Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6656 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 6656 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2023
2008/2009 fino all’anno s colastico 2014/2015 attestasse il ricorso a quella forma temporanea per sopperire ad esigenze di lungo periodo e dunque ad una scopertura di organico;
il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso della COGNOME;
CONSIDERATO CHE
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del d. lgs. 449/197 e dell’art. 4 L. 124/1999 oltre ad omesso esame di un fatto decisivo ed argomenta rispetto all’avere la Corte territoriale omesso di considerare la circostanza, risultante ex actis , che la ricorrente aveva prestato sempre servizio su posti di sostegno, sicché la configurazione dell’uso distorto delle supplenze fino al 30 giugno era inadeguata in quanto essa avrebbe semmai dovuto essere sviluppata sulla base di una prova maggiore e diversa rispetto a quella propria dei posti comuni, attesa la
particolare strutturazione degli organici di sostegno e le molteplici assunzioni in deroga conseguenti alle necessità volta a volta ricorrenti, senza contare che era stata trascurato anche il fatto che si erano alternate supplenze di varia tipologia (fino al termine attività didattiche, brevi etc.), il che avrebbe imposto una valutazione di miglior precisione e dettaglio;
il motivo è inammissibile;
la sentenza di appello non ha fatto alcun riferimento al fatto che si discutesse in causa di posti di sostegno e delle particolarità che in ipotesi li riguardano;
vale dunque il principio per cui « qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, (…) di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito » (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675) o eventualmente di spiegare come e perché i fatti (stabilizzazione o sua alta probabilità nello specifico delle situazioni dei lavoratori coinvolti in causa) fossero già acquisiti al dibattito di causa;
viceversa, nulla è stato ed in proposito detto nel ricorso per cassazione, al di là di un generico ed insufficiente riferimento al risultare di ciò « ex actis »;
nel caso di specie, la sentenza di appello muove poi da un accertamento in fatto molto specifico, in quanto in essa si afferma che il MIUR aveva reiterato le assunzioni a termine « con orario pieno fino al 30 giugno di ciascun anno e ciò ininterrottamente dall’anno scolastico 2008/2009 fino all’anno scolastico 2014/2015 … per soddisfare esigenze di lung o periodo e, dunque, a fronte di una sostanziale scopertura di organico »;
quindi, non solo l’ulteriore questione agitata nel motivo in ordine al carattere differenziato delle supplenze (fino al termine dell’a.s.;
fino al termine delle attività didattiche; breve) è nuova, in fatto ed in diritto, ma la sua prospettazione avrebbe anche imposto non di denunciare l’omesso esame di un fatto (la diversa natura delle varie supplenze), ma anche di censurare efficacemente il diverso accertamento sulla cui base muove la Corte territoriale, il che non è avvenuto;
il secondo motivo di ricorso è formulato denunciando la violazione e falsa applicazione del CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011 ed è sviluppato sul presupposto che ai lavoratori a termine non potesse trovar e applicazione la clausola di salvaguardia dall’applicazione dei nuovi e meno favorevoli ‘gradoni’ di anzianità introdotti dal citato contratto collettivo, in quanto tale misura di favore era destinata solo al personale già assunto in ruolo alla data del 1.9.2010 cui faceva riferimento la clausola;
il motivo è infondato;
RAGIONE_SOCIALE. ha già affermato, con orientamento poi consolidatosi, che in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l’art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ” ad personam “, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924)
più di recente e con riferimento a docenti si è precisato (Cass. 4 gennaio 2022 n 68) che, « con le proprie pregresse pronunce alle quali il Collegio intende dare continuità, si è osservato che l’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli
assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e pertanto deve essere disapplicato in parte qua con conseguente estensione della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine » e che pertanto « una volta esclusa, per le ragioni evidenziate nei punti che precedono, la legittimità del trattamento differenziato in ambito scolastico dell’assunto a tempo determinato rispetto al docente di ruolo comparabile, il diritto dell’Unione impone di estendere al primo le medesime condizioni di impiego riservate al personale a tempo indeterminato e fra queste rientra una disposizione transitoria, qual è quella che qui viene in rilievo, che nel passaggio ad un diverso sistema che valorizza in misura minore l’anzianità di servizio, salvaguarda il diritto già acquisito, limitando l’applicazione della nuova progressione stipendiale solo ai nuovi assunti »;
al complessivo rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’1.12.2022.