propri dei ‘ provvedimenti giurisdizionali destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e ad incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti ‘ ( ex multis, Cass. SU n. 24068 del 2019; Cass. n. 11524 del 2020; Cass. n. 29841 del 2023).
4.8. Il carattere della decisorietà, in particolare, riguarda il contenuto del provvedimento ed esprime l ‘ idoneità della pronuncia al ‘ giudicato sostanziale ‘ (art. 2909 c.c.) in quanto resa, nel contraddittorio delle parti, su un diritto soggettivo (Cass. SU n. 27073 del 2016; Cass. n. 211 del 2019; Cass. n.
22442 del 2021), nel senso che il giudice, attraverso una potestas iudicandi scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità (Cass. n. 28013 del 2022, in motiv.), procede all ‘ accertamento del diritto soggettivo di una delle parti nei confronti dell ‘ altra.
4.9. Il carattere della definitività, invece, ha natura funzionale, poiché riguarda la disciplina del provvedimento, di cui esprime l ‘attitudine al ‘ giudicato formale ‘, non solo nella tradizionale accezione dell ‘ indisponibilità di ulteriori rimedi impugnatori, ma anche nel senso dell ‘ irrevocabilità e immodificabilità del provvedimento da parte del giudice che l ‘ ha emanato (Cass. n. 28013 del 2022, in motiv.) e dell ‘ irriproponibilità della domanda ad opera della parte interessata (Cass. n. 17836 del 2019, in motiv.).
4.10. Si tratta, peraltro, di caratteri che non sono esclusivi della giurisdizione contenziosa: il modello camerale è stato, infatti, nel tempo variamente impiegato dal legislatore anche per la tutela di diritti.
4.11. La sussistenza della decisorietà è stata, di conseguenza, affermata in fattispecie non allineate al modello ordinario del processo, sul rilievo che: -‘ la decisorietà … consiste nell ‘ attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” e il “decidere” … ) ‘ , che è un ‘effetto tipico della giurisdizione contenziosa ‘; -‘ è giurisdizione contenziosa ‘, tuttavia, ‘non (tanto) quella che si realizza necessariamente nel processo (ordinario o speciale) di cognizione, quanto (piuttosto) quella che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate … a confrontarsi in contraddittorio nel processo ‘ (Cass.
SU n. 22048 del 2023; in precedenza, Cass. SU n. 26989 del 2016 e Cass. SU n. 27073 del 2016, rispettivamente relative ai decreti conclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della proposta di concordato preventivo).
4.12. Ne consegue che, nei diversi casi in cui il diritto risulti oggetto di contestazione nel contraddittorio delle parti, il provvedimento, pur se reso all ‘ esito di un processo camerale, assume in ogni caso una funzione contenziosa.
4.13. Se, al contrario, ‘ il provvedimento al quale la fase procedimentale è preordinata non costituisce espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all ‘ accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell ‘ altra ‘, tale provvedimento ‘ non può avere contenuto sostanziale di sentenza, né carattere decisorio, finanche ove non sia suscettibile di alcuna forma di impugnazione ‘ (Cass. SU n. 22048 del 2023; conf., Cass. n. 30542 del 2024, in motiv.).ù
4.14. La decisorietà, pur se intesa nel senso relativo in precedenza esposto, non è, tuttavia, sufficiente, essendo necessario, per potersi avvalere della garanzia prevista dall ‘ art. 111, comma 7°, Cost., che il provvedimento abbia anche l ‘ attitudine (se non al giudicato, di cui i provvedimenti camerali sono, in effetti, privi), quanto meno, alla ‘ stabilizzazione degli effetti sulla situazione giuridica tutelata ‘: la quale soltanto può, in effetti, integrare, con il dispiegarsi della forma camerale, il dato della decisorietà, come accade nei casi in cui ‘ oggetto della decisione siano i diritti o gli status e … il provvedimento a essi relativo conduca a una sorta di giudicato tale da non poter essere modificato che per fatti o situazioni sopravvenute, così da
stabilizzarsi – altrimenti – allo stato degli atti ‘ (Cass. SU n. 22048 del 2023).
4.15. Ora, respinto (o non si sia pronunciato su) il reclamo avverso l ‘ atto con il quale il curatore del fallimento ha preteso di esercitare, ai sensi dell ‘ art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento da un contratto (asseritamente) pendente al momento della sentenza dichiarativa.
4.16. Tale decreto, infatti: (a) innanzitutto, non risolve una controversia su diritti soggettivi, trattandosi, piuttosto, di un provvedimento che attiene alla gestione del patrimonio della società fallita da parte del curatore e all ‘ esercizio della funzione di controllo sull ‘ esercizio da parte di quest ‘ ultimo del potere di gestione dei contratti asseritamente in corso, sicché, pur essendo in qualche modo idoneo a incidere negativamente sulle aspettative del contraente in bonis , non riveste la natura di decisione giudiziale circa la sussistenza o meno di un diritto soggettivo; (b) in secondo luogo, non ha il carattere della definitività, poiché i terzi interessati, a partire dal contraente in bonis , possono senz ‘ altro contestare, con gli strumenti che l ‘ ordinamento appresta in sede contenziosa, gli effetti che dall ‘ attività così esercitata, ove illegittima e (dunque illecitamente) lesiva dei loro diritti, il curatore pretende di far derivare, facendo, tra l ‘ altro, valere, in sede di cognizione piena, la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per la sospensione del contratto in questione e, di conseguenza, del potere del curatore di scioglimento dello stesso.
4.17. Il decreto in questione non è, di conseguenza, suscettibile di essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell ‘ art. 111 Cost. (Cass. n. 18622 del 2010; conf., Cass. n. 8870 del 2012; Cass. n. 13167 del 2017; Cass. n. 11217 del 2018 ; Cass. n. 11948 del 2018; Cass., n. 6243 del 2018; Cass. n. 24439 del 2019; Cass. n. 10890 del 2020; Cass. n. 775 del 2020; Cass. n. 14361 del 2021; Cass. n. 16532 del 2022; in precedenza, Cass. n. 6909 del 1996; Cass. n. 5425 del 1994; Cass. n. 7207 del 1994; Cass. n. 499 del 1992).
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non sussistono, invece, anche in ragione della particolarità del caso concreto, le condizioni per la condanna della ricorrente ai sensi dell ‘ art. 96 c.p.c.. La mera infondatezza (anche manifesta) in diritto delle tesi prospettate dalla ricorrente non può, del resto, di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all ‘ art. 96 c.p.c., essendo a tal fine necessaria la dimostrazione, anche in via indiziaria (nella specie, insussistente), che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all ‘ art. 2 Cost. (Cass. SU n. 25831 del 2007).
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 febbraio 2026.
Il Presidente