Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20746 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21231/2020 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 1288/2019 depositata il 05/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 5.2.19 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 16.6.17, che aveva rigettato la domanda di pagamento di euro 2.154 a titolo di scatti di anzianità (per un contratto a tempo determinato convertito da sentenza del tribunale) nei confronti di società subentrate in appalto della gestione della nettezza urbana del Comune di Gallipoli e come tale cessionaria ex art. 2112 c.c.
In particolare, la corte territoriale ha escluso il trasferimento di azienda, rilevando che vi era solo successione nell’appalto con obbligo di assumere le maestranze (non avendo i dipendenti autonoma capacità operativa o particolare knowhow), ritenendo che la deduzione dell’utilizzo di attrezzature della precedente società era stata fatta solo in appello ed era nuova, e affermando che comunque vi era un elemento di discontinuità tra le imprese; la corte territoriale ha quindi sottolineato che era stata riconosciuta l’anzianità presso la società precedente dal 2011, sebbene non anche quella derivante dal contratto a tempo determinato 2003, perché quest’ultimo non era stato documentato dalle buste -paga della vecchia società e perché la sentenza (che aveva dichiarato la suddetta conversione del rapporto) non era opponibile alla nuova società.
Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per sei motivi, cui resiste con controricorso la società. Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce, ex. n. 5 dell’art. 360, vizio di motivazione della sentenza impugnata per omesso esame della pattuizione del contratto collettivo che prevede gli scatti di anzianità.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2112 codice civile e 111 codice di procedura, per avere la corte territoriale escluso il trasferimento di azienda.
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 6 del contratto collettivo nazionale del 30.4.03, che prevede il diritto al riconoscimento dell’anzianità nel caso di successione dei rapporti di lavoro.
Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2000 e 3 e 30 della legge 122 del 2016, per avere la corte territoriale ritenuto la discontinuità delle imprese.
Il quinto motivo deduce violazione dell’accordo 14.1.13 e dell’articolo 6 del contratto collettivo.
Il sesto motivo deduce violazione di tali norme circa la decorrenza del rapporto del 2003, per aver trascurato la corte territoriale che l’annotazione dell’ufficio del lavoro circa la decorrenza del rapporto era stata ritualmente fatta.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto non deduce un fatto e, come tale, invoca un controllo sulla motivazione non più previsto in sede di legittimità, tanto più in presenza di doppia pronuncia conforme di merito.
E’ preliminare l’esame del motivo terzo e del motivo quinto, che possono essere esaminati insieme per la loro connessione: essi sono fondati.
Invero, deve rilevarsi da un lato che l’anzianità dl lavoratore è un dato obiettivo e, dall’altro lato, che comunque la sentenza richiamata dalle parti ha efficacia riflessa nei confronti del terzo subentrato nell’appalto per effetto della portata del contratto collettivo e dell’accordo delle parti relativo al passaggio delle consegne. Infatti, le dette norme contrattuali prevedono il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle imprese precedenti, con computo dunque dei relativi scatti di anzianità, ciò che non può non includere anche quelli riconosciuti per effetto di sentenza intervenuta tra i lavoratori ed il datore di lavoro dell’epoca.
Tale diritto è direttamente previsto in favore dei lavoratori ed spetta loro a prescindere dall’eventuale riconoscimento dell’intervenuto trasferimento di azienda.
I motivi secondo, quarto e sesto restano assorbiti.
La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla medesima corte territoriale in diversa composizione, anche al fine di accertare il valore dello scatto, ed anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.