Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33930 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11249-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 236/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/10/2021 R.G.N. 61/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
R.G. 11249/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 25.10.2021 n. 236, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Terni che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, liberoprofessionista iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso bonario attinente alla contribuzione previdenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto d’ufficio per l’anno 2009.
Il tribunale, pur dichiarando sussistente l’obbligo all’iscrizione alla gestione RAGIONE_SOCIALE, in considerazione dei redditi di lavoro autonomo percepiti dal COGNOME nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa libera professione d’ingegnere, riteneva tuttavia che le sanzioni civili dovessero essere corrisposte secondo il regime RAGIONE_SOCIALE‘omissione e non secondo il regime RAGIONE_SOCIALE‘evasione.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo di disattendere il motivo di gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, secondo cui era ravvisabile nella fattispecie una causa di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, dovuta all’occultamento doloso del debito contributivo per la mancata compilazione del quadro RR, in quanto fino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma d’interpretazione autentica (art. 18 comma 12del DL n. 98/11 (conv. nella legge n. 111/15) era dubbio che sussistesse l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Separata e che, quindi, l’omessa compilazione del quadro RR fosse preordi nata all’evasione di tale obbligo.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre NOME COGNOME non ha spiegato difese scritte.
Il RAGIONE_SOCIALE riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE artt. 2935 e 2941 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 -31 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.lgs. n. 241/97, RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 10.6.10 (pubbl. in GU n. 141 del 19.6.2010), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2009, non considerando che per il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica fino al 6.7.10, cosicché la richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricevuta dal COGNOME il 1.7.15 (cfr. p. 1 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, mentre alla p. 5 del ricorso si sostiene che fosse il 2.7.15) doveva considerarsi tempestiva.
Il motivo è inammissibile; infatti, da una parte, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha interesse a dedurre il profilo RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del credito contributivo, visto che era stato riconosciuto l’obbligo in capo al COGNOME di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Separata, con le relative sanzioni; dall ‘altra, non si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che attiene a tutt’altro, cioè al fatto che le sanzioni dovessero seguire il regime RAGIONE_SOCIALE‘omissione e non il regime RAGIONE_SOCIALE‘evasione, visto che essend o dubbio l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il 2009, non era ravvisabile alcun dolo nella condotta del professionista.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del COGNOME esonera il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.10.24