Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19365 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 19365 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20084/2024 r.g., proposto
da
COGNOME elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2330/2024 pubblicata in data 03/06/2024, n. r.g. 311/2022.
Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno 11/06/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME.
Udite le conclusioni orali rassegnate in udienza dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- NOME COGNOME aveva ottenuto sentenza n. 30203/2007, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato che con RAGIONE_SOCIALE
OGGETTO:
rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato -sbarco -estinzione del rapporto -esclusione -conseguenze sul piano retributivo
era sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 04/04/2001, a causa del superamento del limite di quattro mesi di durata continuativa dell’imbarco e della mancanza di un intervallo maggiore di sessanta giorni fra uno sbarco ed il successivo imbarco.
Lo stesso lavoratore aveva ottenuto ordinanza n. 5233/2021, emessa all’esito della c.d. fase sommaria del rito introdotto dalla legge n. 92/2012, con cui il Tribunale di Napoli aveva escluso che lo ‘sbarco per avvicendamento’ potesse essere considerato un licenziamento ed aveva affermato che esso rappresentava solo una sospensione del rapporto di lavoro che, se ritenuta illegittima, avrebbe potuto giustificare il riconoscimento di una tutela risarcitoria.
Indi il Tedesco adìva nuovamente il medesimo Tribunale per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’unilaterale sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato causata dalla successione di plurimi ‘sbarchi per avvicendamento’ e la condanna d ella società al pagamento delle retribuzioni maturate nei periodi di sbarco, pari alla complessiva somma di euro 28.066,96.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello rigettava il gravame proposto dal lavoratore.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
per i marittimi sono previste tre articolazioni dei rapporti di lavoro, quello dei marittimi iscritti al turno generale (corrispondente alle liste di collocamento dei lavoratori comuni, cui attinge la generalità degli armatori), quello degli iscritti al turno particolare (la liste a cui attinge un solo armatore) e il rapporto in regime di continuità (CRL);
nei primi due casi i marittimi sono chiamati a stipulare di volta in volta diversi contratti di imbarco, che possono essere -ai sensi dell’art. 325 cod.nav. -a termine, a viaggio o a più viaggi, a tempo indeterminato;
il regime di turno particolare può sussiste in un contratto a viaggio, oppure a termine, oppure in un rapporto a tempo indeterminato;
il regime di quest’ultimo è dettato dall’art. 18 CCNL 01/07/2015, secondo cui il rapporto si costituisce mediante la sottoscrizione di una
convenzione di arruolamento e si estingue al momento dello sbarco, decorsa la durata massima di ciascun imbarco prevista a tutela della salute del marittimo;
sebbene al momento dello sbarco il marittimo percepisce il tfr e i ratei di 13^, nondimeno non si è al cospetto di una risoluzione del rapporto di lavoro, perché questo prosegue nonostante lo sbarco, sebbene entri in una fase di quiescenza, in cui alcune prestazioni in rapporto di corrispettività (prime fra tutte la prestazione lavorativa e la retribuzione) sono sospese;
la permanenza del rapporto di lavoro si desume ad esempio dall’obbligo del marittimo a terra di svolgere corsi di formazione e aggiornamento professionale (art. 23 CCNL), dal richiamo alla disciplina della malattia anche in favore dei marittimi sbarcati per avvicendamento (art. 90), dal potere datoriale di cancellazione dal turno particolare del marittimo sbarcato anche per avvicendamento in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 84)
quindi lo sbarco ed il successivo imbarco sono modalità fisiologiche di svolgimento del rapporto di lavoro nautico e finanche nel rapporto di lavoro in regime di continuità (CRL), la cui unica particolarità è la conservazione del diritto alla retribuzione anche nei periodi di sbarco e dunque di non lavoro;
il Tedesco non è in regime di CRL;
quindi è errata la prospettiva da cui muove l’appellante, ossia che lo sbarco per avvicendamento costituisce una precarizzazione del rapporto di lavoro, perché anzi esso sussiste anche per il personale in CRL che certamente precario non è;
in altri termini lo sbarco, necessario per il godimento di ferie e riposi compensativi, risolve certo la convenzione di imbarco, ma non il contratto di arruolamento, che rimane a tempo indeterminato;
in tal senso è la S.C. (Cass. n. 24672/2016; Cass. n. 10279/2018);
quindi il Tedesco non può dolersi della richiesta della società di iscriverlo al turno particolare, che è soltanto lo strumento con cui si attua il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante una successione di imbarchi e sbarchi successivi;
il fatto che dalla prima sentenza abbia lavorato continuativamente per diversi anni non legittimava la sua pretesa di protrarre anche per il futuro tale situazione, che non ha alcun fondamento né legale, né convenzionale, né giudiziale;
i fatti che il lavoratore adduce come indicativi dell’illegittima condotta datoriale o di ingiustificato recesso (il disposto sbarco, la richiesta di iscrizione al turno particolare) esprimono piuttosto la volontà di incidere sulle modalità attuative del rapporto, che sono e restano compatibili con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ne integrano proprio la tipica modalità attuativa in quanto rapporto non in regime di CRL.
4.- Avverso tale sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
In udienza il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre i difensori non sono comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 329 cod.nav. e 18 CCNL Ferearlinea per avere la Corte territoriale ritenuto necessario -quanto alla tipologia dei contratti di lavoro stipulabili nel settore marittimo -integrare la disciplina legale con quella contrattual-collettiva, invece non richiamata dall’art. 325 cod.nav.
Il motivo è a tratti infondato, a tratti inammissibile.
1.1.- La Corte territoriale ha evidenziato come, accanto ed oltre alle fattispecie legali tipizzate di contratto di lavoro subordinato marittimo, la contrattazione collettiva abbia introdotto un’ulteriore fattispecie, ossia quella del rapporto di lavoro a tempo indeterminato assistito dalla garanzia della continuità (c.d. C.R.L. -continuità del rapporto di lavoro), che attiene non soltanto e non tanto alla durata del rapporto, quanto all’obbligo datoriale di pagare la retribuzione per ogni periodo, compres o quello di ‘non lavoro’ decorrente da ciascuno sbarco e fino a ll’imbarco successivo. Quindi nessuna violazione delle ‘competenze normative’ è stata avallata dalla Corte territoriale, che ha riconosciuto alla contrattazione collettiva soltanto la facoltà
di approntare garanzie ulteriori in favore del lavoratore rispetto alla disciplina legale.
Per il resto il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi , con cui la Corte territoriale ha spiegato che lo ‘sbarco per avvicendamento’ risolve soltanto la convenzione di imbarco, ma non incide sul rapporto di lavoro subordinato, che resta sussistente, sia pure quiescente, tanto è vero che restano fermi alcuni poteri datoriali (ad esempio quello disciplinare), alcuni obblighi del marittimo (ad esempio quello formativo) e alcuni diritti del marittimo (ad esempio quello al trattamento di malattia).
Il richiamo a Cass. n. 9296/2016, da parte del ricorrente, è inammissibile, perché non tiene conto di quanto ivi affermato, ossia che lo sbarco del lavoratore marittimo, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dà luogo ad una legittima ‘sospensione della prestazione lavorativa’, sicché, in omaggio al principio di corrispettività che assiste anche il predetto rapporto, durante tale periodo non sussiste il correlativo diritto del marittimo alla retribuzione.
Il richiamo a Cass. ord. n. 31392/2024, da parte del ricorrente, è irrilevante, posto che in quel precedente questa Corte ha affrontato le questioni della natura indeterminata del contratto di arruolamento e della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro anche nautico, ossia questioni diverse da quella della retribuibilità degli intervalli non lavorati fra uno sbarco e l’imbarco successivo, oggetto del presente giudizio.
1.2.- Orbene, q uesta Corte ha affermato che ‘ in tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 cod. nav. ‘ (Cass. n. 87219/2017).
Ciò, tuttavia, non esclude che, pur in mancanza della continuità del rapporto di lavoro (c.d. C.R.L.), quest’ultimo sia comunque a tempo
indeterminato perché in tal senso sia stato previsto e voluto dalle parti nel contratto di arr uolamento. Infatti, l’art. 325 cod.nav., rubricato ‘ Vari tipi di contratto di arruolamento’, al primo comma prevede: ‘Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato ‘.
Quindi è da escludere che solo il regime di continuità (c.d. C.R.L.), previsto dal contratto collettivo, garantisca ex ante la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto di lavoro anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo. A tal fine rileva la tipologia di contratto di arruolamento, che, ai sensi dell’art. 325, co. 1, cod.nav. ben può essere a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, peraltro, vi è un giudicato sul rapporto di lavoro sussistente fra le parti come a tempo indeterminato.
1.3.- La clausola collettiva esaminata dalla Corte territoriale non può essere interpretata nel senso di individuare nello sbarco una vicenda automaticamente risolutiva del rapporto di lavoro, altrimenti sarebbe da considerare nulla (art. 1418 c.c.). Va infatti ribadito il consolidato e fermo orientamento di questa Corte, secondo cui nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata è nulla la clausola collettiva che introduca una risoluzione automatica del rapporto di lavoro non prevista dalla legge: “ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema” (Cass. n. 6051/1999, che richiama sul punto Cass. sez. un. 07/08/1998, n 7755).
Ed allora, al fine di conservarne validità ed efficacia (art. 1367 c.c.), essa deve essere interpretata nel senso che si limita ad incidere (in senso estintivo) soltanto sulla convenzione di imbarco, determinando sul versante del rapporto di lavoro solo una vicenda sospensiva delle principali obbligazioni corrispettive (Cass. ord. n. 31392/2024), sicché per ‘ riattivare ‘ questa corrispettività occorre una nuova manifestazione di volontà dei contraenti in occasione dell’imbarco successivo, ossia una nuova con venzione di imbarco.
Diversamente, tale sospensione investe unicamente la prestazione lavorativa -e non il nesso di corrispettività fra le principali obbligazioni -qualora sussista il regime della C.R.L., per il quale, pur in difetto di
prestazione lavorativa, il marittimo conserva il diritto a un determinato trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo.
Nel caso in esame è invece pacifico che il rapporto di lavoro non goda del regime della C.R.L. Pertanto da un lato, in conseguenza dello sbarco, la sospensione del rapporto di lavoro è legittima, quale conseguenza dell’estinzione della convenzione di imbarco; dall’altro è altrettanto legittima l’assenza di retribuzione, perché manca la prestazione lavorativa, in omaggio al principio di corrispettività fra le prestazioni.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132, co. 4, c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente.
Il motivo è inammissibile in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. sia perché il ricorrente non specifica quale sarebbe il ‘fatto decisivo’ di cui i Giudici d’appello avrebbero omesso l’esame, sia in quanto precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, ult.co., c.p.c.).
Per il resto in motivo è infondato, poiché nella sentenza impugnata sussiste una motivazione che soddisfa ampiamente il ‘minimo costituzionale’ (Cass. sez. un. n. 8053/2014).
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 11/06/2025.
Il Consigliere est.
dott. NOME COGNOME
Il Presidente
dott. NOME COGNOME