Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32948 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32948 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24297-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1594/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2023 R.G.N. 3016/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Rapporto lavoro privato – tempo determinato
R.G.N.24297/2023
COGNOME.
Rep.
Ud 22/10/2025
CC
Fatti di causa
Con sentenza n. 10025/2006, pronunciata in separato procedimento, il Tribunale di Napoli, ha dichiarato la sussistenza tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 28.12.1995, sul presupposto della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro tra le parti; ha ordinato all’azienda di riammettere in servizio il lavoratore con inquadramento nella qualifica di operatore di ripresa, IV livello, classe 5, del c.c.n.l. dipendenti RAGIONE_SOCIALE del 9.5.1990 ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive a far data dal 3.4.2004; la RAGIONE_SOCIALE ha ottemperato all’ordine di servizio con decorrenza dal 6.4.2006 ma nulla ha versato in relazione al periodo dal 3.4.2004 (data della messa in mora) al 6.4.2006; la sentenza n. 10025/2006 è stata confermata dalla Corte d’appello (sentenza n. 3298/2010) e , in pendenza del ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (successivamente definito con sentenza n. 14111/2015), NOME COGNOME ha instaurato un nuovo procedimento chiedendo la condanna della società al pagamento della somma di euro 54.084,52 a titolo di retribuzioni ( rectius : risarcimento) per il periodo dal 3.4.2004 al 6.4.2006.
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo di euro 44.594,36, oltre accessori di legge.
La Corte d’appello, adita dalla RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’impugnazione ritenendo che correttamente, ai fini della liquidazione del quantum sulla base della sentenza di condanna generica n. 10025/2006, il primo giudice avesse tenuto conto degli aumenti periodici di anzianità che l’art. 25 del c.c.n.l.
collega al mero decorso del tempo, nella specie inteso come decorso del tempo di giuridica sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quindi a far data dal 1995, secondo la statuizione divenuta irrevocabile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE con due motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte territoriale considerato che, in esecuzione del medesimo giudicato di cui alla sentenza n. 10025/2006, il Tribunale di Napoli aveva già, con la sentenza n. 8189/2016, ricostruito l’intera carriera all’attualità, determinato in ogni suo elemento la retribuzione spettante al sigCOGNOME COGNOME, cui fare riferimento anche al fine di individuare il parametro per calcolare il risarcimento del danno maturato dalla data di messa in mora sino all’effettivo ripristino del rapporto.
1.1. Il motivo è inammissibile per la disciplina della cd. doppia conforme di cui all’art. 348 ter c.p.c., ora sostituito dall’art. 360, comma 4, c.p.c., non avendo la ricorrente neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014). 1.2. Il motivo è inammissibile anche perché il vizio prospettato attiene alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti e quindi concerne parti della motivazione in diritto e non l’omesso esame di fatti, intesi in senso storico-fenomenico, come richiesto dal
vigente art. 360, n. 5, c.p.c. (v. sul punto Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 c.c.n.l. RAI del 9.5.1990 e degli artt. 1362 e ss. c.c. per avere la Corte d’appello, con erronea lettura delle citate disposizioni, affermato che gli aumenti periodici di anzianità maturino con il semplice trascorrere del tempo, travisando altresì l’ormai consolidata giurisprudenza formatasi, sia prima che dopo l’entrata in vigore dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, sugli ‘intervalli non lavorati’ e che ha affermato il principio secondo cui, in ipotesi di conversione di diversi contratti a tempo determinato in un solo rapporto a tempo indeterminato, ai fini del diritto agli scatti di anzianità, rilevano esclusivamente i periodi effettivamente lavorati restandone fuori gli intervalli non lavorati.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. L’art. 27 del c.c.n.l. (trascritto alle pagine 10 -11 del ricorso in esame), la cui rubrica riguarda gli ‘aumenti periodici di anzianità’, prevede, al comma 1, che ‘il lavoratore, allo scadere di ogni biennio ha diritto ad un aumento, nella misura di seguito indicata con riferimento alla sua classe di appartenenza’. Il comma 2 aggiunge che ‘i predetti aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità’.
La lettera della disposizione, e la sua ratio , hanno come presupposto fattuale e logico l’esistenza di un rapporto di lavoro mentre la fattispecie oggetto di causa è caratterizzata dalla inesistenza, nel periodo di riferimento (anni 2004-2006), di un rapporto di lavoro, frutto del riconoscimento avvenuto ex post e per effetto di una pronuncia giudiziale dichiarativa della
illegittimità del termine apposto al primo contratto (risalente al 1995).
2.3. Sulla questione attinente al rilievo dei periodi non lavorati, già nel diverso regime regolato dalla legge n. 230 del 1962, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 2334 del 1991, avevano statuito che, nel caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione del termine o, comunque, dell’elusione delle disposizioni imperative della legge 18 aprile 1962 n. 230, gli “intervalli non lavorati” fra l’uno e l’altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, non implicano diritto alla retribuzione, in carenza di una deroga al principio generale secondo cui tale retribuzione postula la prestazione lavorativa, e nemmeno sono computabili come periodi di servizio, al fine del calcolo dell’indennità di anzianità, considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando “ex post”, non tocca la mancanza di un effettivo servizio negli spazi temporali fra contratti a tempo determinato.
2.4. In particolare, sul decorso della anzianità di servizio (ai fini degli scatti retributivi, del trattamento di fine rapporto, della misura del comporto o del preavviso) in ipotesi di mancata prestazione del servizio, la citata sentenza, premessa quale regola generale quella della anzianità di servizio come riferita al ‘servizio’ prestato, e non al rapporto, che può svolgersi e perdurare anche ove non vi sia prestazione di “servizio” (pp. 3536), ha statuito che la tesi più estensiva, che ritiene espressione di una regola generale i casi di computo nella anzianità di servizio di determinati periodi di assenza dal lavoro, non può
«trovare applicazione al caso dell’intervallo non lavorato, perché non si tratta di un caso di sospensione dell’obbligazione retributiva nell’ambito di un rapporto anche fattualmente in atto, bensì di una ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro a termine (e quindi di insussistenza delle correlative obbligazioni), che solo ex post vengono unificati in un unico rapporto a tempo indeterminato, senza che, peraltro, possa ex post ritenersi operante un sinallagma funzionale in via di fatto non esistito negli intervalli non lavorati. Sicché, per quanto si voglia estendere la regola della computabilità nell’anzianità di servizio anche di periodi di sospensione sebbene non espressamente previsti dalla legge, non sembra possa giungersi a ricomprendervi periodi di non rapporto, che solo in un secondo momento vengono inglobati nell’unico complessivo rapporto, ma limitatamente agli effetti che questo è idoneo a produrre (scatti di anzianità e indennità di anzianità commisurati alla sommatoria dei periodi lavorati, e così anche e ferie, comporto, preavviso, ricostruzione della carriera e ricalcolo delle spettanze sulla base del rapporto unificato e della disciplina, legale o contrattuale, applicabile ad esso nel suo complesso ed a singoli istituti)» (pp. 37-38).
2.5. L’assetto dato dalle Sezioni unite del 1991 non è stato minimamente scalfito dallo ius superveniens costituito dalla legge 183 del 2010 e, difatti, la giurisprudenza che si è pronunciata su fattispecie regolate dalla legge del 2010 ha evidenziato che l’indennizzo onnicomprensivo copre soltanto il danno derivante dall’allontanamento dal lavoro e quindi il danno patito per il “non lavoro” nel periodo o nei periodi “non lavorati” e che, al contrario, i “periodi lavorati” danno diritto alla retribuzione e sono rilevanti ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e, quindi, ai fini della ricostruzione della carriera,
una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato (v. Cass. n. 262 del 2015 e precedenti ivi citati).
2.6. Le sentenze più recenti hanno ribadito che, in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dalla legge n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con rif erimento ai ‘periodi lavorati’, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (v. Cass. n. 17248 del 2018).
2.7. Ha pertanto errato la Corte d’appello nel computare, ai fini del calcolo degli aumenti biennali di anzianità, anche i periodi non lavorati nell’arco temporale oggetto di causa.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME