Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2820 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2820 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10640/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, pec: EMAIL
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti già soci illimitatamente responsabili di RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, pec: EMAIL
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 116/2021 depositata il 25/01/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-La curatela del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aperto in data 30.10.2014, ha proposto azione di inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti di € 30.000,00 del 4.7.2014, di € 20.000,00 del 12.8.2014 e di € 5.000,00 del 18.8.2014 effettuati dalla società in bonis a favore di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), la quale si è difesa contestando la scientia decoctionis e invocando in ogni caso l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., trattandosi di pagamenti eseguiti nei ‘termini d’uso’ in un rapporto in essere dal 2009.
1.1. -Il Tribunale di Padova, esclusa l ‘esenzione invocata , ha accolto la domanda solo per i pagamenti del 12.8.2014 e 18.8.2014 (relativi alla stessa fattura), accertando la scientia decoctionis sulla base di vari elementi (pubblicazione nel bollettino della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra il 7.4.2014 e il 4.8.2014, di n. 13 protesti su cambiali e assegni per l’importo complessivo di € 59.554,61; operatività delle due imprese nel medesimo settore e nel medesimo territorio; iscrizione di due ipoteche giudiziali su beni immobili della fallita in data 18.6.2014 e 13.8.2014 in forza di decreti ingiuntivi di altri creditori) e negandola per il pagamento del 4.7.2014 (poiché già effettuato il 18.2.2014 dalla banca di cui erano clienti sia il debitore che il creditore, mediante anticipo su fattura).
1.2. -La Corte d’appello di Venezia, adita dal RAGIONE_SOCIALE con un motivo di appello principale (contro il rigetto della domanda relativa al pagamento del 4.7.2014) e da RAGIONE_SOCIALE con due motivi di appello incidentale (il primo contro la negata esenzione e il secondo contro l’affermata scientia decoctionis ), fatte precisare le conclusioni all’udienza del 15.10.2020, ha accolto solo quest’ultimo motivo, con assorbimento degli altri, osservando: i) che i ritardi nei pagamenti in questione risultano modesti, per nulla anomali, eseguiti in difetto di solleciti « e senza che il curatore, su cui ricadeva l’onere, abbia provato la ricorrenza (diversa dai protesti) di elementi che avrebbero potuto mettere in allarme la debitrice circa le condizioni economiche della fallita », in assenza di anomalie anche nei rapporti precedenti; ii) che, anzi, uno dei pagamenti fu anticipato, senza problemi, dalla banca della fallita; iii) che « l’assenza di ogni motivo di preoccupazione e di sintomi conoscibili » rende implausibile l’onere di
RAGIONE_SOCIALE di consultare i bollettini dei protesti, « essendo ragionevolmente da escludere che ogni imprenditore, anche di piccole dimensioni, consulti abitudinariamente i bollettini della RAGIONE_SOCIALE per accertarsi delle condizioni patrimoniali dei propri clienti », ed ancor meno i registri immobiliari; iv) che non rileva la ‘vicinanza’ territoriale tra le due ditte, stante l’elevatissimo numero di imprese edili esistenti tra i comuni ove hanno sede le due aziende, trattandosi perciò di « indizio senza nessun, ulteriore conforto, necessario per soddisfare i requisiti di cui al 2729 cc ».
-Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria.
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali ex soci illimitatamente responsabili di RAGIONE_SOCIALE di NOME e COGNOME NOME, dichiarando che la società è stata sciolta, senza messa in liquidazione, in data 22.11.2019 e poi cancellata dal Registro delle imprese in data 16.12.2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo (« Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 67 II co. L.F., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ») il ricorrente lamenta la mancanza, nella decisione impugnata, «di un apprezzabile criterio logico posto a base della selezione e della valutazione delle risultanze istruttorie, ai fini della scientia decoctionis », nonché di una complessiva valutazione di tutti gli elementi indiziari valorizzati dal giudice di prime cure, scorporati ed esaminati solo singolarmente.
2.2. -Con il secondo motivo (« Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, II co. n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per mancanza delle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto la Corte d’Appello a ritenere assenti i ‘sintomi conoscibili’ in capo a RAGIONE_SOCIALE ai fini della prova della scientia decoctionis ») si sostiene che con motivazione apparente la Corte veneta, da un lato, avrebbe ammesso l’esistenza: (i) dei ritardi (di circa un mese e mezzo) nei pagamenti effettuati dal debitore, (ii) della prova di elementi di allarme per il creditore circa le condizioni economiche del debitore (i 13 protesti), (iii) delle ipoteche iscritte sull’immobile del debitore, risultanti dai registri immobiliari, (iv)
della ‘vicinanza’ merceologica e territoriale delle due ditte; e però, dall’altro lato, avrebbe apoditticamente affermato «l’assenza di ogni motivo di preoccupazione e di sintomi conoscibili» in capo al creditore.
-I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti, non trovando riscontro il difetto di autosufficienza e specificità delle censure eccepito dai controricorrenti.
3.1. -Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall. (v., da ultimo, Cass. 11145/2025), la cd. scientia decoctionis in capo all’ accipiens , pur dovendo essere effettiva, e non solo astratta, può essere provata anche mediante elementi indiziari, idonei a dimostrare, per presunzioni, detta effettività. A tal fine, il giudice è tenuto: i) innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria; ii) poi a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza; iii) quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (cfr. Cass. 29257/2019, che ha cassato la sentenza d’appello la quale si era limitata a esaminare singolarmente, e non complessivamente, solo alcuni dei plurimi elementi presuntivi dedotti dalla curatela).
La valutazione complessiva cui è chiamato il giudice deve dunque fornire una certezza ‘logica’ della scientia decoctionis , ai cui fini, da un lato, non è necessaria la prova della conoscenza dello stato di decozione dell’impresa da parte di quello specifico creditore e , dall’altro, non è sufficiente che tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma occorre che la probabilità di quello stato soggettivo trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni -economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali -nelle quali il creditore si sia concretamente trovato ad operare (Cass. 27070/2022).
L’onere della prova della scientia decoctionis può essere assolto dalla curatela fallimentare con ricorso alle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. a condizione che gli elementi indiziari, da valutare necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei, nel loro complesso, a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e
avvedutezza -da rapportare necessariamente alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni specifiche in cui egli si è trovato concretamente ad operare -non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass. 13445/2023).
3.2. -E’ altresì assodato che, i n tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per “vizio di sussunzione”, non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì quando il giudice -come nel caso di specie -pervenga al giudizio finale violando il corretto metodo di valutazione dei concetti di “gravità, precisione e concordanza” degli indizi, il quale prevede che: si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (v., da ultimo, Cass. 21762/2025).
Anche il vizio di motivazione su ll’utilizzo del ragionamento presuntivo è sindacabile in sede di legittimità quando emerga l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (cfr. Cass. 27570/2024, 20875/2024, 27266/2023, 9054/2022, 22366/2021, 18611/2021).
3.3. -Nel caso in esame la corte d’appello oltre alle imprecisioni nella ricostruzione dei fatti (su data dei pagamenti, importi ed epoca dei protesti) -ha escluso la scientia decoctionis, in precedenza accertata dal tribunale, sulla base di una motivazione giuridicamente incoerente, rispetto ai parametri sopra riassunti, cioè senza svolgere una valutazione complessiva degli elementi indiziari individuati dal giudice di primo grado, ma considerandoli in modo atomistico.
Invero, pur riscontrando l’esistenza di ritardi di circa un mese e mezzo nei pagamenti (ferma restando l’esclusione dell’esenzione per pagamento ‘nei termini d’uso’), la preesistenza di una pluralità di protesti di cambiali e assegni (concentrati nel periodo in considerazione), la risalenza dei rapporti commerciali tra le parti, l’identità del settore merceologico, la contiguità territoriale delle imprese’ (con sede l’una in INDIRIZZO San Nicolò,
l’altra in Piove di Sacco, a soli 13 km di distanza), oltre che la coeva iscrizione di due ipoteche giudiziali su decreti ingiuntivi di altri creditori, i giudici di appello hanno apoditticamente affermato, con una motivazione di tipo ‘circolare’, che « L’assenza di ogni motivo di preoccupazione e di sintomi conoscibili, rende del tutto privo di plausibilità l’onere che la convenuta, secondo la prospettazione fatta propria dal primo giudice, avrebbe dovuto assolvere consultando il bollettini dei protesti, essendo ragionevolmente da escludere che ogni imprenditore, anche di piccole dimensioni, consulti abitudinariamente i bollettini della RAGIONE_SOCIALE per accertarsi delle condizioni patrimoniali dei propri clienti. Ancor più con riguardo ai registri immobiliari» .
Ed hanno poi aggiunto: « Né può ricondursi la presunzione di conoscenza alla ‘vicinanza’ territoriale tra le due ditte; da un lato, difatti, è rimasta incontestata la circostanza, dedotta dalla RAGIONE_SOCIALE, circa l’elevatissimo numero di imprese edili esistenti tra i comuni ove hanno sede le due aziende, con la improbabile possibilità di conoscere le vicende patrimoniali di ognuna » -quando invece è pacifico che le due imprese si ‘conoscevano’ in forza di rapporti commerciali risalenti al 2009 -« dall’altro si tratterebbe di indizio senza nessun ulteriore conforto, necessario per soddisfare i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. », quando invece il ‘conforto’ degli ulteriori indizi era già emerso nella parte precedente della motivazione.
Anche la rilevanza assegnata all’anticipazione su fatture del primo pagamento (perciò escluso dalla revocatoria), da parte della stessa banca di cui erano clienti debitore e creditore, è esorbitante perché non si confronta col fatto che tale pagamento risale a febbraio 2014, mentre i protesti sono stati pubblicati a partire da aprile 2014.
Pertanto, è vero che la motivazione non consente di comprendere per quale ragione : non vi fossero ‘motivi di preoccupazione’ in capo al creditore; non fossero ravvisabili ‘sintomi conoscibili’ dell’insolvenza (poi dichiarata di lì a due mesi); la ‘vicinanza’ territoriale delle due ditte fosse un indizio senza nessun ‘ulteriore conforto’.
-Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME