Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33930 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11249-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/10/2021 R.G.N. 61/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 11249/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
R.G. 11249/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 25.10.2021 n. 236, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Terni che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, liberoprofessionista iscritto all’Albo degli Ingegneri, avverso l’avviso bonario attinente alla contribuzione previdenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps aveva proceduto d’ufficio per l’anno 2009.
Il tribunale, pur dichiarando sussistente l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata, in considerazione dei redditi di lavoro autonomo percepiti dal COGNOME nell’esercizio della libera professione d’ingegnere, riteneva tuttavia che le sanzioni civili dovessero essere corrisposte secondo il regime dell’omissione e non secondo il regime dell’evasione.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo di disattendere il motivo di gravame dell’Inps, secondo cui era ravvisabile nella fattispecie una causa di sospensione della prescrizione, dovuta all’occultamento doloso del debito contributivo per la mancata compilazione del quadro RR, in quanto fino all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica (art. 18 comma 12del DL n. 98/11 (conv. nella legge n. 111/15) era dubbio che sussistesse l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e che, quindi, l’omessa compilazione del quadro RR fosse preordi nata all’evasione di tale obbligo.
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre NOME COGNOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 26 -31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 10.6.10 (pubbl. in GU n. 141 del 19.6.2010), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2009, non considerando che per il dies a quo della prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica fino al 6.7.10, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta dal COGNOME il 1.7.15 (cfr. p. 1 della sentenza impugnata, mentre alla p. 5 del ricorso si sostiene che fosse il 2.7.15) doveva considerarsi tempestiva.
Il motivo è inammissibile; infatti, da una parte, l’Inps non ha interesse a dedurre il profilo dell’insussistenza della prescrizione del credito contributivo, visto che era stato riconosciuto l’obbligo in capo al COGNOME di iscrizione alla Gestione Separata, con le relative sanzioni; dall ‘altra, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che attiene a tutt’altro, cioè al fatto che le sanzioni dovessero seguire il regime dell’omissione e non il regime dell’evasione, visto che essend o dubbio l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata per il 2009, non era ravvisabile alcun dolo nella condotta del professionista.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del COGNOME esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.10.24